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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che~frefuse-driecierrdo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato BARONE STEFANO del foro di VELLETRI in difesa di: IN RO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11604 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa il 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Velletri nei confronti di DR BA in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di reperti archeologici sottraendoli dalle rovine romane site all'interno dell'area archeologica di Tor Caldara, previa effrazione con mazzetta 9 scalpello dei reperti dai siti romani ed avendo agito in danno di beni esposti alla pubblica fede (capo A); in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere ricevuto o comunque acquistato da ignoti altri beni provento di scavi archeologici abusivi (capo B). In relazione a tale ultimo capo, il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere limitatamente a due teste di ariete e ad un'anfora preistorica, per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che articola due motivi: 2.1.Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per essersi erroneamente individuata, in relazione al capo B), la violazione di cui all'art. 648 cod. pen. invece che quella di cui all'art. 624 cod. pen., trattandosi di beni provenienti dalla stessa villa romana da cui provengono anche i piccoli reperti ascritti a titolo di furto al capo A). La Corte di appello avrebbe quindi dovuto ritenere sussistente il solo furto aggravato anziché quello di ricettazione e mandare assolto l'imputato in relazione al capo b) di imputazione;
2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale ed illogica motivazione in relazione alla contemporanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Entrambi i giudici del merito hanno motivato in modo contraddittorio sul punto. Non è infatti possibile la contemporanea presenza dell'aggravante della sottrazione del bene con violenza sulle cose e quella dell'esposizione di questo alla pubblica fede. Già in sede di appello, la difesa aveva fatto presente che i beni di cui si sarebbe impossessato l'imputato non erano all'interno dell'area archeologica, essendo la stessa delimitata per tre lati da una recinzione metallica e dal quarto lato della naturale barriera derivante da una pendenza a strapiombo sul mare. Il BA si trovava sulla zona di stretto confine, ove i beni di cui è entrato in possesso erano dilavati per effetto delle erosioni e dei continui smottamenti: circostanza che ha determinato una condotta nn violenta di asportazione. Si sarebbe inoltre posto il problema dell'individuabilità del bene come oggetto di tutela, in quanto riconoscibile come avente valore storico-archeologico. Avendo invece i Giudici collocato l'imputato all'interno dell'area archeOlogica, i beni 2 asportati non sarebbero esposti alla pubblica fede. Ne consegue ch dovuta escludere una delle due aggravanti. si sarebbe 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi su cui si fonda sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, e non invece come quello della ricezione di cose illecite (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro Angelantonio, Rv. 285313 massimata nei seguenti termini: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassaz one con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto). Invero, l'ev denza della detenzione, per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (Sez. 2, n 20193 del 19/04/2017, Kebe. nonché Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, non massimate sul punto). Nel caso di specie, la Corte territoriale - dopo aver escluso la plausibilità dell'assunto difensivo che la soglia in travertino, di cui l'imputato era stato trovato in possesso, fosse stata rinvenuta in mare, sottolineando nvece come essa facesse parte di un manufatto insistente nel sito archeologico (in questo senso le dichiarazioni della teste Zaccagnini, funzionaria della Sovrintendenza Archeologica territorialmente competente, richiamata sul punto dalla sentenza impugnata) - rilevava che era stata necessariamente asportata in seguito ad azione delittuosa;
osservava, inoltre, che l'imputato non aveva reso dichiarazioni né addotto elementi tali da farlo ritenere autore del delitto-presupposto, correttamente pervenendo alla conclusione dell'impossibilità di riqualificare il reato d . cui al capo 3 Il President B) in quello di cui all'art. 624 cod. pen. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, richiamate sul punto le dichiarazioni degli operanti AS e AF e della testimone Zaccagnini, ricorda come il prelievo, da parte dell'imputato, di frammenti di vasellame, di mosaico e di piastrelle sia avvenuto, a mezzo di uno scalpello, facendo forza sulle mura della villa romana, esposte ad un numero indeterminato di persone. Ha quindi correttamente ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti contestate. Anche con riguardo alla consapevolezza in capo al BA della rilevanza storico-artistica dei beni posseduti, la sentenza impugnata offre una motivazione del tutto congrua laddove, per il capo A), rileva che, atteso luogo dello scavo, l'impiego di uno scalpello e l'asportazione di beni da un complesso evidentemente archeologico, l'imputato aveva sicuramente contezza della rilevanza storica, artistica ed economica dei beni prelevati. Quanto al capo B) valgano le considerazioni sopra espresse. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che~frefuse-driecierrdo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato BARONE STEFANO del foro di VELLETRI in difesa di: IN RO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11604 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa il 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Velletri nei confronti di DR BA in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di reperti archeologici sottraendoli dalle rovine romane site all'interno dell'area archeologica di Tor Caldara, previa effrazione con mazzetta 9 scalpello dei reperti dai siti romani ed avendo agito in danno di beni esposti alla pubblica fede (capo A); in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., per avere ricevuto o comunque acquistato da ignoti altri beni provento di scavi archeologici abusivi (capo B). In relazione a tale ultimo capo, il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere limitatamente a due teste di ariete e ad un'anfora preistorica, per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che articola due motivi: 2.1.Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per essersi erroneamente individuata, in relazione al capo B), la violazione di cui all'art. 648 cod. pen. invece che quella di cui all'art. 624 cod. pen., trattandosi di beni provenienti dalla stessa villa romana da cui provengono anche i piccoli reperti ascritti a titolo di furto al capo A). La Corte di appello avrebbe quindi dovuto ritenere sussistente il solo furto aggravato anziché quello di ricettazione e mandare assolto l'imputato in relazione al capo b) di imputazione;
2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale ed illogica motivazione in relazione alla contemporanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Entrambi i giudici del merito hanno motivato in modo contraddittorio sul punto. Non è infatti possibile la contemporanea presenza dell'aggravante della sottrazione del bene con violenza sulle cose e quella dell'esposizione di questo alla pubblica fede. Già in sede di appello, la difesa aveva fatto presente che i beni di cui si sarebbe impossessato l'imputato non erano all'interno dell'area archeologica, essendo la stessa delimitata per tre lati da una recinzione metallica e dal quarto lato della naturale barriera derivante da una pendenza a strapiombo sul mare. Il BA si trovava sulla zona di stretto confine, ove i beni di cui è entrato in possesso erano dilavati per effetto delle erosioni e dei continui smottamenti: circostanza che ha determinato una condotta nn violenta di asportazione. Si sarebbe inoltre posto il problema dell'individuabilità del bene come oggetto di tutela, in quanto riconoscibile come avente valore storico-archeologico. Avendo invece i Giudici collocato l'imputato all'interno dell'area archeOlogica, i beni 2 asportati non sarebbero esposti alla pubblica fede. Ne consegue ch dovuta escludere una delle due aggravanti. si sarebbe 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi su cui si fonda sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, e non invece come quello della ricezione di cose illecite (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro Angelantonio, Rv. 285313 massimata nei seguenti termini: "È inammissibile il motivo di ricorso per cassaz one con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto). Invero, l'ev denza della detenzione, per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (Sez. 2, n 20193 del 19/04/2017, Kebe. nonché Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, non massimate sul punto). Nel caso di specie, la Corte territoriale - dopo aver escluso la plausibilità dell'assunto difensivo che la soglia in travertino, di cui l'imputato era stato trovato in possesso, fosse stata rinvenuta in mare, sottolineando nvece come essa facesse parte di un manufatto insistente nel sito archeologico (in questo senso le dichiarazioni della teste Zaccagnini, funzionaria della Sovrintendenza Archeologica territorialmente competente, richiamata sul punto dalla sentenza impugnata) - rilevava che era stata necessariamente asportata in seguito ad azione delittuosa;
osservava, inoltre, che l'imputato non aveva reso dichiarazioni né addotto elementi tali da farlo ritenere autore del delitto-presupposto, correttamente pervenendo alla conclusione dell'impossibilità di riqualificare il reato d . cui al capo 3 Il President B) in quello di cui all'art. 624 cod. pen. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, richiamate sul punto le dichiarazioni degli operanti AS e AF e della testimone Zaccagnini, ricorda come il prelievo, da parte dell'imputato, di frammenti di vasellame, di mosaico e di piastrelle sia avvenuto, a mezzo di uno scalpello, facendo forza sulle mura della villa romana, esposte ad un numero indeterminato di persone. Ha quindi correttamente ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti contestate. Anche con riguardo alla consapevolezza in capo al BA della rilevanza storico-artistica dei beni posseduti, la sentenza impugnata offre una motivazione del tutto congrua laddove, per il capo A), rileva che, atteso luogo dello scavo, l'impiego di uno scalpello e l'asportazione di beni da un complesso evidentemente archeologico, l'imputato aveva sicuramente contezza della rilevanza storica, artistica ed economica dei beni prelevati. Quanto al capo B) valgano le considerazioni sopra espresse. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore