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Articolo 4 della Legge 2 gennaio 1952, n. 23
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Articolo 3
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Legge 2 gennaio 1952, n. 23
Articolo 4 della Legge 2 gennaio 1952, n. 23
Versione
16 febbraio 1952
Art. 4.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1952
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