Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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    Errata applicazione dell'art. 10 della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo la letterale interpretazione dell'art. 10 della tariffa favorevole alla tesi dell'ufficio, la nota in calce allo stesso articolo e il trattamento degli acconti IVA dimostrano l'unitarietà della manifestazione di capacità contributiva tra preliminare e definitivo. Pertanto, la tassazione proporzionale non può essere maggiore di quella prevista per il solo contratto definitivo, e la pretesa dell'ufficio di riscuotere un'anticipazione maggiore dell'imposta dovuta per il definitivo lede il principio di cui all'art. 53 Cost. La Corte ha inoltre ritenuto sussistente la legittimazione attiva del notaio rogante, destinatario dell'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 51
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo