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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2024, n. 38641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38641 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN, nato il [...] a [...], e da VI ME, nata il [...] a [...]; entrambi difesi dagli avv. Clara Veneto e Giuseppe Calderaro del Foro di Roma;
avverso l'ordinanza del 16.05.2024 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca allargata disposta in data 27.05.2021; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, ha chiesto che il ricorso sia accolto e sia disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16.05.2024, il Giudice dell'esecuzione di Firenze ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del 06.08.2023, con la quale AN AR, NO AR e ME VI domandavano la restituzione di (11. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38641 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 17/09/2024 una serie di beni oggetto del provvedimento di confisca allargata, emessa ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 - quater disp. att. cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento n. 15/2020 SIGE dal Giudice di Firenze in data 27.05.2021. Occorre premettere che nei confronti di AN AR era stata pronunciata, nell'ambito del proc. n. 14764/17 RGNR, sentenza del 07.06.2018 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata applicata la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per il delitto di usura, con la confisca di denaro a suo carico, successivamente estesa nei confronti dei terzi familiari. Per meglio comprendere la vicenda, va rammentato che, con la precedente ordinanza in data 26.09.2023, depositata 03.10.2023, il Giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di restituzione dei beni confiscati, decidendo sull'istanza datata 06.08.2023 e avanzata da AN AR, ME VI, NO AR e AN RI AR, aveva osservato quanto di seguito sintetizzato: - l'istanza costituiva mera riproposizione di richieste e argomenti già affrontati nell'ambito del provvedimento del 27.05.2021, assunto nel procedimento n. 15/2020 SIGE;
- l'ordinanza di confisca era divenuta definitiva con la sentenza della Corte di cassazione n. 1386 del 05.05.2022 la quale aveva rigettato i ricorsi proposti avverso il provvedimento;
- analoga istanza, presentata il 03.08.2022, era stata dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e il successivo ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 170 del 2023 della Corte di cassazione, era stato dichiarato inammissibile;
- con sentenza n. 501 del 2023, la Corte di cassazione aveva dichiarato parimenti inammissibili i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1386 del 05.05.2022, essendo state pure giudicate inammissibili e/o manifestamente infondate nell'ambito della sentenza in ultimo citata le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240- bis cod. pen. e 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. Ciò premesso, avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 26.09.2023 la difesa di AN AR, NO AR e ME VI, aveva proposto ricorso per cassazione che la Corte, con provvedimento 08.11.2023, aveva convertito in opposizione e trasmesso gli atti al Giudice dell'esecuzione di Firenze ai sensi degli artt. 667, comma 4, 676 cod. proc. pen. All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice dell'esecuzione, decidendo con l'ordinanza del 16.05.2024 oggetto della presente impugnazione, ha osservato che: - l'istanza costituiva, ancora una volta, mera riproposizione di richieste e argomenti già affrontati con l'ordinanza di confisca, emessa, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen., in data 27.05.21; í 2 - l'ordinanza di confisca doveva ritenersi definitiva per effetto della decisione della Corte di cassazione n. 1386 del 05.05.2022; - l'istanza costituiva, in ogni caso, mera riproposizione di quella presentata il 03.08.2022, dichiarata definitivamente inammissibile dalla Corte cassazione con sentenza n. 172 del 2023, come erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 1386 del 05.05.2022. Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Giudice dell'esecuzione di Firenze - preso atto che la gestione dei beni confiscati era ormai transitata in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati - ha dichiarato l'opposizione inammissibile, trattandosi di istanza meramente ripropositiva di una richiesta già rigettata con provvedimento confermato dalla Corte di cassazione. 2. La difesa di AN AR e ME VI affida a tre motivi di ricorso le doglianze avverso l'ordinanza 16.05.2024 del Giudice dell'esecuzione di Firenze. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premettendo che gli odierni ricorrenti avevano presentato incidente innanzi al Giudice dell'esecuzione di Firenze, con il quale lamentavano errori in procedendo emersi nell'ambito del procedimento di confisca allargata al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio, riportati sia nell'ordinanza del 26.09.2023, sia in quella, originata dalla conversione in opposizione del ricorso, avverso il provvedimento in data 16.05.2024 del medesimo Giudice dell'esecuzione, le difese assumono la sostanziale coincidenza e sovrapponibilità dei due provvedimenti menzionati emessi dal medesimo giudice persona-fisica. Preso atto che spetta al Giudice dell'esecuzione operare la delibazione preliminare circa la ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le difese evidenziano come l'incidente di esecuzione proposto con istanza 06.08.2023 risulta corredato di due nuove consulenze tecniche a firma dei dottori commercialisti Zaffira e Mammoliti, tese ad evidenziare asseriti errori del Giudice. I ricorrenti ne inferiscono la fallacia del provvedimento giudiziale, laddove, omettendo di prendere in esame i menzionati contributi, ha deciso de plano sull'opposizione, obliterando il disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di doglianza afferisce alla violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b), c) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme di cui tenere conto nell'applicazione della legge penale. A tale fine, la difesa ribadisce che a AN AR fu applicata, con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per usura in relazione 3 a fatti commessi tra il 2011 e il 2018 e che, all'esito del patteggiamento, fu disposta la confisca della somma di euro 19.500,00. Successivamente, furono notificate agli odierni ricorrenti, quali terzi interessati, due ordinanze del Giudice delle indagini preliminari di Firenze ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. Il primo provvedimento aveva disposto il sequestro diretto e per equivalente sui beni costituenti l'intero patrimonio di AN AR, siccome appartenenti allo stesso direttamente o indirettamente, anche per interposta persona. Con il secondo, ad integrazione del precedente, il sequestro era stato esteso ai rapporti bancari di AN AR, della moglie ME VI, dei figli, NO AR, AN RI AR e GR AR ed era stata altresì sequestrata una Fiat 500 L, tg. EV 858 ZS, intestata a AN AR, pur se acquistata da ME VI che provvedeva al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento, addebitato sul conto corrente a lei intestato. A seguito dell'opposizione del 21.09.2020 ex art. 183-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. era stata contestata, anche mediante l'allegazione di una consulenza tecnico- contabile, la ricostruzione del consulente del Pubblico ministero in ordine al patrimonio della famiglia AR-VI, all'esito del cui procedimento, con ordinanza 09.06.2021, erano state respinte le doglianze dei ricorrenti. Il lacunoso percorso seguito dal Giudice dell'esecuzione avrebbe impedito, ad avviso degli odierni ricorrenti, di valutare correttamente il dato cronologico relativo all'ingresso nel patrimonio dei beni confiscati, con eccessiva estensione della confisca rispetto al momento di commissione del reato-spia in violazione del principio della ragionevolezza temporale, fino ad attingere beni acquistati da AN AR anche molti anni prima del tempus commissi delicti, in spregio al criterio per cui la distanza ragionevole tra acquisto del bene e reato-spia deve individuarsi in riferimento al concreto grado di pericolosità che la condotta criminosa disvela. AN AR era stato incensurato fino al momento della prima e unica condanna, non risultava avere una propensione a delinquere e svolgeva una regolare attività lavorativa, come attestato dal fatto che, in un primo tempo, aveva lavorato come dipendente presso la Rimerson s. r.l. di Portici, era stato in seguito assunto, per poi divenirne socio, presso la Ladycasa s.r.I.; poteva fruire di un reddito autonomo, oltre a beneficiare, parimenti alla moglie ME VI, di disponibilità economiche lecite e provenienti dalle rispettive famiglie di origine, cespiti successivamente confluiti nel patrimonio familiare, come documentato dai commercialisti IN e Mammoliti. Secondo i ricorrenti, una serie di positivi investimenti - titoli, beni, conti correnti - avrebbero ulteriormente implementato il patrimonio della famiglia. 4 L. Dati che, ad avviso della difesa, erano stati pretermessi dalla Guardia di Finanza, dal Pubblico ministero e dal Giudice, laddove erano state poste in correlazione uscite ed entrate limitatamente al medesimo anno di competenza, così obliterando la regola per cui non costituiscono sperequazioni reddituali le eventuali differenze tra uscite ed entrate relative allo stesso anno, ove le riscontrate differenze siano giustificate sulla base dei risparmi accumulati nelle annualità precedenti. Le nuove relazioni tecniche avrebbero evidenziato l'errore metodologico in cui era incorso il Giudice, laddove tutte le valutazioni relative ai movimenti del patrimonio della coppia AR- VI erano state effettuato come se, anteriormente alla data di inizio delle indagini, la famiglia fosse stata priva di redditi e di risorse economiche lecite, così disattendendo il criterio della ragionevolezza temporale e finendo per dilatare in modo abnorme, fino a venti anni prima della condotta di reato, la sfera di operatività della confisca allargata. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 606 lett. c), e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 7 CEDU. Con riferimento alle finalità, tese alla tutela dei terzi, dell'incidente di esecuzione, la difesa adduce la legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, terzi titolari di comprovati redditi, rimarcando che non vi sarebbe prova alcuna della presenza di profili di interposizione fittizia, tali da favorire AN AR. Non vi sarebbe prova, ad avviso della difesa, che i familiari di AN AR, titolari di risorse finanziarie proprie, siano stati interposti in favore del padre e sarebbe frutto di una illazione presuntiva la ricostruzione fatta propria dal Giudice con riguardo, in particolare, al periodo anteriore a quello di commissione del reato di usura nella cui commissione non era stato riscontrato alcun coinvolgimento dei familiari: in definitiva, la decisione impugnata dilaterebbe irragionevolmente il periodo in relazione al quale la confisca era stata applicata. Si riscontrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, la violazione del diritto di difesa dei terzi destinatari di una misura così gravemente afflittiva, applicata in assenza di un regolare processo di cognizione e unicamente fondata sulla presunta illiceità della capacità reddituale del condannato. Vengono rievocati i principi delle Sezioni unite "Montella" e della Corte cost., sent. n. 33 del 2018, ricordando che il Giudice è onerato di verificare se il reato per cui è intervenuta condanna sia riconducibile al modello idoneo a fondare la presunzione di illecita accumulazione ed infine ci si duole del fatto che, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'incidente di esecuzione sarebbe inidoneo, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presupposti applicativi della confisca, ribadendo come, nel caso di specie, la prova tecnica abbia dimostrato 5 l'insussistenza di una sperequazione idonea a fondare, ex art. 240-bis cod. pen., l'applicazione della misura. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Antonio Balsamo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di impugnazione, ha ripreso l'affermazione secondo cui la confisca allargata abbia superato, nella specie, il limite quantitativo, operando una indiscriminata dilatazione temporale tale da snaturare la sanzione, in violazione del principio di ragionevolezza temporale e degli altri parametri normativamente previsti per la corretta applicazione della sanzione. L'attenzione che la Corte EDU appunta sui principi a fondamento della confisca di prevenzione parrebbe riguardare anche alla confisca ex 240-bis. cod. pen., con particolare riferimento ai principi di cui agli artt. 1 Prot. Add. CEDU, 7 CEDU, art. 25, comma secondo, Cost. 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AN AR e ME VI è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, afferente alla violazione dell'art.606, comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen., lamenta che il provvedimento impugnato si sarebbe tradotto nella mera copiatura della precedente ordinanza. Secondo i ricorrenti, inoltre, il Giudice avrebbe omesso di dare conto delle consulenze tecnico contabili redatte dai dott. IN e Mammoliti allegate all'istanza presentata il 06.08.2023. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbero stati prospettati elementi fattuali nuovi, che, in tesi, avrebbero evidenziato errori di metodo in cui era incorso il Giudice nell'ambito del procedimento di confisca allargata. Il motivo, genericamente formulato, è manifestamente infondato. Il Collegio - rievocati gli insegnamenti delle Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01- osserva che la doglianza risulta priva di elementi dai quali evincere in che termini la lamentata, omessa considerazione di elementi fattuali o di diritto si riveli capace di mutare il quadro tratteggiato nei molteplici provvedimenti afferenti alla confisca allargata in oggetto. 6 In secondo luogo, va rammentato che la consulenza tecnica, per sua natura valutativa, non costituisce elemento nuovo, idoneo a mutare il quadro fattuale già valutato dal giudice e che potrebbero essere connotati da novità soltanto quei dati (nuovi) riportati nell'elaborato, ovvero le valutazioni formulate sulla base di elementi di nuova acquisizione. In altre parole, non può ritenersi prova nuova la valutazione di una immutata piattaforma fattuale, anche nel caso in cui essa sia espressione di un differente giudizio tecnico-scientifico, come accade laddove il contributo degli esperti riguardi emergenze già acquisite al procedimento. Con un principio relativo alla confisca di prevenzione - «Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento)»:Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Spada, Rv. 282249-01; nella fattispecie si è escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente ad oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo) - la giurisprudenza condivisa dal Collegio offre coordinate che si attagliano anche alla confisca allargata, trattandosi di procedimenti accomunati dalla finalità di accertamento della titolarità del bene sul quale insiste il provvedimento ablatorio. Ciò premesso, i rilievi svolti nell'ambito del primo motivo risultano privi di una specifica e puntuale critica del provvedimento impugnato, posto che, con esso, ci si limita a richiamare dati, informazioni e decisioni già assunte nell'ambito dell'articolata vicenda processuale. Parimenti apodittica si rivela la critica formulata dai ricorrenti in ordine all'omessa menzione, nel provvedimento impugnato, delle consulenze a firma dei commercialisti IN e Mammoliti, lamentando, in assenza di spiegazione capace di supportarne la ventilata sussistenza, il compimento di errori nell'apprezzamento di dati nuovi da parte del Giudice. 1.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Ripercorrendo, ancora una volta, la vicenda processuale, i ricorrenti ricordano che, nell'ambito del procedimento davanti al Giudice dell'esecuzione di Firenze, erano state prodotte due consulenze del dott. Bargellini, confutanti, in tesi, la ricostruzione contabile del patrimonio della famiglia AR e VI. Si richiamano i temi della ragionevole distanza tra acquisto dei beni e reato-spia, della pregressa incensuratezza di AN AR, dell'attività lavorativa lecita dello stesso, dell'asserita disponibilità economica proveniente dalle famiglie di origine, così dando conto di circostanze già acquisite agli atti e vagliate, nell'ambito dell'articolata vicenda processuale, sia dal Giudice della cognizione, sia da quello dell'esecuzione. I ricorrenti, con affermazione che, in quanto non correlata dalle relative ragioni giustificative, si rivela apodittica e generica, sostengono che le nuove consulenze allegate all'istanza 06.08.2023 avrebbero evidenziato «il grave errore metodologico che ha inficiato l'intera applicazione della confisca, laddove tutte le valutazioni sui movimenti della coppia...sono state effettuate come se, anteriormente alla data d'inizio dell'indagine patrimoniale, essa fosse priva di alcun tipo di reddito...». Risulta inoltre, per ammissione dei ricorrenti stessi, che nel procedimento esecutivo erano già state prese in esame, ancorché disattese, le risultanze di due accertamenti tecnico-contabili redatte dal dott. Bargellini al cui esito era stata mantenuta la confisca sui beni degli odierni ricorrenti, così indirettamente rivelando come nel procedimento fosse stato disposto e valutato l'approfondimento istruttorio di cui oggi si lamenta invece l'omessa considerazione. 1.3. Analoga genericità inficia il terzo motivo di ricorso. Premettendo il richiamo alle finalità della confisca per equivalente e a quelle dell'incidente di esecuzione strumentale ad accertare la sussistenza del collegamento tra il bene oggetto di ablazione ed il fatto-reato, nonché la sussistenza dell'eventuale buona fede del suo titolare, i ricorrenti adducono come già emergesse dalla precedente consulenza tecnica sia la piena legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, sia l'assenza di interposizione fittizia in favore di AN AR. Il Collegio osserva che, così incedendo, il ricorso finisce per riproporre argomenti che già sono stati oggetto di valutazione da parte del Giudice, per aggiungere una serie di considerazioni viziate da genericità, laddove (pag. 9) si sostiene che «dal compendio probatorio non è dato evincere (ma questo vale anche per la madre VI ME) che vi sia stata alcuna interposizione fittizia in beni ad essi appartenenti, che abbia favorito illecitamente AR AN», proseguendo con l'affermazione circa la mancata dimostrazione di ingerenze del medesimo nelle attività finanziarie facenti capo a moglie e figli e concludendo, infine, che la misura sarebbe fondata su di una inammissibile presunzione di indisponibilità delle risorse in capo a AR e su di una presunzione, sprovvista di prova, a fondamento del provvedimento di ablazione. Ad avviso del Collegio, si tratta di una critica svolta sulla base di affermazioni apodittiche, generiche, reiterative di argomenti già utilizzati e presi in considerazione nell'ambito del procedimento esecutivo. Infine, con rilievo all'evidenza inconferente in questa sede, i ricorrenti rammentano l'estraneità dei familiari di AN AR rispetto alle condotte di reato, aggiungendo che «non si è mai provato che il denaro per esso reato (usura, n.d.e.) apprestato da AN AR provenisse da redditi o da attività finanziarie di sua moglie e dei suoi figli», affermazione ad un tempo generica e irrilevante, così come risulta non pertinente il richiamo agli arresti giurisprudenziali (Sez. U , n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01; 8 Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491-01; Corte cost., sent. n. 33 del 2018 e Corte EDU13/07/2021, Todorov) ai fini dell'odierno ricorso. Egualmente priva di specificità si rivela, da ultimo, l'assunta inidoneità dell'incidente di esecuzione, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presupposti applicativi della confisca, affermazione priva di supporto motivazionale, in disparte il rilievo, del tutto generico, secondo il quale, ad avviso dei ricorrenti, la confisca allargata richiederebbe l'adozione di un complesso meccanismo probatorio, incompatibile con la sede esecutiva. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2024.
