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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10155/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 Mezzofanti n. 34 - elettivamente domiciliata in Bologna, Via San Vitale n. 56, presso lo Studio dell'Avv. Linda Giuriato (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_2 C.F._3
Via Mezzofanti n. 34 - elettivamente domiciliato in Bologna alla Via San Vitale n. 56, presso lo Studio dell'Avv. Linda Giuriato (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 04/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/07/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]; Per_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 5 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1
Bologna il 23.11.1976 e (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 uniti in matrimonio celebrato a OZ (BO) il 27/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OZ (BO) al n. 46 parte II Serie A anno 2010;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
prende atto che il Sig. peraltro ha già reperito un Pt_2 appartamento condotto in locazione presso il quale trasferirà la propria residenza a seguito della separazione;
2) dispone che i figli minori nata a [...] il [...], nata a Persona_4 Persona_5
Bologna il 26/10/2012, nato a [...] l'[...] resteranno affidati in modo Persona_6 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica ad entrambi i genitori secondo quanto indicato nel punto 3;
3) dispone che l'immobile adibito a casa familiare e sito a Bologna, Via Mezzofanti n. 34, in comproprietà dei coniugi, viene lasciato nella disponibilità dei figli i quali continueranno ad abitarvi stabilmente, mentre i genitori provvederanno ad alloggiare in detto immobile secondo il seguente sistema: nei giorni lunedì-martedì la madre, il mercoledì-giovedì il padre, nei giorni venerdì-sabato-domenica la madre;
la settimana successiva nei giorni lunedì-martedì il padre, il mercoledì-giovedì la madre, nei giorni venerdì-sabato-domenica il padre e successivamente riprendendo lo schema settimanale dall'inizio. Questo tipo di alternanza verrà mantenuto per tutto il periodo scolastico, dal 1° settembre e fino al 30 giugno di ogni anno. Nei mesi di luglio e agosto, invece, i genitori si alterneranno settimanalmente dal lunedì alla domenica sera, quando avverrà il passaggio fra un genitore e l'altro entro le ore 21,00 (doc. 15). La Sig.ra manterrà la Pt_1 residenza presso la casa familiare;
4) prende atto che i coniugi sono concordi nell'utilizzare entrambi l'appartamento condotto in locazione dal Sig. in Bologna, Via d'Azeglio n. 72 nei giorni in cui non saranno con i figli;
di Pt_2 fatto i genitori alterneranno l'utilizzo del citato appartamento secondo il calendario di cui al punto
3);
5) prende atto che i coniugi si impegnano a versare mensilmente degli importi in misura pagina 2 di 5 proporzionale ai propri redditi sul conto corrente cointestato presso la banca Unicredit per le seguenti spese: per la gestione ordinaria e straordinaria di tutte le spese inerenti i figli per la quota del 20% in capo alla madre e 80% in capo al padre, per le spese per la casa familiare (utenze, abbonamenti tv, alimentari) per la quota del 30% in capo alla madre e 70% in capo al padre, per le spese straordinarie di manutenzione della casa e spese condominiali straordinarie saranno divise in capo alla moglie per il 10% e in capo al marito in capo al 90%, per la rata del mutuo comprensiva di assicurazioni sull'immobile pari ad € 560,00 mensili verrà versata la relativa rata per il 50% da ciascun comproprietario. In particolare, secondo l'attuale gestione economica della famiglia il marito verserà pertanto € 1.650,00 e la moglie € 850,00 somme comprensive di rata di mutuo dell'abitazione, spese ordinarie relative all'abitazione (comprese utenze e oneri condominiali della casa coniugale), spese ordinarie e straordinarie già concordate per i figli.
Nel conto cointestato verrà inoltre versato anche l'assegno unico per i figli pari a circa € 190,00 complessivi. Per agevolare la verifica delle spese le suddette verranno eseguite tramite operazioni online o bancomat/carta di credito e solo in casi eccezionali sarà possibile eseguire prelievi allo sportello bancomat, documentando con scontrini e ricevute l'utilizzo del contante prelevato e previo invio di messaggio all'altro genitore che avvisi dell'imminente necessità.
Il Sig. provvederà a farsi carico al 100% del canone di locazione relativo all'immobile di Via Pt_2
d'Azeglio pari a € 1.300,00 circa mensili, oltre alle spese condominiali.
6) prende atto che i genitori si alterneranno presso l'abitazione familiare trascorrendo con i figli detto periodo di tempo, prendendosi cura di ogni necessità dei ragazzi nel periodo di propria spettanza, compresi i trasferimenti da casa alla scuola e viceversa e quelli relativi alle attività ricreative;
7) prende atto che per le festività, le parti concordano e si impegnano, tenendo ferma la ripartizione delle vacanze in modo equo, di alternare in ogni caso fra loro le settimane della Vigilia di Natale /
Natale e ultimo dell'anno/Capodanno e di dividere le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua e della Pasquetta, per poter permettere ai figli la frequentazione con ciascun ramo parentale. Per le ferie estive i genitori potranno trascorrere fino a tre settimane di ferie anche consecutive con i figli secondo i periodi che saranno da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo per contemporanee ferie dei genitori si concorda che per il prossimo periodo estivo sarà data la priorità alla decisione della madre in modo da alternare di anno in anno tale possibilità ai genitori, sempre dando comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Le altre festività, compresi i compleanni seguiranno il calendario ordinario;
8) prende atto che le parti espressamente riconoscono e si impegnano a non ostacolare in alcun pagina 3 di 5 modo i rapporti tra parenti dal lato paterno e materno;
9) prende atto che le parti concordano di provvedere al mantenimento dei propri figli attingendo dai fondi del conto corrente cointestato all'uopo aperto, come sopra specificato e nella misura mensile sopra indicata. Nella sostanza il contributo mensile di ciascuno genitore come su riportato servirà anche al mantenimento diretto dei figli nel periodo di propria permanenza con gli stessi, nonché alla copertura delle spese straordinarie, come di seguito specificato;
10) prende atto che le parti si impegnano a sostenere sempre dal conto corrente cointestato le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, quindi nella misura ricompresa quale versamento mensile da ciascuno in detto conto corrente, precisando già fin d'ora che le suddette spese saranno divise al 20% in capo alla madre e al 80% in capo al padre. Tutte le successive spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, che non siano frutto di quanto già accordato tra i genitori, dovranno essere accordate di volta in volta tra i genitori, secondo le modalità previste dal citato Protocollo ossia:
SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
Spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse quelle relative all'acquisto delle attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola, post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 4 di 5 SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
11) prende atto che le parti hanno concordato che durante il periodo delle vacanze estive il c/c comune sarà utilizzato per le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi per i figli e per l'immobile familiare. Eventuali spese per le vacanze sostenute nell'interesse dei figli potranno essere prelevate dal c/c cointestato e documentate all'altro genitore;
12) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente;
13) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di OZ (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10155/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 Mezzofanti n. 34 - elettivamente domiciliata in Bologna, Via San Vitale n. 56, presso lo Studio dell'Avv. Linda Giuriato (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_2 C.F._3
Via Mezzofanti n. 34 - elettivamente domiciliato in Bologna alla Via San Vitale n. 56, presso lo Studio dell'Avv. Linda Giuriato (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 04/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 16/07/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...]; Per_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 5 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1
Bologna il 23.11.1976 e (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 uniti in matrimonio celebrato a OZ (BO) il 27/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OZ (BO) al n. 46 parte II Serie A anno 2010;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
prende atto che il Sig. peraltro ha già reperito un Pt_2 appartamento condotto in locazione presso il quale trasferirà la propria residenza a seguito della separazione;
2) dispone che i figli minori nata a [...] il [...], nata a Persona_4 Persona_5
Bologna il 26/10/2012, nato a [...] l'[...] resteranno affidati in modo Persona_6 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica ad entrambi i genitori secondo quanto indicato nel punto 3;
3) dispone che l'immobile adibito a casa familiare e sito a Bologna, Via Mezzofanti n. 34, in comproprietà dei coniugi, viene lasciato nella disponibilità dei figli i quali continueranno ad abitarvi stabilmente, mentre i genitori provvederanno ad alloggiare in detto immobile secondo il seguente sistema: nei giorni lunedì-martedì la madre, il mercoledì-giovedì il padre, nei giorni venerdì-sabato-domenica la madre;
la settimana successiva nei giorni lunedì-martedì il padre, il mercoledì-giovedì la madre, nei giorni venerdì-sabato-domenica il padre e successivamente riprendendo lo schema settimanale dall'inizio. Questo tipo di alternanza verrà mantenuto per tutto il periodo scolastico, dal 1° settembre e fino al 30 giugno di ogni anno. Nei mesi di luglio e agosto, invece, i genitori si alterneranno settimanalmente dal lunedì alla domenica sera, quando avverrà il passaggio fra un genitore e l'altro entro le ore 21,00 (doc. 15). La Sig.ra manterrà la Pt_1 residenza presso la casa familiare;
4) prende atto che i coniugi sono concordi nell'utilizzare entrambi l'appartamento condotto in locazione dal Sig. in Bologna, Via d'Azeglio n. 72 nei giorni in cui non saranno con i figli;
di Pt_2 fatto i genitori alterneranno l'utilizzo del citato appartamento secondo il calendario di cui al punto
3);
5) prende atto che i coniugi si impegnano a versare mensilmente degli importi in misura pagina 2 di 5 proporzionale ai propri redditi sul conto corrente cointestato presso la banca Unicredit per le seguenti spese: per la gestione ordinaria e straordinaria di tutte le spese inerenti i figli per la quota del 20% in capo alla madre e 80% in capo al padre, per le spese per la casa familiare (utenze, abbonamenti tv, alimentari) per la quota del 30% in capo alla madre e 70% in capo al padre, per le spese straordinarie di manutenzione della casa e spese condominiali straordinarie saranno divise in capo alla moglie per il 10% e in capo al marito in capo al 90%, per la rata del mutuo comprensiva di assicurazioni sull'immobile pari ad € 560,00 mensili verrà versata la relativa rata per il 50% da ciascun comproprietario. In particolare, secondo l'attuale gestione economica della famiglia il marito verserà pertanto € 1.650,00 e la moglie € 850,00 somme comprensive di rata di mutuo dell'abitazione, spese ordinarie relative all'abitazione (comprese utenze e oneri condominiali della casa coniugale), spese ordinarie e straordinarie già concordate per i figli.
Nel conto cointestato verrà inoltre versato anche l'assegno unico per i figli pari a circa € 190,00 complessivi. Per agevolare la verifica delle spese le suddette verranno eseguite tramite operazioni online o bancomat/carta di credito e solo in casi eccezionali sarà possibile eseguire prelievi allo sportello bancomat, documentando con scontrini e ricevute l'utilizzo del contante prelevato e previo invio di messaggio all'altro genitore che avvisi dell'imminente necessità.
Il Sig. provvederà a farsi carico al 100% del canone di locazione relativo all'immobile di Via Pt_2
d'Azeglio pari a € 1.300,00 circa mensili, oltre alle spese condominiali.
6) prende atto che i genitori si alterneranno presso l'abitazione familiare trascorrendo con i figli detto periodo di tempo, prendendosi cura di ogni necessità dei ragazzi nel periodo di propria spettanza, compresi i trasferimenti da casa alla scuola e viceversa e quelli relativi alle attività ricreative;
7) prende atto che per le festività, le parti concordano e si impegnano, tenendo ferma la ripartizione delle vacanze in modo equo, di alternare in ogni caso fra loro le settimane della Vigilia di Natale /
Natale e ultimo dell'anno/Capodanno e di dividere le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua e della Pasquetta, per poter permettere ai figli la frequentazione con ciascun ramo parentale. Per le ferie estive i genitori potranno trascorrere fino a tre settimane di ferie anche consecutive con i figli secondo i periodi che saranno da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo per contemporanee ferie dei genitori si concorda che per il prossimo periodo estivo sarà data la priorità alla decisione della madre in modo da alternare di anno in anno tale possibilità ai genitori, sempre dando comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Le altre festività, compresi i compleanni seguiranno il calendario ordinario;
8) prende atto che le parti espressamente riconoscono e si impegnano a non ostacolare in alcun pagina 3 di 5 modo i rapporti tra parenti dal lato paterno e materno;
9) prende atto che le parti concordano di provvedere al mantenimento dei propri figli attingendo dai fondi del conto corrente cointestato all'uopo aperto, come sopra specificato e nella misura mensile sopra indicata. Nella sostanza il contributo mensile di ciascuno genitore come su riportato servirà anche al mantenimento diretto dei figli nel periodo di propria permanenza con gli stessi, nonché alla copertura delle spese straordinarie, come di seguito specificato;
10) prende atto che le parti si impegnano a sostenere sempre dal conto corrente cointestato le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, quindi nella misura ricompresa quale versamento mensile da ciascuno in detto conto corrente, precisando già fin d'ora che le suddette spese saranno divise al 20% in capo alla madre e al 80% in capo al padre. Tutte le successive spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, che non siano frutto di quanto già accordato tra i genitori, dovranno essere accordate di volta in volta tra i genitori, secondo le modalità previste dal citato Protocollo ossia:
SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
Spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse quelle relative all'acquisto delle attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola, post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 4 di 5 SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
11) prende atto che le parti hanno concordato che durante il periodo delle vacanze estive il c/c comune sarà utilizzato per le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi per i figli e per l'immobile familiare. Eventuali spese per le vacanze sostenute nell'interesse dei figli potranno essere prelevate dal c/c cointestato e documentate all'altro genitore;
12) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente;
13) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di OZ (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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