Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/03/2026, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5869 del 2025, proposto da
Fontanier Service S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Cantelmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2022 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AV CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 4 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 167 del 29 aprile 2022 del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
Con ordinanza n. 351 del 19 gennaio 2026 la sezione ha indicato alla ricorrente ex articolo 73, comma 3, c.p.a. due questioni suscettibili di determinare la definizione in rito del ricorso, al fine di sollecitare il contraddittorio e di garantirle il diritto di difesa; la ricorrente non ha depositato memorie e non ha quindi controdedotto al riguardo.
Il ricorso è inammissibile in quanto la sua notificazione è nulla. Il ricorso è stato infatti notificato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e la regione Campania non rientra tra le regioni ordinarie che, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 3, d.lg. 24 luglio 1977, n. 616, fruiscono del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato.
Per ragioni di economia processuale si ribadisce quanto già rilevato in ordine alla competenza territoriale sul ricorso. Il ricorso all’esame non rientrerebbe infatti nella competenza territoriale della sede di Napoli del T.A.R. Campania.
In base all’articolo 47 c.p.a. la ripartizione dei ricorsi tra la sede principale e la sede staccata dei Tribunali amministrativi regionali non dà luogo a una questione di competenza “ fuori dei casi dell’articolo 14 ”; tra i “ casi ” previsti dall’articolo 14 rientrano i ricorsi “ di cui agli articoli 113 e 119 ”; la competenza territoriale sui ricorsi per l’ottemperanza (i “ ricorsi di cui all’articolo 113 ”) è quindi inderogabile.
Secondo l’articolo 113 c.p.a. il T.A.R. competente sui giudizi di ottemperanza relativi a sentenze del giudice ordinario è quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (o provvedimento equiparato) di cui è chiesta l’esecuzione.
Nella fattispecie la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è stata pronunciata dal Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi; tale comune si trova in provincia di Avellino.
In base al D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277 la provincia di Avellino rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Salerno del T.A.R. Campania.
Di conseguenza il ricorso all’esame, in quanto diretto all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso da un giudice avente sede in provincia di Avellino, rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Salerno del T.A.R. Campania, innanzi al quale esso avrebbe quindi dovuto essere proposto.
In difetto di costituzione dell’amministrazione non v’è materia di pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AB, Presidente
AV CE, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV CE | IA AB |
IL SEGRETARIO