Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 5Articolo 7
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15 gennaio 1994
Art. 6. (Concorsi pronostici) 1. Le riscossioni dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell' articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresi' versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco. 2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non e' stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1 del d.Lgs. n. 496/1948 (Disciplina dell'attivita' di giuochi), ratificato con legge n. 342/1953 , e' il seguente:
"Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato".
- Il testo degli articoli 37 e 51 del D.P.R. n. 581/1951 (Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attivita' di giuoco) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 37. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attivita' di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio".
"Art. 51. - I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa-contabile, la quale e' trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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