avverso l'ordinanza del 16.05.2024 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca allargata disposta in data 27.05.2021; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, ha chiesto che il ricorso sia accolto e sia disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16.05.2024, il Giudice dell'esecuzione di Firenze ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del 06.08.2023, con la quale AN AR, NO AR e ME VI domandavano la restituzione di (11. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38641 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 17/09/2024 una serie di beni oggetto del provvedimento di confisca allargata, emessa ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 - quater disp. att. cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento n. 15/2020 SIGE dal Giudice di Firenze in data 27.05.2021. Occorre premettere che nei confronti di AN AR era stata pronunciata, nell'ambito del proc. n. 14764/17 RGNR, sentenza del 07.06.2018 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata applicata la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per il delitto di usura, con la confisca di denaro a suo carico, successivamente estesa nei confronti dei terzi familiari. Per meglio comprendere la vicenda, va rammentato che, con la precedente ordinanza in data 26.09.2023, depositata 03.10.2023, il Giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di restituzione dei beni confiscati, decidendo sull'istanza datata 06.08.2023 e avanzata da AN AR, ME VI, NO AR e AN RI AR, aveva osservato quanto di seguito sintetizzato: - l'istanza costituiva mera riproposizione di richieste e argomenti già affrontati nell'ambito del provvedimento del 27.05.2021, assunto nel procedimento n. 15/2020 SIGE;
- l'ordinanza di confisca era divenuta definitiva con la sentenza della Corte di cassazione n. 1386 del 05.05.2022 la quale aveva rigettato i ricorsi proposti avverso il provvedimento;
- analoga istanza, presentata il 03.08.2022, era stata dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e il successivo ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 170 del 2023 della Corte di cassazione, era stato dichiarato inammissibile;
- con sentenza n. 501 del 2023, la Corte di cassazione aveva dichiarato parimenti inammissibili i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1386 del 05.05.2022, essendo state pure giudicate inammissibili e/o manifestamente infondate nell'ambito della sentenza in ultimo citata le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240- bis cod. pen. e 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. Ciò premesso, avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 26.09.2023 la difesa di AN AR, NO AR e ME VI, aveva proposto ricorso per cassazione che la Corte, con provvedimento 08.11.2023, aveva convertito in opposizione e trasmesso gli atti al Giudice dell'esecuzione di Firenze ai sensi degli artt. 667, comma 4, 676 cod. proc. pen. All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice dell'esecuzione, decidendo con l'ordinanza del 16.05.2024 oggetto della presente impugnazione, ha osservato che: - l'istanza costituiva, ancora una volta, mera riproposizione di richieste e argomenti già affrontati con l'ordinanza di confisca, emessa, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen., in data 27.05.21; í 2 - l'ordinanza di confisca doveva ritenersi definitiva per effetto della decisione della Corte di cassazione n. 1386 del 05.05.2022; - l'istanza costituiva, in ogni caso, mera riproposizione di quella presentata il 03.08.2022, dichiarata definitivamente inammissibile dalla Corte cassazione con sentenza n. 172 del 2023, come erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 1386 del 05.05.2022. Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Giudice dell'esecuzione di Firenze - preso atto che la gestione dei beni confiscati era ormai transitata in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati - ha dichiarato l'opposizione inammissibile, trattandosi di istanza meramente ripropositiva di una richiesta già rigettata con provvedimento confermato dalla Corte di cassazione. 2. La difesa di AN AR e ME VI affida a tre motivi di ricorso le doglianze avverso l'ordinanza 16.05.2024 del Giudice dell'esecuzione di Firenze. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premettendo che gli odierni ricorrenti avevano presentato incidente innanzi al Giudice dell'esecuzione di Firenze, con il quale lamentavano errori in procedendo emersi nell'ambito del procedimento di confisca allargata al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio, riportati sia nell'ordinanza del 26.09.2023, sia in quella, originata dalla conversione in opposizione del ricorso, avverso il provvedimento in data 16.05.2024 del medesimo Giudice dell'esecuzione, le difese assumono la sostanziale coincidenza e sovrapponibilità dei due provvedimenti menzionati emessi dal medesimo giudice persona-fisica. Preso atto che spetta al Giudice dell'esecuzione operare la delibazione preliminare circa la ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le difese evidenziano come l'incidente di esecuzione proposto con istanza 06.08.2023 risulta corredato di due nuove consulenze tecniche a firma dei dottori commercialisti Zaffira e Mammoliti, tese ad evidenziare asseriti errori del Giudice. I ricorrenti ne inferiscono la fallacia del provvedimento giudiziale, laddove, omettendo di prendere in esame i menzionati contributi, ha deciso de plano sull'opposizione, obliterando il disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di doglianza afferisce alla violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b), c) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme di cui tenere conto nell'applicazione della legge penale. A tale fine, la difesa ribadisce che a AN AR fu applicata, con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per usura in relazione 3 a fatti commessi tra il 2011 e il 2018 e che, all'esito del patteggiamento, fu disposta la confisca della somma di euro 19.500,00. Successivamente, furono notificate agli odierni ricorrenti, quali terzi interessati, due ordinanze del Giudice delle indagini preliminari di Firenze ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen., 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. Il primo provvedimento aveva disposto il sequestro diretto e per equivalente sui beni costituenti l'intero patrimonio di AN AR, siccome appartenenti allo stesso direttamente o indirettamente, anche per interposta persona. Con il secondo, ad integrazione del precedente, il sequestro era stato esteso ai rapporti bancari di AN AR, della moglie ME VI, dei figli, NO AR, AN RI AR e GR AR ed era stata altresì sequestrata una Fiat 500 L, tg. EV 858 ZS, intestata a AN AR, pur se acquistata da ME VI che provvedeva al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento, addebitato sul conto corrente a lei intestato. A seguito dell'opposizione del 21.09.2020 ex art. 183-quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. era stata contestata, anche mediante l'allegazione di una consulenza tecnico- contabile, la ricostruzione del consulente del Pubblico ministero in ordine al patrimonio della famiglia AR-VI, all'esito del cui procedimento, con ordinanza 09.06.2021, erano state respinte le doglianze dei ricorrenti. Il lacunoso percorso seguito dal Giudice dell'esecuzione avrebbe impedito, ad avviso degli odierni ricorrenti, di valutare correttamente il dato cronologico relativo all'ingresso nel patrimonio dei beni confiscati, con eccessiva estensione della confisca rispetto al momento di commissione del reato-spia in violazione del principio della ragionevolezza temporale, fino ad attingere beni acquistati da AN AR anche molti anni prima del tempus commissi delicti, in spregio al criterio per cui la distanza ragionevole tra acquisto del bene e reato-spia deve individuarsi in riferimento al concreto grado di pericolosità che la condotta criminosa disvela. AN AR era stato incensurato fino al momento della prima e unica condanna, non risultava avere una propensione a delinquere e svolgeva una regolare attività lavorativa, come attestato dal fatto che, in un primo tempo, aveva lavorato come dipendente presso la Rimerson s. r.l. di Portici, era stato in seguito assunto, per poi divenirne socio, presso la Ladycasa s.r.I.; poteva fruire di un reddito autonomo, oltre a beneficiare, parimenti alla moglie ME VI, di disponibilità economiche lecite e provenienti dalle rispettive famiglie di origine, cespiti successivamente confluiti nel patrimonio familiare, come documentato dai commercialisti IN e Mammoliti. Secondo i ricorrenti, una serie di positivi investimenti - titoli, beni, conti correnti - avrebbero ulteriormente implementato il patrimonio della famiglia. 4 L. Dati che, ad avviso della difesa, erano stati pretermessi dalla Guardia di Finanza, dal Pubblico ministero e dal Giudice, laddove erano state poste in correlazione uscite ed entrate limitatamente al medesimo anno di competenza, così obliterando la regola per cui non costituiscono sperequazioni reddituali le eventuali differenze tra uscite ed entrate relative allo stesso anno, ove le riscontrate differenze siano giustificate sulla base dei risparmi accumulati nelle annualità precedenti. Le nuove relazioni tecniche avrebbero evidenziato l'errore metodologico in cui era incorso il Giudice, laddove tutte le valutazioni relative ai movimenti del patrimonio della coppia AR- VI erano state effettuato come se, anteriormente alla data di inizio delle indagini, la famiglia fosse stata priva di redditi e di risorse economiche lecite, così disattendendo il criterio della ragionevolezza temporale e finendo per dilatare in modo abnorme, fino a venti anni prima della condotta di reato, la sfera di operatività della confisca allargata. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 606 lett. c), e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 7 CEDU. Con riferimento alle finalità, tese alla tutela dei terzi, dell'incidente di esecuzione, la difesa adduce la legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, terzi titolari di comprovati redditi, rimarcando che non vi sarebbe prova alcuna della presenza di profili di interposizione fittizia, tali da favorire AN AR. Non vi sarebbe prova, ad avviso della difesa, che i familiari di AN AR, titolari di risorse finanziarie proprie, siano stati interposti in favore del padre e sarebbe frutto di una illazione presuntiva la ricostruzione fatta propria dal Giudice con riguardo, in particolare, al periodo anteriore a quello di commissione del reato di usura nella cui commissione non era stato riscontrato alcun coinvolgimento dei familiari: in definitiva, la decisione impugnata dilaterebbe irragionevolmente il periodo in relazione al quale la confisca era stata applicata. Si riscontrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, la violazione del diritto di difesa dei terzi destinatari di una misura così gravemente afflittiva, applicata in assenza di un regolare processo di cognizione e unicamente fondata sulla presunta illiceità della capacità reddituale del condannato. Vengono rievocati i principi delle Sezioni unite "Montella" e della Corte cost., sent. n. 33 del 2018, ricordando che il Giudice è onerato di verificare se il reato per cui è intervenuta condanna sia riconducibile al modello idoneo a fondare la presunzione di illecita accumulazione ed infine ci si duole del fatto che, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'incidente di esecuzione sarebbe inidoneo, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presupposti applicativi della confisca, ribadendo come, nel caso di specie, la prova tecnica abbia dimostrato 5 l'insussistenza di una sperequazione idonea a fondare, ex art. 240-bis cod. pen., l'applicazione della misura. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Antonio Balsamo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di impugnazione, ha ripreso l'affermazione secondo cui la confisca allargata abbia superato, nella specie, il limite quantitativo, operando una indiscriminata dilatazione temporale tale da snaturare la sanzione, in violazione del principio di ragionevolezza temporale e degli altri parametri normativamente previsti per la corretta applicazione della sanzione. L'attenzione che la Corte EDU appunta sui principi a fondamento della confisca di prevenzione parrebbe riguardare anche alla confisca ex 240-bis. cod. pen., con particolare riferimento ai principi di cui agli artt. 1 Prot. Add. CEDU, 7 CEDU, art. 25, comma secondo, Cost. 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di AN AR e ME VI è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, afferente alla violazione dell'art.606, comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen., lamenta che il provvedimento impugnato si sarebbe tradotto nella mera copiatura della precedente ordinanza. Secondo i ricorrenti, inoltre, il Giudice avrebbe omesso di dare conto delle consulenze tecnico contabili redatte dai dott. IN e Mammoliti allegate all'istanza presentata il 06.08.2023. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbero stati prospettati elementi fattuali nuovi, che, in tesi, avrebbero evidenziato errori di metodo in cui era incorso il Giudice nell'ambito del procedimento di confisca allargata. Il motivo, genericamente formulato, è manifestamente infondato. Il Collegio - rievocati gli insegnamenti delle Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01- osserva che la doglianza risulta priva di elementi dai quali evincere in che termini la lamentata, omessa considerazione di elementi fattuali o di diritto si riveli capace di mutare il quadro tratteggiato nei molteplici provvedimenti afferenti alla confisca allargata in oggetto. 6 In secondo luogo, va rammentato che la consulenza tecnica, per sua natura valutativa, non costituisce elemento nuovo, idoneo a mutare il quadro fattuale già valutato dal giudice e che potrebbero essere connotati da novità soltanto quei dati (nuovi) riportati nell'elaborato, ovvero le valutazioni formulate sulla base di elementi di nuova acquisizione. In altre parole, non può ritenersi prova nuova la valutazione di una immutata piattaforma fattuale, anche nel caso in cui essa sia espressione di un differente giudizio tecnico-scientifico, come accade laddove il contributo degli esperti riguardi emergenze già acquisite al procedimento. Con un principio relativo alla confisca di prevenzione - «Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento)»:Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Spada, Rv. 282249-01; nella fattispecie si è escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente ad oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo) - la giurisprudenza condivisa dal Collegio offre coordinate che si attagliano anche alla confisca allargata, trattandosi di procedimenti accomunati dalla finalità di accertamento della titolarità del bene sul quale insiste il provvedimento ablatorio. Ciò premesso, i rilievi svolti nell'ambito del primo motivo risultano privi di una specifica e puntuale critica del provvedimento impugnato, posto che, con esso, ci si limita a richiamare dati, informazioni e decisioni già assunte nell'ambito dell'articolata vicenda processuale. Parimenti apodittica si rivela la critica formulata dai ricorrenti in ordine all'omessa menzione, nel provvedimento impugnato, delle consulenze a firma dei commercialisti IN e Mammoliti, lamentando, in assenza di spiegazione capace di supportarne la ventilata sussistenza, il compimento di errori nell'apprezzamento di dati nuovi da parte del Giudice. 