CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1301/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9893/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T0015450000012024004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate 3 di Roma, in persona del direttore pro-tempore, l'avv. Ricorrente_1 , in proprio, impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 2023/3T/001545/000/001/2024/004, notificato il 9.5.2025, con cui gli era stata intimato il pagamento della somma di € 115,31 a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro annuale per il contratto di locazione sottoscritto il 7.4.2023 con Nominativo_1 per la scadenza dell'1.5.2024.
Sosteneva il ricorrente che la tassa di registro richiesta non era dovuta per avvenuta cessazione del rapporto contrattuale.
All'uopo, deduceva in punto di fatto:
- con contratto regolarmente registrato con Serie 3T e n. l Numero_1, aveva concesso in locazione a Nominativo_1
l'unità immobiliare denominata 213 sita al secondo piano del Luogo_1 di Roma, Indirizzo_1, censito in Catasto al Daticatastali_1
- Con ordinanza del 19.9.2023 il Tribunale di Roma aveva convalidato lo sfratto per morosità relativamente alla suddetta unità immobiliare, che veniva successivamente eseguito l'11.12.2023;
- il 22.12.2024, il conduttore provvedeva a pagare, tramite l'allegato modello F23, l'importo di € 67,00 relativo alla registrazione della risoluzione contrattuale;
- con contratto regolarmente registrato con Serie 3T e n. Numero_2, esso istante aveva concesso in locazione alla società Società_1 s.r.l. la stessa unità immobiliare con decorrenza 2.1.2024.
Era, quindi, documentalmente dimostrato che il contratto di locazione in essere con Nominativo_1 si era risolto il 19.9.2024, alla data della convalida dello sfratto, ovvero, al più tardi, l'1.12.2023, alla data di esecuzione dello sfratto medesimo.
Sicché nessuna imposta di registro era dovuta con riferimento al rinnovo per la scadenza dell'1.5.2024, atteso che, a tale data, risultava già sottoscritto – e, peraltro, regolarmente registrato - il nuovo contratto di locazione.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'opposto avviso venisse annullato, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, deducendo che, nelle more del contenzioso, era stata comunicata da parte dell'Ufficio Territoriale di Frascati l'emissione dell'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto in questione
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, considerato che il provvedimento di autotutela era stato emesso a seguito della trasmissione, da parte del contribuente, di idonea documentazione (convalida di sfratto per morosità relativamente all'unità immobiliare e pagamento, tramite modello F23, dell'importo di € 67,00 relativo alla registrazione della risoluzione contrattuale). Il ricorrente depositava memoria difensiva chiedendo la rifusione delle spese di giudizio in suo favore.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stregua della documentazione in atti e delle incontestate deduzioni della convenuta Agenzia finanziaria, non è in dubbio che sia venuta meno la materia del contendere.
2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione del giudizio.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ed infatti, la produzione solo successiva di documentazione, a sostegno dell'istanza di autotutela, riguardava non solo i mod F23 (comunque documentati ed esplicitati solo in un secondo momento), ma soprattutto l'ordinanza di convalida dello sfratto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE
EST. AO IO NO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9893/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20233T0015450000012024004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate 3 di Roma, in persona del direttore pro-tempore, l'avv. Ricorrente_1 , in proprio, impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 2023/3T/001545/000/001/2024/004, notificato il 9.5.2025, con cui gli era stata intimato il pagamento della somma di € 115,31 a titolo di mancato versamento dell'imposta di registro annuale per il contratto di locazione sottoscritto il 7.4.2023 con Nominativo_1 per la scadenza dell'1.5.2024.
Sosteneva il ricorrente che la tassa di registro richiesta non era dovuta per avvenuta cessazione del rapporto contrattuale.
All'uopo, deduceva in punto di fatto:
- con contratto regolarmente registrato con Serie 3T e n. l Numero_1, aveva concesso in locazione a Nominativo_1
l'unità immobiliare denominata 213 sita al secondo piano del Luogo_1 di Roma, Indirizzo_1, censito in Catasto al Daticatastali_1
- Con ordinanza del 19.9.2023 il Tribunale di Roma aveva convalidato lo sfratto per morosità relativamente alla suddetta unità immobiliare, che veniva successivamente eseguito l'11.12.2023;
- il 22.12.2024, il conduttore provvedeva a pagare, tramite l'allegato modello F23, l'importo di € 67,00 relativo alla registrazione della risoluzione contrattuale;
- con contratto regolarmente registrato con Serie 3T e n. Numero_2, esso istante aveva concesso in locazione alla società Società_1 s.r.l. la stessa unità immobiliare con decorrenza 2.1.2024.
Era, quindi, documentalmente dimostrato che il contratto di locazione in essere con Nominativo_1 si era risolto il 19.9.2024, alla data della convalida dello sfratto, ovvero, al più tardi, l'1.12.2023, alla data di esecuzione dello sfratto medesimo.
Sicché nessuna imposta di registro era dovuta con riferimento al rinnovo per la scadenza dell'1.5.2024, atteso che, a tale data, risultava già sottoscritto – e, peraltro, regolarmente registrato - il nuovo contratto di locazione.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione di esecutività, l'opposto avviso venisse annullato, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, deducendo che, nelle more del contenzioso, era stata comunicata da parte dell'Ufficio Territoriale di Frascati l'emissione dell'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto in questione
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, considerato che il provvedimento di autotutela era stato emesso a seguito della trasmissione, da parte del contribuente, di idonea documentazione (convalida di sfratto per morosità relativamente all'unità immobiliare e pagamento, tramite modello F23, dell'importo di € 67,00 relativo alla registrazione della risoluzione contrattuale). Il ricorrente depositava memoria difensiva chiedendo la rifusione delle spese di giudizio in suo favore.
3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stregua della documentazione in atti e delle incontestate deduzioni della convenuta Agenzia finanziaria, non è in dubbio che sia venuta meno la materia del contendere.
2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione del giudizio.
L'epilogo decisorio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ed infatti, la produzione solo successiva di documentazione, a sostegno dell'istanza di autotutela, riguardava non solo i mod F23 (comunque documentati ed esplicitati solo in un secondo momento), ma soprattutto l'ordinanza di convalida dello sfratto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE
EST. AO IO NO