Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
I.n.p.s., Direzione Provinciale di Cosenza, Direzione Provinciale di Catanzaro, Direzione Provinciale di Vibo Valentia, non costituite in giudizio;
per l’accertamento
del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis D.L. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti -in servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in quiescenza avvenuto su domanda a 35 anni di servizio utile e 55 di età- agiscono nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis D.L. 387/1987, come modificato dall’art. 21 L. 232/1990, e per la condanna dell’istituto previdenziale alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di pensione e indennità di buonuscita, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Deducono, in particolare, che i benefici di cui all’articolo 6- bis D.L. n. 387/1987 non sono stati loro riconosciuti in sede di liquidazione del T.F.S., nonostante espresse richieste indirizzate all’istituto previdenziale e denunciano pertanto la violazione dell’art. 6- bis D.L. 387/1987.
2. Si è costituito l’Ente previdenziale, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la decadenza del diritto dei ricorrenti, concludendo per il rigetto della domanda.
Sostiene, in particolare, che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 6- bis , comma 1, poiché previsto per le sole cessazioni dal servizio per età, inabilità e decesso, né di quello contenuto nel comma 2, secondo cui “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”.
Gli esponenti infatti sono cessati dal servizio volontariamente, a seguito di istanza di collocamento a riposo, e decaduti dal diritto a tale attribuzione, poiché avrebbe dovuto presentare domanda entro il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio.
3. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In rito va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’I.n.p.s. sull’assunto che l’istituto ha provveduto a liquidare il trattamento di fine servizio agli odierni ricorrenti, senza gli scatti stipendiali, sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dall’ex amministrazione di appartenenza, non potendo discostarsi da tali dati.
Invero, secondo costante e consolidata giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale nei cui esclusivi confronti dev’essere ritualmente instaurata la controversia (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 novembre 2025, n. 3680).
5. Nel merito, ritiene il Tribunale Amministrativo che le censure articolate dai ricorrenti siano fondate, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 marzo 2026, n. 605; 29 dicembre 2025, n. 2204; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426; Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9926), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
In particolare, l’art. 6- bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Il comma 2, della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
In base al successivo comma 3 “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Ciò posto, il Collegio condivide l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tesi difensiva dell’I.n.p.s. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6- bis D.L. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’ordinamento militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti - esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative - non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi, anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6- bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità - richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “ 55 anni di età ”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “ 35 anni di servizio ”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato in argomento come la cessazione del servizio a domanda faccia sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; Consiglio Giustizia Amministrativa, 9 marzo 2023, n. 209).
5.1. Tanto chiarito con riferimento alla portata del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità delle norme in rassegna, non è persuasiva la tesi dell’I.n.p.s. incentrata sulla decadenza per intervenuto spirare dei termini entro i quali avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6- bi s, comma 2.
Per confutare tale asserzione è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “ il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
5.2. Il Collegio ritiene, poi, che la disciplina in esame non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto resistente, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal legislatore, che ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
Sul punto deve osservarsi che la giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 10 novembre 1980, n. 180 e 25 febbraio 1988, n. 220).
In ogni caso la giurisprudenza ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “ sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221) ” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675; TAR Calabria, I, 20 febbraio 2026, n. 351).
6. Per quanto esposto, il ricorso dev’essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi, perché i ricorrenti beneficino dell’istituto di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, in quanto appartenenti ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, i Carabinieri, e che, al momento del collocamento in congedo, erano in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto degli esponenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive;
- condanna l’I.n.p.s. a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
TU EV, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | RD DR |
IL SEGRETARIO