1.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Ripercorrendo, ancora una volta, la vicenda processuale, i ricorrenti ricordano che, nell'ambito del procedimento davanti al Giudice dell'esecuzione di Firenze, erano state prodotte due consulenze del dott. Bargellini, confutanti, in tesi, la ricostruzione contabile del patrimonio della famiglia AR e VI. Si richiamano i temi della ragionevole distanza tra acquisto dei beni e reato-spia, della pregressa incensuratezza di AN AR, dell'attività lavorativa lecita dello stesso, dell'asserita disponibilità economica proveniente dalle famiglie di origine, così dando conto di circostanze già acquisite agli atti e vagliate, nell'ambito dell'articolata vicenda processuale, sia dal Giudice della cognizione, sia da quello dell'esecuzione. I ricorrenti, con affermazione che, in quanto non correlata dalle relative ragioni giustificative, si rivela apodittica e generica, sostengono che le nuove consulenze allegate all'istanza 06.08.2023 avrebbero evidenziato «il grave errore metodologico che ha inficiato l'intera applicazione della confisca, laddove tutte le valutazioni sui movimenti della coppia...sono state effettuate come se, anteriormente alla data d'inizio dell'indagine patrimoniale, essa fosse priva di alcun tipo di reddito...». Risulta inoltre, per ammissione dei ricorrenti stessi, che nel procedimento esecutivo erano già state prese in esame, ancorché disattese, le risultanze di due accertamenti tecnico-contabili redatte dal dott. Bargellini al cui esito era stata mantenuta la confisca sui beni degli odierni ricorrenti, così indirettamente rivelando come nel procedimento fosse stato disposto e valutato l'approfondimento istruttorio di cui oggi si lamenta invece l'omessa considerazione. 1.3. Analoga genericità inficia il terzo motivo di ricorso. Premettendo il richiamo alle finalità della confisca per equivalente e a quelle dell'incidente di esecuzione strumentale ad accertare la sussistenza del collegamento tra il bene oggetto di ablazione ed il fatto-reato, nonché la sussistenza dell'eventuale buona fede del suo titolare, i ricorrenti adducono come già emergesse dalla precedente consulenza tecnica sia la piena legittimità delle situazioni patrimoniali dei ricorrenti, sia l'assenza di interposizione fittizia in favore di AN AR. Il Collegio osserva che, così incedendo, il ricorso finisce per riproporre argomenti che già sono stati oggetto di valutazione da parte del Giudice, per aggiungere una serie di considerazioni viziate da genericità, laddove (pag. 9) si sostiene che «dal compendio probatorio non è dato evincere (ma questo vale anche per la madre VI ME) che vi sia stata alcuna interposizione fittizia in beni ad essi appartenenti, che abbia favorito illecitamente AR AN», proseguendo con l'affermazione circa la mancata dimostrazione di ingerenze del medesimo nelle attività finanziarie facenti capo a moglie e figli e concludendo, infine, che la misura sarebbe fondata su di una inammissibile presunzione di indisponibilità delle risorse in capo a AR e su di una presunzione, sprovvista di prova, a fondamento del provvedimento di ablazione. Ad avviso del Collegio, si tratta di una critica svolta sulla base di affermazioni apodittiche, generiche, reiterative di argomenti già utilizzati e presi in considerazione nell'ambito del procedimento esecutivo. Infine, con rilievo all'evidenza inconferente in questa sede, i ricorrenti rammentano l'estraneità dei familiari di AN AR rispetto alle condotte di reato, aggiungendo che «non si è mai provato che il denaro per esso reato (usura, n.d.e.) apprestato da AN AR provenisse da redditi o da attività finanziarie di sua moglie e dei suoi figli», affermazione ad un tempo generica e irrilevante, così come risulta non pertinente il richiamo agli arresti giurisprudenziali (Sez. U , n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01; 8 Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491-01; Corte cost., sent. n. 33 del 2018 e Corte EDU13/07/2021, Todorov) ai fini dell'odierno ricorso. Egualmente priva di specificità si rivela, da ultimo, l'assunta inidoneità dell'incidente di esecuzione, per le sue ontologiche caratteristiche, ad accertare i presupposti applicativi della confisca, affermazione priva di supporto motivazionale, in disparte il rilievo, del tutto generico, secondo il quale, ad avviso dei ricorrenti, la confisca allargata richiederebbe l'adozione di un complesso meccanismo probatorio, incompatibile con la sede esecutiva. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2024.