Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 ottobre 1964 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 novembre 2014 |
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Versioni del testo
- Art. 1. ((I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano)) - Art. 2. ((I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.
Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.
I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati)) - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179))