Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1 del d.Lgs. n. 496/1948 (Disciplina dell'attivita' di giuochi), ratificato con legge n. 342/1953 , e' il seguente:
"Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato".
- Il testo degli articoli 37 e 51 del D.P.R. n. 581/1951 (Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attivita' di giuoco) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 37. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attivita' di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio".
"Art. 51. - I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa-contabile, la quale e' trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze".