Nell' articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'ultimo periodo della lettera a) e' sostituito dal seguente:
"Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".