CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 17801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17801 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17801 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 5 luglio 2023 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di MA GL. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (che il giudice di primo grado aveva ritenuto con riferimento alla detenzione a fini di spaccio di kg. 7 di marijuana e kg. 4,49 di hashish) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. GL è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fini di cessione a terzi kg 1.400 di cocaina, kg 7 di marijuana e kg 4,49 di hashish (capo 1); - del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. per essersi opposto al luogotenente DA De IN e al luogotenente DR RO, che avevano fermato l'auto da lui condotta e intendevano perquisirla, con violenza consistita nello sgomitare, spintonare e strattonare gli operanti (capo 3); - del reato di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. per aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in gg. 7 s.c. al Luogotenente De IN mediante la condotta descritta al capo 3) (capo 4); - del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico (capo 5). Per questi reati, uniti dal vincolo della continuazione, GL è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 20.000 di multa (pena base, anni sei, mesi nove di reclusione ed C 27.000 di multa per il più grave delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; aumentata di mesi sei di reclusione ed C 2.000 di multa per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90; aumentata di mesi due di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui al capo 3); di giorni 20 di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui al capo 4); di giorni 10 di reclusione ed C 100 di multa per il reato di cui al capo 5); ridotta alla misura indicata per la scelta del rito). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolando cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2 2.1. Con i primi quattro motivi la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4). La difesa si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto nel debito conto quanto emerso da due video registrati in occasione dell'arresto e sostiene che questi filmati sarebbero idonei a dimostrare che l'imputato reagì ad un atto arbitrario compiuto dai pubblici ufficiali i quali gli procurarono dolore stringendogli una mano recentemente operata e, quando egli cercò di liberarsi dalla presa e di allontanarsi, fecero uso del taser, dapprima lasciando partire una scarica ravvicinata (che, in tesi difensiva, avrebbe colpito le mani di GL), poi, colpendolo due volte (una alla gamba e una alla schiena) e facendolo cadere a terra. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza di primo grado è manifestamente illogica nella parte in cui sostiene che il contenuto dei filmati non sarebbe idoneo documentare l'inattendibilità del verbale di arresto e la sentenza impugnata è gravata da un vizio analogo, atteso che i giudici di appello si sono attenuti alla descrizione del contenuto dei filmati compiuta dal giudice di primo grado, non li hanno visionati e hanno acriticamente condiviso la ricostruzione dei fatti secondo la quale le riprese iniziarono quando la condotta violenta di cui al capo 3) era già stata tenuta. Il ricorso sottolinea che, secondo la prospettazione difensiva, essendo stato operato alla mano, GL reagì alla presa degli operanti urlando dì dolore e sostiene che, documentando questa scena, il filmato conferma la tesi difensiva secondo la quale l'imputato iniziò a divincolarsi e a spintonare solo in ragione dell'atto arbitrario compiuto in suo danno. Il difensore del ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano ritenuto di fare applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. e lamenta manifesta illogicità della motivazione fondata sul carattere fidefacente di un verbale di arresto il cui contenuto è smentito da un documento filmato. Si duole, inoltre, che i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto irrilevante ai fini della decisione la valutazione in ordine alle corrette modalità di utilizzo del taser solo perché tale strumento sarebbe stato utilizzato in un momento successivo a quello in cui si verificò la resistenza. Sostiene che, nel caso di specie, gli operanti fecero un uso sproporzionato dello strumento in dotazione e osserva che, quando il taser fu utilizzato, GL non stava cercando di fuggire, ma di allontanarsi perché spaventato dal comportamento degli operanti. Secondo la difesa, i video acquisiti agli atti documentano un uso eccessivo e sproporzionato dell'arma in dotazione che avrebbe dovuto essere valutato per poter ritenere attendibile la descrizione dei fatti compiuta nel verbale di arresto. 3 2.2. