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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 2032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente Rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di affidamento e mantenimento della figlia minore promossa da:
, C.F. nata a Genova (GE) il 08.05.1992 elett. dom. in Genova Via Caffa Parte_1 C.F._1
11/2, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO Amelia (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“la parte chiede la conferma come da ordinanza provvisoria ed urgente” Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.03.2025 la signora adiva questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il Persona_1
23.07.2020 dalla convivenza more uxorio con il signor In particolare, la ricorrente Controparte_1
domandava in via principale l'affidamento esclusivo della figlia, in quanto il padre si era disinteressato della figlia al punto di manifestare la contrarietà ad ogni eventuale futura terapia farmacologica necessaria, in particolare, anche a seguito dell'accertamento da parte della Commissione medica, la quale attestava che la figlia è portatrice di Handicap ex art. 3 comma I l.104/1992 in quanto affetta da un'immaturità dello sviluppo psicomotorio da disturbo Evolutivo dell'eloquio, del linguaggio da deficit di attenzione e iperattività tipo misto. Inoltre, la ricorrente indicava un calendario di frequentazione tra il padre e la figlia;
chiedeva un contributo economico in suo favore a titolo di mantenimento della figlia e l'assegnazione a sé della casa familiare di sua proprietà. In via subordinata, domandava l'affidamento condiviso della figlia.
La parte ricorrente nel proprio atto pone l'attenzione su alcuni aspetti:
rapporti tra gli ex conviventi:
la parte ricorrente afferma che i problemi con il signor ono iniziati in seguito alla nascita della figlia, CP_1
quando il congedo, la signora ha ripreso a lavorare ed invece il signor i rifiutava di lavorare e non CP_1 collaborava nella gestione delle incombenze domestiche né nella cura dei minori (insieme al nucleo famigliare viveva e vive il figlio della ricorrente ),lei doveva preoccupare di fare la spesa;
di preparare i pasti;
di svegliarsi la notte per accudire la piccola mentre, il compagno pretendeva implicitamente di essere servito e Per_1
trattava i due bambini in modi diversi.
Questa situazione con il tempo rendeva la convivenza sempre più intollerabile ed a far data da agosto 2023, in seguito all'ennesima discussione, i due iniziavano a vivere in casa da separati, solo a questo punto il signor niziava a cercare lavoro ed a settembre2023, lo trovava presso la Pegaso Srl, ciò nonostante, CP_1
continuava ad approfittare dell'ospitalità nella casa di proprietà della signora ed a svilire Parte_1
quest'ultima anche di fronte ai due figli o a denigrarla. La signora però, riusciva ad ottenere dal Parte_1
compagno la promessa e/o una sorta di accordo verbale per cui questi avrebbe continuato a rimanere in casa della ricorrente solo per qualche altro mese e fino al termine ultimo di un anno, necessario per reperire un appartamento dove trasferirsi ed avrebbe versato in cambio mensilmente la metà dello stipendio percepito, il cui ammontare però non veniva mai comunicato alla signora L'accordo non veniva onorato dal Parte_1
signor l quale si limitava a versare alla signora solo la somma mensile di € 250,00 e in una CP_1 Parte_1
o due occasioni quella rispettivamente di € 300,00 e € 400,00, e non reperiva altro alloggio nonostante fosse trascorso più di un anno malattia della figlia: in data 11.09.2024 la Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap dell Controparte_2
ha attestato che è portatrice di Handicap ex art 3 co. 1 L.104/92 in quanto affetta da Per_1 un'immaturità dello sviluppo psicomotorio, da disturbo Evolutivo dell'Eloquio e del Linguaggio, da deficit di attenzione e iperattività tipo misto. Prima di tale diagnosi la parte afferma che l'ex compagno si era sempre mostrato contrario agli aiuti di psicoeducazione per aiutare la figlia nello sviluppo delle abilità motorie, relazionali e comunicative.]
