Sentenza 1 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2018, n. 37197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37197 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC ST, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 18/09/2015 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 10/10/2013 del Tribunale di quella stessa città, con la quale ST LU è stato riconosciuto colpevole dei reati, avvinti dalla continuazione, di concorso in violenza privata aggravata dal numero dei concorrenti, in danneggiamento aggravato e in lesioni personali volontarie (atti di aggressione e devastazione nei confronti del personale di un pubblico esercizio di ristorazione). Reati commessi il 02/08/2007 in ordine ai quali è stata inflitta al LU la pena di otto mesi di reclusione. Con il ministero del proprio difensore il LU ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte toscana, deducendo vizi di violazione della legge processuale e • sostanziale e di contraddittorietà e lacunosità della motivazione con riferimento: alla confermata sussistenza nei fatti oggetto della regiudicanda dei reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.; alla inadeguata valutazione, quanto alla specifica condotta del ricorrente, dell'elemento soggettivo delle ipotizzate fattispecie criminose;
alla indimostrata ritenuta partecipazione dello stesso ricorrente alle lesioni riportate da uno degli impiegati del pubblico esercizio teatro della vicenda processuale. Motivi di censura ribaditi con memoria del difensore del LU depositata il 26/06/2018, con cui è stata segnalata comunque la maturazione del termine di prescrizione. Il ricorso non appare ictu °culi affetto da immanenti cause di inammissibilità. Nondimeno occorre osservare in limine che i reati attribuiti al ricorrente risultano oggi attinti da causa estintiva prescrizionale, maturata - pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine fatti registrare dai due giudizi di merito - non oltre il febbraio 2016; vale a dire in epoca assai precedente la trasmissione dell'odierno ricorso e dei relativi atti processuali a questo giudice di legittimità (luglio 2017). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria, anche in sede di legittimità, di tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero i dedotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen. Esito senz'altro produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 18 luglio 2018 Il Consiglie