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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2156/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelanico - Piazza Vittorio Emanuele 00030 Montelanico RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1222/2026 depositato il 04/02/2026 1 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato l'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montelanico, n. 16 del 16.11.24, notificato in data 11.12.2024, dell'importo di €.
7.057 per IMU dell'anno 2019. A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto per i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. Mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
2. Difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti di riferimento.
3. Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto priva della indicazione dell'agente notificatore.
4. Nullità dell'atto per mancata indicazione e mancata allegazione della delibera di nomina del funzionario responsabile.
5. Mancanza di sottoscrizione.
6. Illegittimità della delibera con cui è stata stabilita l'aliquota, che non risulta allegata all'atto impugnato.
7. Insussistenza dell'obbligo tributario in quanto si tratta di alloggio sociale esente dal tributo.
8. Carenza, in ogni caso, del presupposto oggettivo in quanto si tratta di alloggi occupati senza titolo.
9. Carenza del presupposto soggettivo, ossia del titolo di proprietà dell'immobile, in quanto gli immobili in questione sono stati edificati soltanto sulla base di una concessione dei terreni per edificazione.
10. Illegittimità dell'avviso per mancata applicazione delle detrazioni di imposta previste dall'art. 1, comma 749 della legge n. 160/2019.
11. Illegittimità dell'aliquota applicata dal Comune, contro il disposto di cui all'art. 13, co. 6 ss., del D.L. 6-12-2011 n. 201, che richiede l'applicazione agevolata dello 0,4%o, per l'abitazione principale, e comunque l'aliquota ordinaria dello 0,76%o, e comunque erroneità del quantum.
12. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montelanico argomentando su tutti i motivi di ricorso. Ha escluso la necessità di contraddittorio anticipato, trattandosi di atto automatizzato e affermato la completezza della motivazione, ritenendo non necessaria – tra l'altro – l'allegazione della delibera di nomina del funzionario, e la correttezza della notifica effettuata direttamente dall'ente impositore. Ha evidenziato l'atto è correttamente sottoscritto nel rispetto dell'art.1, comma 87 della Legge 549/1995 secondo la quale la Firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui tali atti siano prodotti da sistemi informatici. Quanto al profilo di merito, ossia alla sussistenza dell'obbligo tributario, ha escluso che gli immobili ex IACP possano essere per ciò solo qualificati come alloggi sociali, Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
2 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale di cui al primo motivo di ricorso, si osserva che l'art. 6-bis della legge 212/2000 prevede al comma 2 che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”; e quello di cui si tratta è un atto sostanzialmente automatizzato in quanto non ancorato a nessuna attività discrezionale dell'amministrazione, emesso a seguito di mero controllo formale della banca dati dei soggetti residenti. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. A prescindere dal fatto che esso è formulato in modo del tutto generico, neppure comprendendosi quali sarebbero gli atti precedenti di cui il ricorrente pretende l'allegazione, si osserva che l'unico atto al quale fa riferimento il provvedimento impugnato è il catasto;
dunque, un atto pubblico di cui non è necessaria l'allegazione. Per il resto, il provvedimento indica puntualmente gli immobili cui è riferita la pretesa tributaria, come peraltro parte ricorrente ha dimostrato di aver compreso mediante la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, avendo parte ricorrente sicuramente ricevuto l'atto impugnato, notificato a mezzo posta direttamente dall'ente impositore, ed in relazione al quale ha proposto rituale ricorso. Il quarto motivo di ricorso è riconducibile a quello sub 2), censurando la mancata allegazione di un atto organizzativo interno dell'ente comunale, che non ridonda in ogni caso in pregiudizio della odierna parte ricorrente. Quanto alla sottoscrizione (quinto motivo di ricorso), come si rileva dalla semplice visione dell'atto, la stessa è stata fatta applicazione dell'art. 1 comma 87 della legge 28.12.1995, n 459, il quale prevede che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”. Pertanto, l'atto appare ritualmente confezionato con l'indicazione del nome del dirigente del settore e l'espresso riferimento alla norma che consente l'omissione della firma autografa. La norma non prevede affatto che la delibera dirigenziale sia allegata all'atto; né è necessario che essa sia prodotta in giudizio, rappresentando un atto interno dell'amministrazione cui il privato cittadino può eventualmente accedere in funzione di verifica. Anche il sesto motivo di ricorso è sussumibile nelle argomentazioni del secondo motivo;
