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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1714/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Pontedera, il
22/11/2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera, Anno 2003,
Parte I, Serie n. 22. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pontedera e trascritto nei registri CP_2
dello stato civile del Comune di Pontedera, Anno 2003, Parte I, Serie n. 22.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. , rimarrà assegnata alla sig.ra CP_1
che vi continuerà ad abitare fino alla scadenza contrattuale ed anche oltre, se il CP_2
Comune vorrà rinnovare il contratto. Resta espressamente inteso che entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso o, anche prima se il sig. provvederà alla liberazione CP_1 dell'immobile prima, il canone di locazione sarà interamente pagato dalla sig.ra La CP_2
sig.ra dal canto proprio, provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione CP_2
del ricorso, a volturare a proprio nome oltre che il contratto stesso di locazione anche tutte le utenze della casa coniugale, di cui sosterrà, dunque, le relative spese;
il Sig. si CP_1
impegna a cooperare per quanto necessario per la voltura del contratto di locazione.
4) Il sig. , altresì, si obbliga e si impegna a rilasciare la casa coniugale entro 15 giorni CP_1
dalla sottoscrizione del ricorso, portando con sé i propri effetti personali e si impegna a spostare altrove la propria residenza.
pagina 2 di 3 5) I mobili e gli arredi della casa familiare rimangono assegnati, così come la casa coniugale
(per quanto qui occorrer possa), alla signora Sugli arredi si precisa, altresì, che, CP_2 seppur essi siano stati acquistati dal sig. , rimangono nell'immobile e dunque, nella CP_1
proprietà della sig.ra CP_2
6) Quanto alle auto di pertinenza della famiglia, il sig. manterrà la proprietà e l'uso CP_1
della Adam Opel Corsa
7) Con la sottoscrizione del ricorso le parti precisano di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro e di aver regolamentato ogni loro questione economica per adesso e per il futuro e di dichiararsi reciprocamente soddisfatti.
8) Spese di lite compensate
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1714/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Pontedera, il
22/11/2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera, Anno 2003,
Parte I, Serie n. 22. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pontedera e trascritto nei registri CP_2
dello stato civile del Comune di Pontedera, Anno 2003, Parte I, Serie n. 22.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. , rimarrà assegnata alla sig.ra CP_1
che vi continuerà ad abitare fino alla scadenza contrattuale ed anche oltre, se il CP_2
Comune vorrà rinnovare il contratto. Resta espressamente inteso che entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso o, anche prima se il sig. provvederà alla liberazione CP_1 dell'immobile prima, il canone di locazione sarà interamente pagato dalla sig.ra La CP_2
sig.ra dal canto proprio, provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione CP_2
del ricorso, a volturare a proprio nome oltre che il contratto stesso di locazione anche tutte le utenze della casa coniugale, di cui sosterrà, dunque, le relative spese;
il Sig. si CP_1
impegna a cooperare per quanto necessario per la voltura del contratto di locazione.
4) Il sig. , altresì, si obbliga e si impegna a rilasciare la casa coniugale entro 15 giorni CP_1
dalla sottoscrizione del ricorso, portando con sé i propri effetti personali e si impegna a spostare altrove la propria residenza.
pagina 2 di 3 5) I mobili e gli arredi della casa familiare rimangono assegnati, così come la casa coniugale
(per quanto qui occorrer possa), alla signora Sugli arredi si precisa, altresì, che, CP_2 seppur essi siano stati acquistati dal sig. , rimangono nell'immobile e dunque, nella CP_1
proprietà della sig.ra CP_2
6) Quanto alle auto di pertinenza della famiglia, il sig. manterrà la proprietà e l'uso CP_1
della Adam Opel Corsa
7) Con la sottoscrizione del ricorso le parti precisano di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro e di aver regolamentato ogni loro questione economica per adesso e per il futuro e di dichiararsi reciprocamente soddisfatti.
8) Spese di lite compensate
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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