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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2023, n. 11906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11906 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Speciale GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del Tribunale di Palermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore dell'indagato, avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza adottata da quest'ultimo in funzione di giudice del riesame, il 23 settembre scorso, nella parte in cui ha escluso l'agyavante dell'art 416-bis.1, pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 30; del 1990, ipotizzato a carico di GI Speciale, in relazione ail'acuuisto ed alia detenzione per la vendita di oltre quattro chili di marijuana, dalla quale si sa -ebbero potuto ricavare circa 782 dosi medie singole, Penale Sent. Sez. 6 Num. 11906 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 02/02/2023 Ha osservato il Tribunale: che non sono emerse modalità mafiose nella gestione della vicenda;
che non vi sono elementi per ritenere che Speciale abbia posto in essere tale condotta delittuosa nell'interesse della propria famiglia mafiosa di appartenenza;
che non è possibile ritenere la consapevolezza, da parte sua, della finalità mafiosa dell'agire delittuoso dei proprio fornitore Di AT;
che l'unico dato certo, ovvero quello per cui tale transazione commerciale è avvenuta tra soggetti appartenenti ad articolazioni diverse dell'associazione mafiosa "Cosa nostra", non è sufficiente ad integrare detta fattispecie aggravante, non bastando l'identità di contesto. 2. Per l'autorità ricorrente, tale motivazione presenta plurimi vizi. Anzitutto, sarebbe illogica. Richiamando il percorso argomentativo seguìto dal primo giudice, il Procuratore circondariale rileva come il delitto in questione rappresenti tipica espressione delle forme di collaborazione illecita tra diverse articolazioni dell'associazione mafiosa, la cui realizzazione si traduce in concreti vantaggi per il sodalizio, anche direttamente di tipo economico, e comunque in un rafforzamento delle possibilità operative dello stesso. In secondo luogo, sarebbe contraddittoria: sia rispetto all'ordinanza custodiale genetica, che delineava gli stabili rapporti illeciti tra le famiglie mafiose di appartenenza di Speciale e Di AT e la creazione tra le stesse di uno stabile canale di approvvigionamento;
sia in riferimento alle ordinanze adottate dal medesimo Tribunale del riesame, in diversa composizione, per il medesimo fatto, nei confronti dello stesso Di AT e di HE IT, ovvero colui che avrebbe acquistato quella droga insieme a Speciale. in questi provvedimenti, infatti, si evidenzia: che Di AT rassicurava i propri interlocutori sulla serietà del proprio canale di approvvigionamento, proprio in ragione della sua militanza mafiosa («tanto di rispetto che hanno per me... per chi ho dietro alle spalle io»); che parte del profitto ottenuto dalla cessione di droga in questione è stato consegnato ad un altro mafioso, tale Raia, affiliato alla famiglia di Marsala;
che Di AT aveva organizzato l'importazione di droga dal nord Africa sotto la supervisione di Franco NO (anch'egli raggiunto da ordinanza custodiale nel presente procedimento, quale vertice della famiglia di Campobelio di Mazara, e più volte condannato per partecipazione ad associazione mafiosa), con io scopo di destinare parte dei proventi al sostentamento delle famiglie dei detenuti. Infine, la motivazione sarebbe carente, in punto di estensione allo Speciale dell'aggravante in parola, riconosciuta ai suoi coindagati per io stesso fatto sotto il profilo della finalità agevolativa mafiosa, 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. 4. Il ricorso merita di essere accolto, perché la motivazione dell'ordinanza è affetta da vizi logici evidenti. 4.1. In primo luogo, essa risulta puramente assertiva, tanto quando afferma che non è emerso alcun elemento per ritenere che il fatto sia stato commesso dallo Speciale nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza, quanto là dove sostiene essere impossibile ritenere che Speciale fosse consapevole della finalità agevolativa mafiosa del suo fornitore Di AT (pag. 9): affermazioni, entrambe, non sorrette da alcuna spiegazione. 4.2. Piuttosto, tali enunciati si pongono in stridente contrasto - ed è questo un profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione - con un dato valorizzato dalla stessa ordinanza, poche battute prima, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, allorché il Tribunale pone in rilievo la conversazione tra Speciale e Di AT, in cui il primo asserisce: «noi facciamo qui una base (..) arriva la roba tua, noi te la vendiamo» (pag. 6). Secondo la sua lettura più lineare, infatti, tale affermazione rappresenta un'offerta di collaborazione non occasionale ("una base") e prestata attraverso un gruppo ("noi te la vendiamo"): e, poiché - secondo quanto la stessa ordinanza dà per acclarato - tale patto d'affari avviene tra soggetti entramb;
effettivi al medesimo sodalizio mafioso, il quale annovera tra le sue attività criminali d'elezione il commercio degli stupefacenti, è del tutto illogico ipotizzare che una transazione così significativa come quella in rassegna sia stata condotta da Speciale a titolo esclusivamente personale e non nell'interesse - economico, ma anche di supremazia criminale sul territorio - della propria famiglia mafiosa. Nella parte in cui, dunque, svaluta tale qualità soggettiva dei contraenti, in assenza di circostanze obiettivamente sintomatiche della dimensione "privata" e personale dell'affare illecito, l'ordinanza si presenta manifestamente illogica e, dunque, anche sotto questo aspetto meritevole di censura. 5. Spetta, dunque, al Tribunale del riesame colmare, ove possibile, tali discrasie logiche, attraverso un supplemento di motivazione, L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudzio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p,p.. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito il difensore dell'indagato, avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza adottata da quest'ultimo in funzione di giudice del riesame, il 23 settembre scorso, nella parte in cui ha escluso l'agyavante dell'art 416-bis.1, pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 30; del 1990, ipotizzato a carico di GI Speciale, in relazione ail'acuuisto ed alia detenzione per la vendita di oltre quattro chili di marijuana, dalla quale si sa -ebbero potuto ricavare circa 782 dosi medie singole, Penale Sent. Sez. 6 Num. 11906 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 02/02/2023 Ha osservato il Tribunale: che non sono emerse modalità mafiose nella gestione della vicenda;
che non vi sono elementi per ritenere che Speciale abbia posto in essere tale condotta delittuosa nell'interesse della propria famiglia mafiosa di appartenenza;
che non è possibile ritenere la consapevolezza, da parte sua, della finalità mafiosa dell'agire delittuoso dei proprio fornitore Di AT;
che l'unico dato certo, ovvero quello per cui tale transazione commerciale è avvenuta tra soggetti appartenenti ad articolazioni diverse dell'associazione mafiosa "Cosa nostra", non è sufficiente ad integrare detta fattispecie aggravante, non bastando l'identità di contesto. 2. Per l'autorità ricorrente, tale motivazione presenta plurimi vizi. Anzitutto, sarebbe illogica. Richiamando il percorso argomentativo seguìto dal primo giudice, il Procuratore circondariale rileva come il delitto in questione rappresenti tipica espressione delle forme di collaborazione illecita tra diverse articolazioni dell'associazione mafiosa, la cui realizzazione si traduce in concreti vantaggi per il sodalizio, anche direttamente di tipo economico, e comunque in un rafforzamento delle possibilità operative dello stesso. In secondo luogo, sarebbe contraddittoria: sia rispetto all'ordinanza custodiale genetica, che delineava gli stabili rapporti illeciti tra le famiglie mafiose di appartenenza di Speciale e Di AT e la creazione tra le stesse di uno stabile canale di approvvigionamento;
sia in riferimento alle ordinanze adottate dal medesimo Tribunale del riesame, in diversa composizione, per il medesimo fatto, nei confronti dello stesso Di AT e di HE IT, ovvero colui che avrebbe acquistato quella droga insieme a Speciale. in questi provvedimenti, infatti, si evidenzia: che Di AT rassicurava i propri interlocutori sulla serietà del proprio canale di approvvigionamento, proprio in ragione della sua militanza mafiosa («tanto di rispetto che hanno per me... per chi ho dietro alle spalle io»); che parte del profitto ottenuto dalla cessione di droga in questione è stato consegnato ad un altro mafioso, tale Raia, affiliato alla famiglia di Marsala;
che Di AT aveva organizzato l'importazione di droga dal nord Africa sotto la supervisione di Franco NO (anch'egli raggiunto da ordinanza custodiale nel presente procedimento, quale vertice della famiglia di Campobelio di Mazara, e più volte condannato per partecipazione ad associazione mafiosa), con io scopo di destinare parte dei proventi al sostentamento delle famiglie dei detenuti. Infine, la motivazione sarebbe carente, in punto di estensione allo Speciale dell'aggravante in parola, riconosciuta ai suoi coindagati per io stesso fatto sotto il profilo della finalità agevolativa mafiosa, 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. 4. Il ricorso merita di essere accolto, perché la motivazione dell'ordinanza è affetta da vizi logici evidenti. 4.1. In primo luogo, essa risulta puramente assertiva, tanto quando afferma che non è emerso alcun elemento per ritenere che il fatto sia stato commesso dallo Speciale nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza, quanto là dove sostiene essere impossibile ritenere che Speciale fosse consapevole della finalità agevolativa mafiosa del suo fornitore Di AT (pag. 9): affermazioni, entrambe, non sorrette da alcuna spiegazione. 4.2. Piuttosto, tali enunciati si pongono in stridente contrasto - ed è questo un profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione - con un dato valorizzato dalla stessa ordinanza, poche battute prima, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, allorché il Tribunale pone in rilievo la conversazione tra Speciale e Di AT, in cui il primo asserisce: «noi facciamo qui una base (..) arriva la roba tua, noi te la vendiamo» (pag. 6). Secondo la sua lettura più lineare, infatti, tale affermazione rappresenta un'offerta di collaborazione non occasionale ("una base") e prestata attraverso un gruppo ("noi te la vendiamo"): e, poiché - secondo quanto la stessa ordinanza dà per acclarato - tale patto d'affari avviene tra soggetti entramb;
effettivi al medesimo sodalizio mafioso, il quale annovera tra le sue attività criminali d'elezione il commercio degli stupefacenti, è del tutto illogico ipotizzare che una transazione così significativa come quella in rassegna sia stata condotta da Speciale a titolo esclusivamente personale e non nell'interesse - economico, ma anche di supremazia criminale sul territorio - della propria famiglia mafiosa. Nella parte in cui, dunque, svaluta tale qualità soggettiva dei contraenti, in assenza di circostanze obiettivamente sintomatiche della dimensione "privata" e personale dell'affare illecito, l'ordinanza si presenta manifestamente illogica e, dunque, anche sotto questo aspetto meritevole di censura. 5. Spetta, dunque, al Tribunale del riesame colmare, ove possibile, tali discrasie logiche, attraverso un supplemento di motivazione, L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudzio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p,p.. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.