né parte ricorrente indica quali sarebbero le ragioni di illegittimità dell'aliquota, limitandosi ad esporre la sequenza procedimentale astratta da seguire per tale determinazione. Peraltro, a pagina 5 dell'atto impugnato è espressamente menzionata la delibera di approvazione dell'aliquota, cui qualunque cittadino può accedere anche attraverso il sito istituzionale del Comune. Il settimo motivo di ricorso, afferente al merito del tributo, è infondato. La questione oggetto della censura è costituita dall'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, che dichiara esonerati dall'imposta i “fabbricati di civile abitazione
3 destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”, nell'ambito dei quali rientrerebbero quelli oggetto del presente giudizio, siccome immobili di edilizia residenziale pubblica. Si deve premettere che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016; Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Ciò posto, l'art. 1 del d.m. 22 aprile 2008, sopra richiamato, definisce “alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. L'articolo successivo del provvedimento individua poi “caratteristiche e requisiti” di tale categoria di alloggi, prevedendo che: “le regioni, in concertazione con le Anci regionali” definiscano “i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale”; i canoni di locazione degli “alloggi sociali” siano definiti dalle Regioni, “in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio”; l'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori debba “comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio”; i canoni di locazione di tale categoria di alloggi non possano superare quelli derivanti “dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”; “Le regioni, in concertazione con le Anci regionali” fissino “i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà” e stabiliscano
“modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti”; ogni alloggio sociale debba essere “adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, fermo restando che “Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina”; e, infine, che ogni alloggio sociale debba “essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”. Orbene, della sussistenza di tutte queste caratteristiche e requisiti in capo a ciascuno degli alloggi oggetto del tributo per cui è causa l'azienda ricorrente non ha fornito alcuna prova. Ma quel che risulta dirimente per l'inquadramento della fattispecie è costituito dal fatto che l'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, dopo aver previsto una detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, preveda che “La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP”. È evidente che quest'ultima disposizione non si giustificherebbe qualora gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari” fossero radicalmente esenti dall'imposta, così come pretende l'azienda ricorrente.
4 Escluso, dunque, qualsiasi automatismo, o indiscriminata assimilazione, fra “alloggi di edilizia residenziale pubblica” e “alloggi sociali”, nulla esclude ovviamente che, ove venga in concreto dimostrato, caso per caso, che un alloggio del primo tipo abbia tutte le caratteristiche e i requisiti come sopra richiesti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale per gli alloggi del secondo tipo, l'esenzione possa essere riconosciuta, ciò che tuttavia è del tutto mancato nel presente giudizio. Ne consegue che gli immobili in questione, ferma la detrazione di € 200,00 pacificamente applicata dal Comune, andavano assoggettati all'aliquota ordinaria, ugualmente applicata dall'ente impositore nei limiti di legge, il che comporta l'infondatezza anche della terza doglianza.
Parimenti infondati sono l'ottavo e il nono motivo di ricorso, da un lato perché non è stata fornita prova dell'occupazione senza titolo, e dall'altro perché l'ATER è pacificamente il possessore degli immobili, a prescindere dalle formalità del titolo concessorio dell'epoca della costruzione.
Quanto al decimo e all'undicesimo motivo, anch'essi infondati, come anticipato, l'aliquota applicata è quella ordinaria, con una detrazione di 200 euro per ogni unità immobiliare. È evidente che tale detrazione sia stata effettuata soltanto per le unità immobiliari accatastate come A/2, non anche per quelle accatastate come C/6, che rappresentano delle pertinenze. Infine, considerato che il valore dell'unità immobiliare è quello risultante dal catasto, non si ravvisa alcuna forma di illegittimità dell'atto impugnato.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800 oltre accessori. Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis
5
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montelanico - Piazza Vittorio Emanuele 00030 Montelanico RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1222/2026 depositato il 04/02/2026 1 Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato l'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Montelanico, n. 16 del 16.11.24, notificato in data 11.12.2024, dell'importo di €.
7.057 per IMU dell'anno 2019. A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto per i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. Mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
2. Difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti di riferimento.
3. Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto priva della indicazione dell'agente notificatore.
4. Nullità dell'atto per mancata indicazione e mancata allegazione della delibera di nomina del funzionario responsabile.
5. Mancanza di sottoscrizione.
6. Illegittimità della delibera con cui è stata stabilita l'aliquota, che non risulta allegata all'atto impugnato.
7. Insussistenza dell'obbligo tributario in quanto si tratta di alloggio sociale esente dal tributo.
8. Carenza, in ogni caso, del presupposto oggettivo in quanto si tratta di alloggi occupati senza titolo.
9. Carenza del presupposto soggettivo, ossia del titolo di proprietà dell'immobile, in quanto gli immobili in questione sono stati edificati soltanto sulla base di una concessione dei terreni per edificazione.
10. Illegittimità dell'avviso per mancata applicazione delle detrazioni di imposta previste dall'art. 1, comma 749 della legge n. 160/2019.
11. Illegittimità dell'aliquota applicata dal Comune, contro il disposto di cui all'art. 13, co. 6 ss., del D.L. 6-12-2011 n. 201, che richiede l'applicazione agevolata dello 0,4%o, per l'abitazione principale, e comunque l'aliquota ordinaria dello 0,76%o, e comunque erroneità del quantum.
12. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montelanico argomentando su tutti i motivi di ricorso. Ha escluso la necessità di contraddittorio anticipato, trattandosi di atto automatizzato e affermato la completezza della motivazione, ritenendo non necessaria – tra l'altro – l'allegazione della delibera di nomina del funzionario, e la correttezza della notifica effettuata direttamente dall'ente impositore. Ha evidenziato l'atto è correttamente sottoscritto nel rispetto dell'art.1, comma 87 della Legge 549/1995 secondo la quale la Firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui tali atti siano prodotti da sistemi informatici. Quanto al profilo di merito, ossia alla sussistenza dell'obbligo tributario, ha escluso che gli immobili ex IACP possano essere per ciò solo qualificati come alloggi sociali, Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
2 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale di cui al primo motivo di ricorso, si osserva che l'art. 6-bis della legge 212/2000 prevede al comma 2 che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”; e quello di cui si tratta è un atto sostanzialmente automatizzato in quanto non ancorato a nessuna attività discrezionale dell'amministrazione, emesso a seguito di mero controllo formale della banca dati dei soggetti residenti. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. A prescindere dal fatto che esso è formulato in modo del tutto generico, neppure comprendendosi quali sarebbero gli atti precedenti di cui il ricorrente pretende l'allegazione, si osserva che l'unico atto al quale fa riferimento il provvedimento impugnato è il catasto;
dunque, un atto pubblico di cui non è necessaria l'allegazione. Per il resto, il provvedimento indica puntualmente gli immobili cui è riferita la pretesa tributaria, come peraltro parte ricorrente ha dimostrato di aver compreso mediante la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, avendo parte ricorrente sicuramente ricevuto l'atto impugnato, notificato a mezzo posta direttamente dall'ente impositore, ed in relazione al quale ha proposto rituale ricorso. Il quarto motivo di ricorso è riconducibile a quello sub 2), censurando la mancata allegazione di un atto organizzativo interno dell'ente comunale, che non ridonda in ogni caso in pregiudizio della odierna parte ricorrente. Quanto alla sottoscrizione (quinto motivo di ricorso), come si rileva dalla semplice visione dell'atto, la stessa è stata fatta applicazione dell'art. 1 comma 87 della legge 28.12.1995, n 459, il quale prevede che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”. Pertanto, l'atto appare ritualmente confezionato con l'indicazione del nome del dirigente del settore e l'espresso riferimento alla norma che consente l'omissione della firma autografa. La norma non prevede affatto che la delibera dirigenziale sia allegata all'atto; né è necessario che essa sia prodotta in giudizio, rappresentando un atto interno dell'amministrazione cui il privato cittadino può eventualmente accedere in funzione di verifica. Anche il sesto motivo di ricorso è sussumibile nelle argomentazioni del secondo motivo;
né parte ricorrente indica quali sarebbero le ragioni di illegittimità dell'aliquota, limitandosi ad esporre la sequenza procedimentale astratta da seguire per tale determinazione. Peraltro, a pagina 5 dell'atto impugnato è espressamente menzionata la delibera di approvazione dell'aliquota, cui qualunque cittadino può accedere anche attraverso il sito istituzionale del Comune. Il settimo motivo di ricorso, afferente al merito del tributo, è infondato. La questione oggetto della censura è costituita dall'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, che dichiara esonerati dall'imposta i “fabbricati di civile abitazione
3 destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”, nell'ambito dei quali rientrerebbero quelli oggetto del presente giudizio, siccome immobili di edilizia residenziale pubblica. Si deve premettere che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016; Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Ciò posto, l'art. 1 del d.m. 22 aprile 2008, sopra richiamato, definisce “alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. L'articolo successivo del provvedimento individua poi “caratteristiche e requisiti” di tale categoria di alloggi, prevedendo che: “le regioni, in concertazione con le Anci regionali” definiscano “i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale”; i canoni di locazione degli “alloggi sociali” siano definiti dalle Regioni, “in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio”; l'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori debba “comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio”; i canoni di locazione di tale categoria di alloggi non possano superare quelli derivanti “dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”; “Le regioni, in concertazione con le Anci regionali” fissino “i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà” e stabiliscano
“modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti”; ogni alloggio sociale debba essere “adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, fermo restando che “Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina”; e, infine, che ogni alloggio sociale debba “essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”. Orbene, della sussistenza di tutte queste caratteristiche e requisiti in capo a ciascuno degli alloggi oggetto del tributo per cui è causa l'azienda ricorrente non ha fornito alcuna prova. Ma quel che risulta dirimente per l'inquadramento della fattispecie è costituito dal fatto che l'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, dopo aver previsto una detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, preveda che “La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP”. È evidente che quest'ultima disposizione non si giustificherebbe qualora gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari” fossero radicalmente esenti dall'imposta, così come pretende l'azienda ricorrente.
4 Escluso, dunque, qualsiasi automatismo, o indiscriminata assimilazione, fra “alloggi di edilizia residenziale pubblica” e “alloggi sociali”, nulla esclude ovviamente che, ove venga in concreto dimostrato, caso per caso, che un alloggio del primo tipo abbia tutte le caratteristiche e i requisiti come sopra richiesti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale per gli alloggi del secondo tipo, l'esenzione possa essere riconosciuta, ciò che tuttavia è del tutto mancato nel presente giudizio. Ne consegue che gli immobili in questione, ferma la detrazione di € 200,00 pacificamente applicata dal Comune, andavano assoggettati all'aliquota ordinaria, ugualmente applicata dall'ente impositore nei limiti di legge, il che comporta l'infondatezza anche della terza doglianza.
Parimenti infondati sono l'ottavo e il nono motivo di ricorso, da un lato perché non è stata fornita prova dell'occupazione senza titolo, e dall'altro perché l'ATER è pacificamente il possessore degli immobili, a prescindere dalle formalità del titolo concessorio dell'epoca della costruzione.
Quanto al decimo e all'undicesimo motivo, anch'essi infondati, come anticipato, l'aliquota applicata è quella ordinaria, con una detrazione di 200 euro per ogni unità immobiliare. È evidente che tale detrazione sia stata effettuata soltanto per le unità immobiliari accatastate come A/2, non anche per quelle accatastate come C/6, che rappresentano delle pertinenze. Infine, considerato che il valore dell'unità immobiliare è quello risultante dal catasto, non si ravvisa alcuna forma di illegittimità dell'atto impugnato.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800 oltre accessori. Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis
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