Versione
20 gennaio 1957
20 gennaio 1957
Art. 27.
L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non puo' essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato.
Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non puo' essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato.
Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1983, n. 5363Provvedimento: La norma contenuta nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 27 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) - secondo cui le autorizzazioni all'effettuazione di versamenti volontari nell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e superstiti, già concesse ai dipendenti iscritti al fondo menzionato dall'art. 1 della stessa legge, si intendono automaticamente revocate, […]Leggi di più...
- efficacia retroattiva·
- volontari·
- inps·
- contributi·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- rapporto·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- disciplina ex art. 27, secondo comma, della legge n. 1450 del 1956·
- disciplina ex art. 10, primo comma, del d.p.r. n. 1432 del 1971·
- trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione