Articolo 10 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 aprile 1977
Art. 10.
Nell' articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'ultimo periodo della lettera a) e' sostituito dal seguente:
"Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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