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28 dicembre 1965
28 dicembre 1965
Art. 4.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi, di cui agli articoli precedenti.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi, di cui agli articoli precedenti.