Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22936 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2022, proposto da
TO DI, EL IT D'ON, RA IN, TI De IS, DE ER, LE QU, NA NO, BE AS, IO CE ZE, AU De UC, NA RI, GI AM, IA AS, FA FA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione tacitamente rilasciata da Roma Capitale in favore di Iliad Italia S.p.A. per l’installazione di una Stazione Radio Base in Roma, sita in Via T. Macrobio, 33 su Foglio n. 366, Mapp. n. 359 (SUB A);
- nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;
- della nota di Roma Capitale del 4 gennaio 2022, prot. n. QI 1103, di reiezione della opposizione alla predetta installazione presentata dai ricorrenti;
- nonché di qualsiasi altro presupposto, connesso o conseguente;
e per il risarcimento, anche in via autonoma ex art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell’Amministrazione intimata che i ricorrenti si riservano di quantificare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Iliad Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. VI SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti, in qualità di “residenti in [...] (zona Monte IO Alta) ove attualmente è stata installata ed è operativa una SRB dall’operatore Iliad Italia Spa”, hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento “dell'autorizzazione rilasciata per silentium da Roma Capitale” in favore della detta società ai fini della installazione della “Stazione Radio Base in Roma, sita in Via T. Macrobio, 33”;
Premesso altresì che i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione di legge: art. 87 d.lgs. n.259/2003. Violazione e falsa applicazione del principio di pubblicità. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di informazione e di partecipazione procedimentale. Violazione e falsa applicazione degli art. 1,7, 9 e 21 octies della L.n.241/90 ; Violazione e falsa applicazione del “Regolamento per la localizzazione e l’installazione e la modifica degli impianti di Telefonia Mobile ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. n. 36 del 22.02.2001…” approvato con Delibera Assembleare Capitolina n.26/2015 nonché della Determina Dirigenziale del 16.03.2021 avente quale oggetto: “ Presa d’atto della Circolare esplicativa inerente le modalità applicative del Regolamento” (art. 11). Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, irrazionalità e superficialità ”; in particolare, i ricorrenti hanno lamentato che “la pubblicazione dell’istanza … sul sito Municipale è avvenuta ben oltre il termine previsto dalla disposizione che prevede il formarsi dell’autorizzazione per silentium ” e che “il mancato rispetto dei termini concessi agli interessati per proporre osservazioni (di fatto sopravvenute alla formazione del titolo per silentium ) con la pubblicazione dell’avviso risalente al 4 Novembre 2021 sul sito del municipio rappresenta un vizio palese che inficia la legittimità dell’intero procedimento per le ragioni di seguito meglio descritte”;
II - “ Violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dalla L. n.3 6/2001 ( art.1 ) Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione e del Regolamento per la localizzazione e l’installazione e la modifica degli impianti di Telefonia Mobile ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. n. 36 del 22.02.2001…” (art. 4) approvato con Delibera Assembleare Capitolina n.26/2015 nonché della Determina Dirigenziale del 16.03.2021 avente quale oggetto: “Presa d’atto della Circolare esplicativa inerente le modalità applicative del Regolamento”. Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.07.2003 relativa ai campi elettrici e magnetici su fx di rete 50Ghz (art.3 e 4) nonché per fx 100 Khz e 300 Ghz. Violazione e falsa applicazione del DM 29 maggio 2008 in materia di determinazione della fascia di rispetto. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Carenza assoluta di istruttoria. Erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto ”; nel dettaglio, i ricorrenti hanno denunciato che la stazione radio base “è posta ad un limite inferiore di 50 metri dalle” loro abitazioni e comunque “a distanza molto ravvicinata rispetto ad una pluralità di siti sensibili presenti nell’area limitrofa”, e hanno altresì lamentato la violazione dell’onere “di allegazione con dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 riguardo: la insussistenza di siti sensibili e relative pertinenze”;
Rilevato che Iliad Italia S.p.A., costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito “l’irricevibilità del ricorso, essendo stato notificato l’11 gennaio 2022, ossia oltre il termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento”;
Rilevato, altresì, che:
- nel ricorso è precisato che “alla fine del mese di ottobre 2021 sul lastrico solare del Condominio di T. Macrobio, 33 iniziavano i lavori di installazione di un palo torrino su cui proprio qualche giorno dopo venivano collocati pannelli evidentemente riferibili a quelli utilizzati per la “telefonia mobile””, sicché il “Condominio di Via T. Macrobio n.24 si attivava e presentava istanza di accesso presso il Municipio XIV in data 13.10.2021” (cfr. pagine 3 e 4);
- con la detta istanza del 13.10.2021, successivamente reiterata in data 22.11.2021, il Condominio di Via T. Macrobio n. 24 lamentava che “ sul tetto del Condominio di Via T. Macrobio, 33 è stata installata una Stazione Radio Base per telefonia mobile di cui non è nota la titolarità né tantomeno la sussistenza dei titoli abilitativi all’installazione ”;
Considerato che:
- dalle predette allegazioni difensive si evince in senso univoco e oggettivo che l’installazione della stazione radio base era completa e identificabile, quanto a struttura e funzione dell’intervento, già in data 13.10.2021, la qual cosa determina la tardività dell’odierno ricorso, siccome notificato soltanto in data 11.1.2022, per violazione dell’ordinario termine di decadenza decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato;
- le cose non cambiano avuto riguardo al fatto che i ricorrenti hanno avuto conoscenza degli atti del procedimento soltanto in un momento successivo rispetto alla installazione della stazione radio base, atteso che, nel concreto caso in esame, la lesività del provvedimento di assenso non è correlata alle specifiche tecniche dell’intervento, ma alla sua identità funzionale e strutturale, che, come detto, si era compiutamente manifestata già in data 13.10.2021, sicché è da tale data che ha iniziato a decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione (cfr. Tar Toscana Firenze, Sez. I, 9.5.2025, n. 844);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ragione della tardività della relativa notifica;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
VI SP, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SP | CH TR |
IL SEGRETARIO