All'udienza del 18.06.2025 il GD interrogava liberamente la parte ricorrente. Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc del 13.08.2025 a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza il
GD affidava in via esclusiva la figlia, , con collocazione presso la madre e faceva divieto al Persona_1
padre di entrare nell'abitazione senza il consenso di quest'ultima. Inoltre, definiva un calendario di frequentazione tra il padre e la figlia. Oltre a ciò, onerava il signor i versare a favore della Controparte_1
signora un assegno a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie. Parte_1
Infine, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa e la discussione orale al 2309.2025. In medesima data il GD emetteva ordine di esibizione ed incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della G di F di Genova di effettuare le indagini al fine di verificare quali fossero i redditi percepiti dalle parti dal 2022 in quanto tale informazione poteva essere ottenuta previa interrogazione delle banche dati a disposizione della GdF tra qui le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail e le altre da cui trarre riferimenti sui redditi dichiarati delle parti verificando, inoltre, i versamenti di contributi o i pagamenti di stipendi da parte di soggetti terzi anche se non dichiarati dalle parti;
La causa veniva, così, istruita documentalmente.
All'udienza del 23.09.2025 il difensore della parte ricorrente evidenziava che i rapporti tra il padre e la figlia andavano bene, lui stava vedendo la minore e la madre lo incoraggia, rilevava, inoltre, che il padre non pagava il mantenimento previsto nella predetta ordinanza ma, per la ricorrente non vi era nessun un problema, quindi, chiedeva discutersi la causa. Il GD riteneva non necessaria alcuna istruttoria ed invitava le parti alla discussione al cui esito si riservava per riferire la causa al collegio per la decisione.
***
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: - Affida la figlia minore nata il 2307.2020 in via cd. esclusiva alla madre, signora Persona_1
, con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica;
Parte_1
- Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero;
Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
La minore potrà pernottare presso il padre previo accordo tra le parti nel momento in cui il padre ne reperirà una idonea ad ospitare la figlia.
Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé due volte previo accordo con la madre.
Per quanto riguarda le festività infrannuali: a) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
b) per l'anno in corso col padre il
25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2025,
1°periodo col padre;
d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2025 sabato e domenica col padre;
e) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
- Dichiara tenuto il signor a versare, direttamente, in favore della signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo di
[...]
mantenimento, la somma di euro 250,00 previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681)
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente Rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di affidamento e mantenimento della figlia minore promossa da:
, C.F. nata a Genova (GE) il 08.05.1992 elett. dom. in Genova Via Caffa Parte_1 C.F._1
11/2, presso lo studio dell'Avv. PROCOPIO Amelia (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di mandato in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“la parte chiede la conferma come da ordinanza provvisoria ed urgente” Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.03.2025 la signora adiva questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il Persona_1
23.07.2020 dalla convivenza more uxorio con il signor In particolare, la ricorrente Controparte_1
domandava in via principale l'affidamento esclusivo della figlia, in quanto il padre si era disinteressato della figlia al punto di manifestare la contrarietà ad ogni eventuale futura terapia farmacologica necessaria, in particolare, anche a seguito dell'accertamento da parte della Commissione medica, la quale attestava che la figlia è portatrice di Handicap ex art. 3 comma I l.104/1992 in quanto affetta da un'immaturità dello sviluppo psicomotorio da disturbo Evolutivo dell'eloquio, del linguaggio da deficit di attenzione e iperattività tipo misto. Inoltre, la ricorrente indicava un calendario di frequentazione tra il padre e la figlia;
chiedeva un contributo economico in suo favore a titolo di mantenimento della figlia e l'assegnazione a sé della casa familiare di sua proprietà. In via subordinata, domandava l'affidamento condiviso della figlia.
La parte ricorrente nel proprio atto pone l'attenzione su alcuni aspetti:
rapporti tra gli ex conviventi:
la parte ricorrente afferma che i problemi con il signor ono iniziati in seguito alla nascita della figlia, CP_1
quando il congedo, la signora ha ripreso a lavorare ed invece il signor i rifiutava di lavorare e non CP_1 collaborava nella gestione delle incombenze domestiche né nella cura dei minori (insieme al nucleo famigliare viveva e vive il figlio della ricorrente ),lei doveva preoccupare di fare la spesa;
di preparare i pasti;
di svegliarsi la notte per accudire la piccola mentre, il compagno pretendeva implicitamente di essere servito e Per_1
trattava i due bambini in modi diversi.
Questa situazione con il tempo rendeva la convivenza sempre più intollerabile ed a far data da agosto 2023, in seguito all'ennesima discussione, i due iniziavano a vivere in casa da separati, solo a questo punto il signor niziava a cercare lavoro ed a settembre2023, lo trovava presso la Pegaso Srl, ciò nonostante, CP_1
continuava ad approfittare dell'ospitalità nella casa di proprietà della signora ed a svilire Parte_1
quest'ultima anche di fronte ai due figli o a denigrarla. La signora però, riusciva ad ottenere dal Parte_1
compagno la promessa e/o una sorta di accordo verbale per cui questi avrebbe continuato a rimanere in casa della ricorrente solo per qualche altro mese e fino al termine ultimo di un anno, necessario per reperire un appartamento dove trasferirsi ed avrebbe versato in cambio mensilmente la metà dello stipendio percepito, il cui ammontare però non veniva mai comunicato alla signora L'accordo non veniva onorato dal Parte_1
signor l quale si limitava a versare alla signora solo la somma mensile di € 250,00 e in una CP_1 Parte_1
o due occasioni quella rispettivamente di € 300,00 e € 400,00, e non reperiva altro alloggio nonostante fosse trascorso più di un anno malattia della figlia: in data 11.09.2024 la Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap dell Controparte_2
ha attestato che è portatrice di Handicap ex art 3 co. 1 L.104/92 in quanto affetta da Per_1 un'immaturità dello sviluppo psicomotorio, da disturbo Evolutivo dell'Eloquio e del Linguaggio, da deficit di attenzione e iperattività tipo misto. Prima di tale diagnosi la parte afferma che l'ex compagno si era sempre mostrato contrario agli aiuti di psicoeducazione per aiutare la figlia nello sviluppo delle abilità motorie, relazionali e comunicative.]
All'udienza del 18.06.2025 il GD interrogava liberamente la parte ricorrente. Pertanto, con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc del 13.08.2025 a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza il
GD affidava in via esclusiva la figlia, , con collocazione presso la madre e faceva divieto al Persona_1
padre di entrare nell'abitazione senza il consenso di quest'ultima. Inoltre, definiva un calendario di frequentazione tra il padre e la figlia. Oltre a ciò, onerava il signor i versare a favore della Controparte_1
signora un assegno a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie. Parte_1
Infine, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa e la discussione orale al 2309.2025. In medesima data il GD emetteva ordine di esibizione ed incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della G di F di Genova di effettuare le indagini al fine di verificare quali fossero i redditi percepiti dalle parti dal 2022 in quanto tale informazione poteva essere ottenuta previa interrogazione delle banche dati a disposizione della GdF tra qui le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail e le altre da cui trarre riferimenti sui redditi dichiarati delle parti verificando, inoltre, i versamenti di contributi o i pagamenti di stipendi da parte di soggetti terzi anche se non dichiarati dalle parti;
La causa veniva, così, istruita documentalmente.
All'udienza del 23.09.2025 il difensore della parte ricorrente evidenziava che i rapporti tra il padre e la figlia andavano bene, lui stava vedendo la minore e la madre lo incoraggia, rilevava, inoltre, che il padre non pagava il mantenimento previsto nella predetta ordinanza ma, per la ricorrente non vi era nessun un problema, quindi, chiedeva discutersi la causa. Il GD riteneva non necessaria alcuna istruttoria ed invitava le parti alla discussione al cui esito si riservava per riferire la causa al collegio per la decisione.
***
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: - Affida la figlia minore nata il 2307.2020 in via cd. esclusiva alla madre, signora Persona_1
, con relativa collocazione abitativa e residenza anagrafica;
Parte_1
- Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero;
Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
La minore potrà pernottare presso il padre previo accordo tra le parti nel momento in cui il padre ne reperirà una idonea ad ospitare la figlia.
Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé due volte previo accordo con la madre.
Per quanto riguarda le festività infrannuali: a) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
b) per l'anno in corso col padre il
25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2025,
1°periodo col padre;
d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2025 sabato e domenica col padre;
e) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
- Dichiara tenuto il signor a versare, direttamente, in favore della signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo di
[...]
mantenimento, la somma di euro 250,00 previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681)
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini