Sentenza 13 maggio 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 25/11/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Tammaro Maiello Presidente GI Comite Consigliere Giuseppina Mignemi Consigliere EL Martorana Consigliere e relatore Marco Fratini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60099 del registro di segreteria;
per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale n.
68/2022, depositata il 13 maggio 2022.
promosso da:
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per in persona del Procuratore regionale pro-tempore;
contro HI SS, C.F.: [...], nato a [...]
il 13 ottobre1955, e ivi residente, in via San Paolo 1, elettivamente domiciliato Colagrande, pec roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it , che lo rappresenta e difende;
TU GI, C.F.: [...], nato a [...] il 4 pec: cesidio.gualtieri@pecordineavvocatilaquila.it che lo rappresenta e difende;
TO RO, C.F.: [...], nato a [...] il 5 febbraio 1956 e ivi residente, in via Crispi, n. 13, elettivamente domiciliato in alberto.villante@pecordineavvocatilaquila.it che lo rappresenta e difende;
VISTO
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI
dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti, la ES RI per il sig.
LB AN per il sig. RO TO;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto del 9 giugno 2022 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti appello avverso la sentenza n. 68/2022 di detta Sezione, depositata in data 13 maggio 2022, con la quale il giudice di prime cure assolveva i convenuti, sigg.
SS HI, GI TU e RO TO, rispettivamente, al bilancio e sindaco del Comune di OR, dalla domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta dalla Procura regionale.
Gli odierni appellati erano stati chiamati a rispondere del danno erariale pari a 129.734,40 derivante dalla mancata applicazione, per le annualità 2011 e importi relativi alle annualità precedenti), del nuovo regime tariffario del so delle c.d.
comunale con decreto luogotenenziale n. 54 del 16 gennaio 1916) di cui al relativo regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 6/2009.
requisito soggettivo della colpa grave e la loro efficienza causale nella causazione del danno, mandava assolti gli odierni appellati, con condanna del Comune di OR al pagamento delle spese legali.
2. Ha proposto appello la Procura regionale, articolando una serie di doglianze.
In particolare, ha ritenuto erronea e infondata la sentenza nella parte in cui:
non tiene conto dei dati testuali del regolamento per la gestione delle baracche antisismiche comunali approvato con deliberazione n.6/2009 e successivamente modificato con deliberazione n. 25/2009;
nessuna norma del citato regolamento subordinava, a dire della Procura, misura delle tariffe.
Sotto altro profilo, ha ritenuto illogico - come ha fatto la sentenza impugnata -
misura del canone alla formazione della matricola.
Invero, il carattere sinallagmatico del canone, cui lo stesso Giudice di prime cure fa dalla deliberazione consiliare n. 9/09 del comune di OR per effetto del semplice godimento del bene, a prescindere dal fatto che il godimento stesso risultasse da un censimento condotto dai vigili urbani piuttosto che dalla formazione di una matricola.
delibera di giunta comunale.
Sulla scorta di tali premesse, il requirente appellante reputa come destinate a cadere tutte le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado riguardo produzione del danno.
matricola (Ufficio tecnico / Ufficio ragioneria) e del corrispondente referente a livello politico (sindaco / consigliere con delega al bilancio).
In forza del regime transitorio stabilito nel regolamento e della espressa doveva essere effettuata tenendo conto dei dati già in possesso risultanti dal precedente censimento e delle tariffe deliberate con la riferita deliberazione consiliare n. 9/09.
Il naturale corollario di tale premessa è che le condotte cui deve riconoscersi efficienza causale nella produzione del danno sono proprio le richieste di pagamento del 2013 e i relativi solleciti inviati nel 2014, con i quali HI ha dato avvio alla riscossione chiedendo un canone inferiore a quello effettivamente dovuto.
La sottoscrizione delle ricordate richieste di pagamento e dei relativi solleciti elimina in radice qualsiasi dubbio circa la riconducibilità delle condotte dannose al HI.
finanziario in subiecta materia, il concreto esercizio delle funzioni amministrative da parte di HI vale a radicarne la responsabilità per i danni che ne sono conseguiti.
introduttivo del giudizio non contestava una responsabilità per non avere provveduto alla predisposizione della matricola utenti.
Piuttosto, la condotta ascritta ai referenti politici del HI sarebbe espone:
parte -
(come ad es. richieste di pagamento, atti interruttivi della prescrizione, etc.)
quanto, piuttosto il compimento della dovuta attività di indirizzo e controllo attuazione del fondamentale principio di separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrative .
50, 46, 47, 48, 72 e 73 TUEL pongono in capo al Sindaco ne fanno non solo il one degli atti ma anche il soggetto che incide in maniera Comune a partire dalla presentazione della sua candidatura elettorale (con pretorio) e dalla scelta dei componenti della giunta.
È indubitabile quindi che tutte le questioni su aspetti di primario rilievo nella
- come quelle involgenti la riscossione del una piccola comunità di circa 3.700 abitanti - fossero in larga misura dipendenti dalle decisioni e dalle indicazioni provenienti dallo stesso sindaco.
Allo stesso modo il TU, in forza della delega ricevuta dal sindaco, era alla gestione delle entrate di che trattasi.
giunta di indirizzo (eventualmente dirette a meglio definire le competenze interne tra i vari Servizi) forniscono prova del totale disinteresse Pertanto, s disposizioni a carattere organizzativo, etc.) e di controllo (divenendo referente politica.
Relativamente al sindaco TO, osserva la Procura appellante che la delega non comporta un trasferimento definitivo di competenza dal delegante al delegato ma crea soltanto una competenza derivata e precaria.
Dal carattere derivato della competenza trasferita in capo al delegato discende la conseguenza che il delegante conserva nei confronti del delegato una serie di poteri dal contenuto molto ampio quali, ad esempio, quello di impartire direttive circa gli att sostituzione in caso di inerzia, di annullamento in sede di autotutela, e, infine, di revoca della delega stessa.
In definitiva, osserva che il mancato esercizio delle prerogative che contestate al sindaco e al consigliere delegato.
Pertanto, la Procura appellante conclude instando, in riforma della gravata degli odierni appellati al pagamento, in parti uguali, in favore del Comune di 129.734,40, maggiorato di rivalutazione e interessi, oltre spese di giustizia.
3. Si è costituito il sig. TU GI esclusivamente ad excipiendum rilevando che la conoscenza del procedimento odierno è stata determinata esclusivamente dalla notificazione, alla di lui P.E.C., del decreto di fissazione di udienza e dunque in data 16 dicembre 2024.
Osserva al riguardo che la costituzione in giudizio di prime cure avvenne con Di ciò, del resto, aveva preso atto la sentenza di primo grado, in cui il TU Ciò imponeva - continua la difesa del TU - che, in caso di gravame, del 9 giugno 2022 della Procura aquilana inviata, per il TU, al predetto legale.
Osserva, ancora, che la Procura Generale, non a caso, ha notificato il decreto come difensore e domiciliatario del TU), il che, se da un canto costituisce riprova di quanto dal non incide sulla pregressa mancata notificazione del gravame, la cui procedibilità rimane irrimediabilmente preclusa.
Infatti, trattandosi di impugnazione di statuizione riguardante tre parti
(TO, ON e TU), ciascuna con ruoli e portate diversi ipotesi di cause inscindibili o dipendenti, ma di cause scindibili, con norma che esclude la possibilità di integrazione del contraddittorio nei legale (avv. AN) privo della rappresentanza in giudizio e della relativa domiciliazione e diverso sia da quello munito di procura che da quello risultante dalla sentenza impugnata.
4. Ha depositato memoria di costituzione il sig. HI, proponendo in replica alle censure prospettate plurimi argomenti, sostanzialmente riconducibili alle argomentazioni a difesa già articolate nel giudizio di prime cure, come di seguito esposte.
1) :
consiliare di OR n. 6/2009) supposto dalla Procura regionale pur in deliberazione) e che avrebbe dovuto riferirsi alla previa formazione della contraddittorio con gli interessati.
sostiene la Procura che <la norma prevedeva un regime vigenti dal 1.01.2009 a prescindere dal compimento di qualsiasi adempimento affidato alla competenza degli Uffici (formazione matricola)>; sicché, sempre secondo la Procura regionale, <fino alla formazione della prima matricola
(peraltro avvenuta con enorme ritardo soltanto nel 2018) gli uffici comunali avrebbero dovuto provvedere alla riscossione dei canoni ca delle nuove tariffe - già in vigore dal 1.01.2009 sulle risultanze del censimento del 2007.>
Tale ragionamento si rivela destituito di fondamento sotto più profili.
In primo luogo, la disposizione riguarda una disciplina speciale limitata alla sola annualità 2009, estranea alle annualità contestate (2011 e 2012).
In secondo luogo, anche detta disciplina speciale riguarda espressamente proprio la il che conferma che la La Procura riconosce implicitamente la debolezza della tesi appena smentita quando arriva a sostenere che stabilito dalla deliberazione n. 9/09 per effetto del semplice godimento del bene, a prescindere dal fatto che il godimento stesso risultasse da un censimento condotto dai vigili urbani piuttosto che dalla formazione di una Qui la Procura si contraddice in maniera ancor più evidente perché finisce per quantum del preteso danno erariale.
deliberazione consiliare del comune di OR del 2009 è inevitabile che modalità per la introduzione della nuova tariffa e non a seconda delle parti che facciano più o meno comodo.
La Procura riconosce implicitamente la debolezza della tesi appena smentita quando arriva a sostenere che <il carattere sinallagmatico del canone, cui lo stabilito dalla deliberazione n. 9/09 per effetto del semplice godimento del bene, a prescindere dal fatto che il godimento stesso risultasse da un censimento condotto dai vigili urbani piuttosto che dalla formazione di una matricola>.
del regime fissato dalla osservata anche e soprattutto in relazione alle modalità per la introduzione della nuova tariffa e non a seconda delle parti che facciano più o meno comodo.
E poiché le annualità in contestazione riguardano il 2011 e il 2012 la tariffa di riferimento doveva necessariamente essere quella fissata mediante la prescritta procedura partecipata di formazione della matricola, previa Osserva ulteriormente quale responsabile del servizio finanziario - ufficio tributi - a formare la matricola delle utenze secondo la indicata procedura anche in contraddittorio con gli interessati per la determinazione del canone (peraltro rimessa ad apposita delibera giuntale), di cui poteva curare solo la riscossione nei limiti Il sig. HI eccepisce ancora:
2) La riproposizione della documentata insussistenza di competenze in capo al n. 420 del 21.1.2004 con il quale espressamente si disponeva nel senso quali baracche (variazioni, aggiornamento ruolo, previsione e realizzazione lavori, ecc.) e tutti gli alloggi di E.R.P., nonché le pratiche inerenti i c.d. servizi A ulteriore conferma della eccepita estraneità del rag. HI osserva la memoria che le mansioni inerenti alla formazione della matricola delle utenze, a decorrere dal 2012, con deliberazione giuntale n. 40 del 27 settembre 2012, venivano trasferite d 3)
quello dotato di specifica competenza ai sensi della più volte richiamata disciplina di fonte comunale.
4) In ordine al quantum.
alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2011.
5.
il quale ha articolato le eccezioni difensive che di seguito si riportano.
5)
Sul regime transitorio, nei sensi sopra chiariti, lo stesso sarebbe stato comunque necessario procedere alla formazione della matricola, nei termini dettagliatamente fissati d gestione immobiliare per, poi, farla approvare dalla giunta comunale.
T del comune di OR risulta non aveva svolto.
6) Sulla insussistenza della colpa grave.
Osserva ancora inquadrata quale omissione senza che sia individuata la connessa norma che imponga un facere specifico, come non è ammissibile che la natura di culpa in riscossione di canoni) è propria della componente amministrativa ma non della componente politica di un Ente locale.
Dunque, alcuna può essere attribuita al sindaco dott. TO dal 2009 in poi e, quindi, per non aver posto in essere gli atti genericamente 7)
ammontare.
comunali attraverso una mera operazione aritmetica, di sottrazione del vecchio canone al nuovo, il che è arbitrario proprio perché, alla luce della documentazione richiamata.
Invero, fisso, ma variabile anno per anno in relazione alle cessazioni e alle revoche delle concessioni, ascrivibili anche alle demolizioni (obiettivo di risanamento urbanistico perseguito, anche esso, dal Comune). In difetto di tali elementi, quindi, il danno appare privo di quel riscontro oggettivo e rigoroso che deve connotare la domanda risarcitoria per ristoro del pregiudizio alle casse 8)
adeguamenti dei canoni non riscossi nel primo trimestre 2011.
9) Sui soggetti ipoteticamente responsabili riduzione quantum.
In merito alla determinazione del danno si legge nella memoria:
competenza dei soggetti non coinvolti nel giudizio di responsabilità (ex art. 83 C.G.C. comma II) l a.
R
NT NE la quale, in data 17.6.2017, nominava quale assessore al bilancio, finanze e lavori pubblici il Sig. Giuseppe Pea.
Per cui relazione alla riscossione degli aggiornamenti dei canoni del 2012 (prescritti Segretari Comunali del comune di OR che si sono succeduti nella carica nei detti periodi.
6.
riportati atti scritti e hanno concluso come da verbale.
Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Osserva il Collegio che la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente
-
delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito stesso (in termini C. Cass. SS.UU. n. 29/2016 e, per la giurisprudenza contabile, Sez. I App. n. 202/2019, Sez. II App. n. 154/2021 e Sez. III App. n. 430/2021).
La predetta eccezione risulta fondata e va, come tale, accolta.
nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata mantiene la sua efficacia, se non revocata, anche per il successivo grado, dovendosi presumere che durante il corso dei termini per impugnare non sia venuto meno il rapporto tra parte e suo difensore.
della sentenza del giudice di prime cure deve essere notificata presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure, in capo al quale permangono, in forza di proroga ex lege, i poteri a suo tempo conferitigli con mandato alle liti.
Al riguardo, risulta in atti che la costituzione del prefato nel giudizio di prime cure, come incardinato con la citazione introduttiva, è avvenuta con il ministero del solo difensore munito della relativa procura, avv. RI, con contestuale domicilio digitale eletto presso di lui ed espressa revoca dei difensori TO e AN e della relativa elezione di domicilio, peraltro incaricati di mandato difensivo in riferimento a una fase preprocessuale quale, tipicamente, quella introdotta con la notifi linea difensiva da seguire, dovendosi ritenere inefficaci e nulle le eseguite notifiche.
della Procura Generale di rinnovazione della notificazione.
Non può, infatti, utilmente disporsi una rinnovazione per finalità sananti, dato che le formalità notificatorie debbono compiersi, con rischio a carico del notificante, entro la scadenza dei termini perentori per impugnare, 178 c.g.c., che sul punto richiama le disposizioni In ultimo, dalla diversa posizione delle parti destinatarie della sentenza gravata, in quanto soggetti evocati in giudizio in forza delle diverse funzioni svolte asseritamente danneggiata, consegue che non può convenirsi con la Procura generale circa il carattere inscindibile del presente contenzioso, con disposizione che esclude la possibilità di integrazione del contraddittorio nei esclusa.
Procuratore regionale nei confronti del sig. GI TU deve essere dichiarato inammissibile.
2.Passando al merito, il gravame proposto dalla Procura regionale nei confronti degli appellati HI e TO non può essere accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1 precettiva delle disposizioni adottate dal Consiglio comunale di OR con la deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2009, come integrata con la successiva deliberazione n. 25 del 7 agosto 2009, approvativa degli adeguamenti dei asismiche
sismico del 13 gennaio 1915 e cedute al patrimonio comunale con decreto luogotenenziale n. 54 del 16 gennaio E invero, la principale censura mossa dalla Procura odierna appellante alla maggiorazioni tariffarie in forza del ridetto Regolamento.
Al riguardo, sostiene la Procura appellante che:
Nessuna norma del citato Regolamento subordinava direttamente o indirettamente
matricola utenti e la misura delle tariffe.
Per quanto riguarda la matricola utenti, due elementi di carattere testuale completamente trascurati dalla sentenza impugnata inducono a ritenere delibera di approvazione della matricola stessa.
la concessione delle baracche asismiche di cui al presente regolamento, a amministrative di competenza degli Uffici (formazione matricola).
Per tale via era, fin dal principio, <<amministrativamente possibile ed
.
E tuttavia, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, amministrativamente possibile ed esigibile solo a seguito del previo espletamento di passaggi provvedimentali intermedi e attività di verifica, gli uni e le altre non solo demandati ad altri organi (in primis, la Giunta comunale),
ma, altresì, soggetti a forme di pubblicità per garantire il contraddittorio con gli interessati.
La concessione in uso delle predette casette asismiche è soggetta al pagamento di un canone mensile determinato ai sensi del successivo art. 3 con delibera di Giunta comunale e soggetto biennalmente
- sentire il pagamento del relativo canone di concessione il competente servizio comunale formerà concessione, la relativa decorrenza, il titolare della concessione, il numero dei vani concessi, la tipologia -
-
matricola sarà formata entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle tariffe forza delle istanze presentate da privati e conformi al presente regolamento.
Da queste disposizioni emerge che il regime tariffario (regolamentare) indicato riferirsi alla p preposto, anche previo contraddittorio con gli interessati.
Le disposizioni regolamentari erano chiaramente orientate a far coincidere o tecnico) per la gestione del patrimonio immobiliare in questione, già affidato o da affidarsi in concessione, e che, come tale, disponeva dei dati necessari numero dei vani concessi, la tipologia ed il canone) per formare il ruolo.
Non dovevano e non potevano essere, per quel che qui rileva, il sindaco TO e il ragioniere HI, ciascuno per quanto di competenza, a dover formare la matricola delle utenze secondo la indicata procedura, anche in contraddittorio con gli interessati per la determinazione del canone, (peraltro rimessa ad apposita delibera giuntale).
Elementi a suffragio della non esigibilità delle condotte invocate dalla Procura attorea possono essere desunti dalla documentazione versata in atti dalla difesa, sulla effettiva residenza nelle casette asismiche comunali, come compendiati nelle relazioni della Polizia municipale, da cui è risultato che molti degli originari concessionari sono risultati deceduti e diverse abitazioni sono risultate riconsegnate, demolite, fatiscenti e/ non abitabili.
2.2 questi, in base al suo profilo professionale e relativa competenza funzionale, poteva curare solo la riscossione nei limiti dei dati e degli importi disponibili, mentre non aveva titolo a modificare entità e misura di tali dati, posto che la predisposizione della matricola presupponeva organi, tra cui la Giunta comunale, titolare della competenza alla fissazione delle tariffe con propria delibera annuale, nonché altri uffici amministrativi, tualmente incorporato, di tutte
(variazioni, aggiornamento ruolo, previsione e realizzazione lavori, ecc.) e tutti gli alloggi di E.R.P., nonché le pratiche inerenti i c.d. servizi sociali.
A ulteriore conferma della estraneità del rag. HI deve rilevarsi che, come provato dalla documentazione versata in atti dalla difesa, dette mansioni inerenti la formazione della matricola delle utenze, a decorrere dal 2012, venivano trasferite con deliberazione giuntale n. 40 del 27 settembre 2012, per la relativa gestione, in cui rientrava inevitabilmente quella delle baracche Generali Segreteria
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2012, lungi dal poter costituire un elemento a carico del rag. HI, è quantomeno ciò che poteva essere richiesto e riscosso secondo le risultanze e i conferitole dal Comune proprio per la elaborazione dei per gli anni 2008- ma e sulla scorta dei dati reperibili presso gli uffici comunali.
2.3 reputa il Collegio che possa configurarsi un atteggiamento gravemente colposo consistito nel non essersi avveduto che il gettito derivante dai canoni non era aumentato dal 2009 in poi.
componente amministrativa ma non della componente politica di un Ente locale.
6/2009 affidasse tutti i ridetti compiti al Responsabile del Servizio Tributi non che occorrerà attendere il 15.12.2018 quando la (nuova) Responsabile del Servizio Demografico-Welfare, con determina n° 158/Dem, approverà la lista successore del dott. TO abbia svolto nuove, specifiche attività e adottato i relativi atti, ma sempre e solo in virtù delle direttive scaturenti dalle delibere del 2009.
2.4 Sul punto della corretta individuazione delle condotte e attività concretamente esigibili dal vertice politico istituzionale, come da parte del sig. TO della carica di sindaco, la componente politica preciso indirizzo ai servizi comunali per procedere:
;
al calcolo dei canoni relativi e alla riscossione;
ma detto indirizzo non era stato eseguito dai servizi competenti, a partire dalla annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno), avrebbe dovuto essere già aggiornata nel 2010.
In secondo luogo, nelle more, e fino alla scadenza del suo mandato, il sindaco TO non riceveva comunicazione, esposto o segnalazione, né dal Servizio comunale competente né da terzi, inerente alla mancata riscossione delle tariffe remento già disposto con le delibere del 2009.
In ogni caso, non è dato comprendere come una attività gestoria di carattere ordinario e corrente, come la riscossione dei canoni di locazione o di concessione di immobili pubblici, possa farsi dipendere dalle indicazioni e sindaco funzioni di sul funzionamento e lo svolgimento delle principio della separazione tra In merito, è già stato chiarito che la ridetta funzione di sovrintendenza del sindaco in relazione alle previsioni dei successivi articoli 97 e 108 che rispettivamente al Segretario comunale o, ove nominato, al Direttore generale. In particolare, il giudice contabile ha valorizzato la circostanza che il Legislatore abbia utilizzato il medesimo termine con riferimento a figure distinte -
amministrativa - per dedurne che il contenuto del compito di sovrintendenza apicale del sindaco fa riferimento all'osservanza dell'indirizzo politicoamministrativo da lui impartito>. In altri termini, tra la funzione di sovrintendenza del sindaco e la mancanza professionale del dirigente sovrintendenza e vigilanza esercitata dal Segretario comunale (e/o del Direttore generale) di cui deve tenersi conto nella valutazione secondo i canoni della ragionevolezza. ez. III App., sent. n. 306/2022, conforme a Sez. III App., sent. n. 828/2012).
di
OR
competenze, ammettendo deroghe non previste in sede di concreto espletamento delle funzioni, proprio per scongiurare il rischio, palesato dallo stesso attore erariale, di caos organizzativo, questo sì verosimilmente foriero di disfunzioni e disservizi, in grado di incidere sul relativo grado di efficienza e, in ultima analisi, di riverberarsi negativamente sulla complessiva resa delle performances dei relativi addetti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, nel delineato quadro di incertezza operativa, già condivisibilmente accertato dal giudice di prime, il comportamento degli odierni appellati non può qualificarsi come inescusabilmente grossolano e scriteriato, dovendosi escludere quella minima negligenza - o quei parametri di gravità della colpa -
altri, la soglia minima indispensabile a integrare la responsabilità amministrativa.
Ciò in ragione della circostanza per cui la causa della mancata rivalutazione dei canoni concessori, relativi alle casette asismiche, non può individuarsi nella omessa indicazione delle tariffe del 2009 per il calcolo della misura annua del nelle note del 2013 e nei solleciti del 2014 bensì, e più verosimilmente, nella mancata predisposizione della c.d. dei titolari delle baracche onde, successivamente, provvedere alla definizione degli importi dovuti da ciascuno.
Nessuna condotta omissiva, conclusivamente, può essere contestata agli odierni appellati, non essendo emerso, dal compendio probatorio in atti, il grado di gravità della colpa, su cui riportare la giurisprudenza evocata dal primo giudice, pur senza spingersi a escludere persino la colpa lieve, stante la rilevante ai fini di una imputazione di responsabilità.
rivestendo carattere assorbente, rende recessiva la disamina finalizzata alla verifica circa la sussistenza degli ulteriori elementi della efficienza causale e del danno.
4.
conferma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per 5. Il professionali di difesa in favore degli odierni appellati, liquidati nella misura indicata in dispositivo, calcolata come da tariffa professionale, considerato il originariamente nei confronti degli odierni appellati.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.
60099 del registro di segreteria:
DICHIARA INAMMISSIBILE
.
Per il resto,
RIGETTA
con conferma della sentenza n.68/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo.
Liquida come da tariffa le spese legali, in favore di ciascuno degli appellati, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15%,
nella misura di 3.789,00 da porsi a carico del Comune di OR (AQ).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa EL Martorana Dott. Tammaro Maiello Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente