Articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 248
Articolo 7
Versione
8 settembre 1990
Art. 8. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.
Entrata in vigore il 8 settembre 1990