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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC FR, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 1226/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto – Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.2010 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 25.08.2023, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 10%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare Parte_1 come operaio agricolo addetto al taglio del legname e piantagioni di tartufo e di essere rimasto vittima, in data 25.08.2023, di un infortunio sul lavoro;
- Che, recatosi presso il nosocomio di Spoleto, dopo le cure e gli accertamenti del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “Ferita da motosega 3°-4° dito mano sn con sezione del tendine flessore profondo e del nervo digitale radiale 4° dito”(Cfr. All.to 1 al ricorso – Referto Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una menomazione dell'integrità psico-fisica del 3% (Cfr. All. 3 al ricorso
– Comunicazione del 27.03.2024); - Che, avverso tale CP_1 provvedimento, in data 13.09.2024, presentava ricorso ritenendo riduttiva la valutazione operata dall'Istituto del danno biologico conseguenza dell'infortunio sul lavoro (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 03.11.2024, a seguito di collegiale medica, l'Istituto comunicava di confermare la valutazione della menomazione per come accertata in sede di prima visita (Cfr. All. 5 al ricorso). Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro sia rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti residuati al ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 25.08.2023, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , ha ravvisato la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 25.08.2023, stimando la menomazione psico fisica dell'assicurato nella misura del 3%. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 10%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute dall' . CP_1
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, Dottor dall'esame dei dati Persona_2 documentali, anamnestici, clinici e strumentali, ha accertato che, a seguito dell'evento traumatico già riconosciuto dall di natura CP_1 tecnopatica, il Sig. presenta “un quadro menomativo Parte_1 esitale ormai a carattere permanente, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di: "esiti di ferita da taglio al terzo e quarto dito della mano sinistra (arto non dominante), residuato in: esiti cicatriziali non molto evidenti al terzo e quarto dito;
limitazione funzionale di 1/3 della flessione dell'articolazioni interfalangea distale e di ¼ della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del terzo dito;
anchilosi rettilinea dell'articolazione interfalangea distale e limitazione funzionale di 1/3 della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del quarto dito;
presa a pugno della mano sinistra non completabile ai gradi estremi;
ipovalidità delle pinze fisiologiche tra pollice e terzo e quarto dito.”
Alla luce di tale obiettività clinica, il CTU, comparando tali lesioni con l'articolato quadro menomativo riscontrato e facendo richiamo alle voci tabellari, di cui al D. Lgs.38/2000, n. 245 “perdita totale del medio in arto non dominante: danno biologico permanente: 6%” e n. 245 “perdita totale dell'anulare in arto non dominante: danno biologico permanente: 5%”, ha valutato la lesione psico fisica residuata al lavoratore in conseguenza dell'evento lesivo occorso il 25.08.2023, attribuendo il “3,0% di danno biologico permanente alle menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra” ed il “…2,0% di danno biologico permanente alle menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra”. Il CTU, inoltre, “cumulando con la formula riduzionistica a scalare di Balthazard le due percentuali di danno biologico permanente ottenute (peraltro in concorso anatomo-funzionale tra loro) con la preesistenza menomativa inerente i pregressi infortuni sul lavoro già stimata dall stessa come pari ad un 6% di danno biologico CP_1 permanente” ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del 10% (dieci per cento). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU non sono giunte note di replica. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico complessivo pari al 10%, operato il cumulo tra le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 25.08.2023 (3,0% per le menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra ed il 2,0% per le menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra) e le menomazioni preesistenti, con decorrenza dal 27.03.2024, data della comunicazione della quantificazione dei postumi operata dall' , oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 1226/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 25.08.2023, sono residuati allo stesso postumi permanenti valutati nella misura del 3% per le menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra e del 2% per le menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 10% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal 27.03.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 11 novembre 2025
Il giudice
