Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2016, proposto da
Picena Garden 2004 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Santori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour 23;
nei confronti
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ditta Individuale PO MA, IU di TU T. e TO G., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente del Servizio – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia” n. 126/ITE del 23 giugno 2016, di cui alla nota di trasmissione prot. n. 0460371/04/07/2016/R MARCHE/GRM/ITE/P, con il quale si dichiarava “non ammissibile a contributo il progetto presentato ai sensi della D.G.R. 918 del 27 giugno 2011 dalla azienda agricola PICENA GARDEN 2004 S.R.L. C.F. 00213330442 P.I. 00228110979 con sede in via Menocchia snc nel Comune di Ripatransone, per il ripristino delle strutture aziendali e/o delle scorte danneggiate piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011, per i motivi riportati nel documento istruttorio”,
e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. RC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
In data 17/08/2011 la signora MA RI AZ presentava domanda per accedere ai contributi di cui alla delibera della Giunta Regionale 27 giugno 2011 n. 918, a seguito degli eventi calamitosi costituiti da violente piogge alluvionali che hanno colpito la Regione Marche nei giorni 1-3 marzo 2011, danneggiando la sua azienda vivaistica.
A seguito di un lungo iter istruttorio, caratterizzato da numerose richieste di integrazione documentale, rimaste in tutto o in parte inevase, con decreto n. 126 del 23.6.2016, valutate le osservazioni presentate dalla Ditta Picena Garden 2004 RL al preavviso di rigetto comunicato con nota prot. 0056256 del 28/01/2016, ritenuto che le stesse non abbiano apportato elementi utili all’istruttoria che potessero giustificare e sostenere una diversa decisione, la Regione ha dichiarato non ammissibile a contributo il progetto presentato dalla azienda agricola Picena Garden 2004 RL.
La ricorrente, non condividendo tale determinazione regionale, ha impugnato, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il decreto n. 126/2016, chiedendone l’annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, oltre al risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso in annullamento e la correlata azione risarcitoria non meritano accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Il provvedimento impugnato con cui la Regione ha dichiarato non ammissibile a contributo il progetto presentato dall’azienda ricorrente è immune dalle censure dedotte in quanto:
- i contributi previsti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs 102/2004 rispondono non ad una logica risarcitoria ma ad una logica indennitaria, per cui la Regione Marche, previo il riconoscimento ministeriale del carattere eccezionale dell’evento atmosferico (DM 12541/2011), ha ravvisato la necessità di intervenire, anche economicamente, a sostegno delle popolazioni colpite e delle attività ivi insediate, secondo determinate finalità di intervento e sulla base di specifici criteri di selezione e quantificazione (si veda Tar Ancona, II 23 giugno 2025 n.529;, Cons. Stato III 28 ottobre 2022 n. 9317);
- la dichiarazione di ricevibilità della domanda non attribuisce alcun diritto al contributo in assenza della necessaria documentazione richiesta dalla DGR 918/2011;
- nel caso di specie, dall’esame degli atti del procedimento si evince che l’azienda ricorrente, nonostante le plurime richieste di integrazione documentale formulate dalla P.A. (con note prot. n. 204327 del 30 marzo 2012. n. 485676 del 9 luglio 2012 e. 0796479 del 07/11/2014), non ha mai prodotto documentazione idonea a comprovare l’ammissibilità a contributo del progetto presentato;
- la documentazione depositata con il progetto e successivamente non conteneva, infatti, tutti gli elaborati previsti dal punto 7 dell’allegato A alla DGR 918/11, sicchè, mancando gli elementi minimi necessari per valutare l’ammissibilità dell’intervento progettato a contributo (in particolare, mancava documentazione fotografica idonea a comprovare l’effettivo danneggiamento totale delle colture, delle scorte, degli impianti di irrigazione fissi e semoventi, della linea idrica interrata, delle piazzole, delle strade e dei canali di scolo presuntamente danneggiati; mancavano le fatture dei lavori e la documentazione di fine lavori, il computo tecnico estimativo era inidoneo a supportare il costo della ricostituzione delle scorte, etc.), la Regione non ha potuto valutare favorevolmente il progetto di ripristino delle strutture, impianti e scorte aziendali presentato dalla ricorrente;
- che la documentazione non fosse completa è circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente, la quale, nel corso del procedimento, con comunicazione del 27.11.2014 (documento Regione n. 10), ammetteva le carenze della documentazione progettuale prodotta, dichiarando testualmente: “La società è intenzionata a presentare tutte le integrazioni richieste con nota 485676/09.07.2012 in quanto è interessata alla realizzazione del proprio progetto di ripristino per le strutture aziendali danneggiate dalle piogge alluvionali del periodo 1/3 marzo 2011”, riconoscendo espressamente che la documentazione fino ad allora prodotta non era esaustiva, né sufficiente, né corrispondente a quanto richiesto dalla DGR 918/2011;
- non sussiste la presunta contraddittorietà della motivazione del gravato decreto 126/2016 (laddove, a dire della ricorrente, si parla prima di mancata integrazione della documentazione relativa al progetto e successivamente, nello stresso atto, di mancata documentazione relativa al fine lavori). Nel caso di specie, infatti, ricorrono entrambe le condizioni in quanto la ricorrente non mai integralmente assolto alle richieste di integrazione documentale inviatele dalla Regione né ha mai presentato la documentazione di fine lavori, richiesta dalla DGR 918/2011;
- l’istruttoria è stata congrua e adeguata; la documentazione prodotta dalla ricorrente è stata valutata approfonditamente in sede di istruttoria dalla Regione, risultando tuttavia carente e insufficiente per poter quantificare e riconoscere il contributo richiesto.
Gli errori di battitura circa i destinatari delle comunicazioni configurano una mera irregolarità in quanto, come si desume dagli atti, il destinatario delle note regionali è sempre stata la signora MA RIgrazia, quale legale rappresentante della Picena Garden 2004 RL (con il refuso di “IU” prima di Picena Garden 2004 RL). La stessa ha sempre ricevuto tutte le comunicazioni, come peraltro ammesso e risultante dal ricorso e dagli atti prodotti in giudizio;
- il termine di conclusione del procedimento è stato interrotto dalle richieste di integrazione documentale formulate dalla Regione e, comunque, lo stesso non ha carattere perentorio; il suo superamento non determina né la formazione del silenzio assenso né la consumazione del potere amministrativo di provvedere sulla domanda di contributo;
- la vigente normativa (Reg. CE n.1857/2006 e Reg. UE n. 702/2014 e dalla D.G.R. 918/11) stabiliva un termine di quattro anni dal verificarsi della perdita entro cui liquidare i contributi. Entro il termine previsto (3 marzo 2015) la ricorrente non ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla DGR 918/11 e non ha prodotto i documenti comprovanti la fine lavori, previsti dal punto 8 dell’Allegato A alla citata DGR 918/11, né l’elenco delle spese sostenute con la relativa giustificazione, sicchè, per tutte le ragioni sopra esposte, la Regione ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di contributo formulata dalla ricorrente;
- il mancato accoglimento della domanda di annullamento comporta per tabulas il rigetto della domanda risarcitoria accessoria, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
La problematicità delle questioni trattate e la complessità del procedimento di erogazione del contributo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AS IO, Presidente
RC IN, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RC IN | AS IO |
IL SEGRETARIO