Cass. pen., sez. II, ordinanza 02/02/2024, n. 8803
CASS
Ordinanza 2 febbraio 2024

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E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, ordinanza 02/02/2024, n. 8803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8803
    Data del deposito : 2 febbraio 2024

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