IC FR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC FR, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 1226/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto – Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.2010 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 25.08.2023, sono derivate lesioni produttive di una inabilità permanente del 10%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare Parte_1 come operaio agricolo addetto al taglio del legname e piantagioni di tartufo e di essere rimasto vittima, in data 25.08.2023, di un infortunio sul lavoro;
- Che, recatosi presso il nosocomio di Spoleto, dopo le cure e gli accertamenti del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “Ferita da motosega 3°-4° dito mano sn con sezione del tendine flessore profondo e del nervo digitale radiale 4° dito”(Cfr. All.to 1 al ricorso – Referto Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una menomazione dell'integrità psico-fisica del 3% (Cfr. All. 3 al ricorso
– Comunicazione del 27.03.2024); - Che, avverso tale CP_1 provvedimento, in data 13.09.2024, presentava ricorso ritenendo riduttiva la valutazione operata dall'Istituto del danno biologico conseguenza dell'infortunio sul lavoro (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 03.11.2024, a seguito di collegiale medica, l'Istituto comunicava di confermare la valutazione della menomazione per come accertata in sede di prima visita (Cfr. All. 5 al ricorso). Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro sia rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti residuati al ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 25.08.2023, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , ha ravvisato la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 25.08.2023, stimando la menomazione psico fisica dell'assicurato nella misura del 3%. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 10%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute dall' . CP_1
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, Dottor dall'esame dei dati Persona_2 documentali, anamnestici, clinici e strumentali, ha accertato che, a seguito dell'evento traumatico già riconosciuto dall di natura CP_1 tecnopatica, il Sig. presenta “un quadro menomativo Parte_1 esitale ormai a carattere permanente, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di: "esiti di ferita da taglio al terzo e quarto dito della mano sinistra (arto non dominante), residuato in: esiti cicatriziali non molto evidenti al terzo e quarto dito;
limitazione funzionale di 1/3 della flessione dell'articolazioni interfalangea distale e di ¼ della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del terzo dito;
anchilosi rettilinea dell'articolazione interfalangea distale e limitazione funzionale di 1/3 della flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del quarto dito;
presa a pugno della mano sinistra non completabile ai gradi estremi;
ipovalidità delle pinze fisiologiche tra pollice e terzo e quarto dito.”
Alla luce di tale obiettività clinica, il CTU, comparando tali lesioni con l'articolato quadro menomativo riscontrato e facendo richiamo alle voci tabellari, di cui al D. Lgs.38/2000, n. 245 “perdita totale del medio in arto non dominante: danno biologico permanente: 6%” e n. 245 “perdita totale dell'anulare in arto non dominante: danno biologico permanente: 5%”, ha valutato la lesione psico fisica residuata al lavoratore in conseguenza dell'evento lesivo occorso il 25.08.2023, attribuendo il “3,0% di danno biologico permanente alle menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra” ed il “…2,0% di danno biologico permanente alle menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra”. Il CTU, inoltre, “cumulando con la formula riduzionistica a scalare di Balthazard le due percentuali di danno biologico permanente ottenute (peraltro in concorso anatomo-funzionale tra loro) con la preesistenza menomativa inerente i pregressi infortuni sul lavoro già stimata dall stessa come pari ad un 6% di danno biologico CP_1 permanente” ha quantificato il danno biologico nella misura complessiva del 10% (dieci per cento). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU non sono giunte note di replica. Orbene, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico complessivo pari al 10%, operato il cumulo tra le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 25.08.2023 (3,0% per le menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra ed il 2,0% per le menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra) e le menomazioni preesistenti, con decorrenza dal 27.03.2024, data della comunicazione della quantificazione dei postumi operata dall' , oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 1226/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 25.08.2023, sono residuati allo stesso postumi permanenti valutati nella misura del 3% per le menomazioni presenti al terzo dito della mano sinistra e del 2% per le menomazioni presenti al quarto dito della mano sinistra e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 10% e, per l'effetto, condanna l a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal 27.03.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 11 novembre 2025
Il giudice
IC FR