CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARULLI MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023040751 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Rilevato in fatto
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha inteso chiedere l'annullamento dell'impugnato avviso di liquidazione – avente ad oggetto, a fronte di un unico versamento eseguito a mente dell'art. 10 della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione ad un preliminare di vendita, il recupero delle imposte di registro dovute in relazione alla caparra e all'acconto corrisposto nell'occasione –sul rilievo della errata applicazione della norma citata, in quanto la corretta interpretazione di essa non giustificherebbe il prelievo aggiuntivo operato dall'ufficio; che l'ufficio si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E' vero che la letterale interpretazione della nota risultante dall'art. 10, Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 assoggetta caparra ed acconti al regime impositivo applicato, nell'occasione, dall'ufficio. Il punto è però che, come già si è riconosciuto in relazione all'acquisto di quote societarie (17904/21), nella sequenza preliminare/definitivo ricorre piuttosto un'unica manifestazione di capacità contributiva, come si evince sia dalla nota che figura in calce al medesimo art. 10, in ragione della quale le imposte dovute in dipendenza di caparra confirmatoria ed acconti sono detratte dall'imposta dovuta all'atto del definitivo, sia dal trattamento cui sono sottoposti gli acconti soggetti da IVA che scontano la stessa imposta prevista per il definitivo. La conseguenza di questa premessa che essa non solo non possa dar luogo ad una tassazione proporzionale maggiore di quella prevista per il solo contratto definitivo, ma che non abbia fondamento la pretesa di riscuotere, al momento della registrazione del preliminare, un'anticipazione di imposta maggiore dell'imposta stessa dovuta per il definitivo, diversamente derivandone una lesione del principio di cui all'art. 53 Cost.
Nella specie, essendo il definitivo assoggettato ad IVA, la pretesa dell'Ufficio di riscuotere il pagamento di un imposta per la caparra e per l'acconto genera in uno con il pagamento dell'imposta dovuta per il preliminare, un debito tributario maggiore di quello dovuto in dipendenza del definivo e non si giustifica perciò alla luce dell'unitarietà della vicenda complessiva come manifestazione della medesima capacità contributiva.
L'accoglimento del gravame ed il rimborso dell'imposta che andrà per questo ordinata non trova ostacolo nel preteso difetto di legittimazione attiva del ricorrente – notaio rogante – sussistendo essa in ragione della notificazione al medesimo dell'atto impositivo oggetto di impugnazione (4954/06).
Le spese, atteso il difetto di precedenti specifici in grado di orientare autorevolmente l'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, ed ordina il rimborso della somma richiesta in restituzione, oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio.
Bologna 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Dott. Marco Marulli
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARULLI MARCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1061/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24023040751 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Rilevato in fatto
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha inteso chiedere l'annullamento dell'impugnato avviso di liquidazione – avente ad oggetto, a fronte di un unico versamento eseguito a mente dell'art. 10 della tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione ad un preliminare di vendita, il recupero delle imposte di registro dovute in relazione alla caparra e all'acconto corrisposto nell'occasione –sul rilievo della errata applicazione della norma citata, in quanto la corretta interpretazione di essa non giustificherebbe il prelievo aggiuntivo operato dall'ufficio; che l'ufficio si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E' vero che la letterale interpretazione della nota risultante dall'art. 10, Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 assoggetta caparra ed acconti al regime impositivo applicato, nell'occasione, dall'ufficio. Il punto è però che, come già si è riconosciuto in relazione all'acquisto di quote societarie (17904/21), nella sequenza preliminare/definitivo ricorre piuttosto un'unica manifestazione di capacità contributiva, come si evince sia dalla nota che figura in calce al medesimo art. 10, in ragione della quale le imposte dovute in dipendenza di caparra confirmatoria ed acconti sono detratte dall'imposta dovuta all'atto del definitivo, sia dal trattamento cui sono sottoposti gli acconti soggetti da IVA che scontano la stessa imposta prevista per il definitivo. La conseguenza di questa premessa che essa non solo non possa dar luogo ad una tassazione proporzionale maggiore di quella prevista per il solo contratto definitivo, ma che non abbia fondamento la pretesa di riscuotere, al momento della registrazione del preliminare, un'anticipazione di imposta maggiore dell'imposta stessa dovuta per il definitivo, diversamente derivandone una lesione del principio di cui all'art. 53 Cost.
Nella specie, essendo il definitivo assoggettato ad IVA, la pretesa dell'Ufficio di riscuotere il pagamento di un imposta per la caparra e per l'acconto genera in uno con il pagamento dell'imposta dovuta per il preliminare, un debito tributario maggiore di quello dovuto in dipendenza del definivo e non si giustifica perciò alla luce dell'unitarietà della vicenda complessiva come manifestazione della medesima capacità contributiva.
L'accoglimento del gravame ed il rimborso dell'imposta che andrà per questo ordinata non trova ostacolo nel preteso difetto di legittimazione attiva del ricorrente – notaio rogante – sussistendo essa in ragione della notificazione al medesimo dell'atto impositivo oggetto di impugnazione (4954/06).
Le spese, atteso il difetto di precedenti specifici in grado di orientare autorevolmente l'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, ed ordina il rimborso della somma richiesta in restituzione, oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio.
Bologna 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Dott. Marco Marulli