Art. 22.
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento 6 promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.
La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento 6 promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.
La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.