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 80 d.P.R. n. 309/90 e 442, comma 2 bis cod. proc. pen. Sostiene che, se il giudice di primo grado avesse escluso la citata aggravante con riferimento alla detenzione della marijuana e dell'hashish come poi è stato fatto dalla Corte di appello, GL avrebbe potuto evitare di proporre impugnazione in relazione al reato di cui al capo 1). Chiede, pertanto, che il ricorrente sia «rimesso in termini» per poter chiedere al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta per quel reato. 3. Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte osservando che «non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata alcuna analisi critica dell'accaduto con riguardo alle pur precise valutazioni difensive relativamente all'operato dei verbalizzanti e al momento in cui può definirsi la consumazione del delitto di resistenza». Pertanto, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai capi 3) e 4) dell'imputazione. 4. Con memoria in data 11 aprile 2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso sottolineando, per quanto riguarda il quinto motivo, che, a differenza di quanto sostenuto dal PG, non sarebbe assorbito dall'accoglimento degli altri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 2. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che l'art. 442, comma 2 bis cod. pen., in base al quale il giudice dell'esecuzione deve diminuire di un sesto la pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato se l'imputato non ha proposto impugnazione, dovrebbe trovare applicazione anche quando l'impugnazione sia stata proposta per un motivo rivelatosi fondato. Sostiene, infatti, che, essendo stato accolto il motivo di appello relativo al reato di cui al capo 1), la pena inflitta per quel reato dovrebbe essere ridotta di un sesto e GL dovrebbe essere restituito nei termini per formulare richiesta in tal senso. Si deve subito osservare che, per espressa previsione di legge, la competenza ad applicare l'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. spetta al giudice dell'esecuzione e, pertanto, richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che, nel caso di specie, non è avvenuto. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente chiede «di essere rimesso in termini» per poter 4 «usufruire dello sconto di pena di un ulteriore sesto», ma non si comprende da quale termine dovrebbe considerarsi decaduto. Si deve considerare, inoltre - e il rilievo è assorbente - che la disposizione di cui all'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. è stata introdotta nell'ordinamento con intento deflattivo ed è destinata a operare solo quando la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non è stata impugnata né dall'imputato né dal suo difensore, ma, nel caso di specie, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato aveva ad oggetto anche i reati di cui ai capi 3) e 4) in relazione ai quali è stato proposto appello e ai quali si riferisce il presente ricorso. 3. Prima di procedere nell'esame degli altri motivi è opportuno richiamare l'attenzione sui limiti del sindacato di legittimità relativo ai vizi di motivazione. Come noto, infatti, tale sindacato ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a 5 fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa è e resta, anche nel quadro nella nuova disciplina, giudice della motivazione (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice facendo riferimento ai principali passaggi logico giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, sicché la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Muovendo da queste premesse, si deve escludere che la sentenza impugnata possa essere censurata sol perché i giudici di appello non hanno riferito di aver esaminato i video e confrontato gli stessi col verbale di arresto. Il contenuto dei video, infatti, è analiticamente riportato nella sentenza di primo grado che così testualmente recita (pag. 2): «si tratta di due filmati girati da ignoti, da posizione rialzata, probabilmente dal balcone di una vicina abitazione, diffusi su un social network L.] e accompagnati da una voce femminile di commento. In essi si vede GL agitarsi, lamentarsi ad alta voce per il dolore e allontanarsi dalla presa dei militari, i quali dapprima lasciano partire dal taser una scarica ravvicinata e poi, mentre lui si stava allontanando sempre di più, esplodono due dardi elettrificati, il secondo dei quali colpisce l'arrestato alla schiena e lo fa cadere a terra». Così descritto il contenuto dei video (e nel ricorso tale descrizione non è contestata) il giudice di primo grado ha riferito che i fatti riportati nel verbale di arresto e oggetto dell'imputazione di cui ai capi 3) e 4) sono precedenti a quelli documentati dai filmati. La sentenza di primo grado, richiamata per questa parte dalla sentenza di appello, sottolinea che, secondo il verbale di arresto, gli operanti bloccarono l'auto condotta da GL mentre usciva dalla rampa di di un garage;
che all'interno di quell'auto furono rinvenuti circa 49 grammi di hashish, un coltello a serramanico sporco di sostanza resinosa, una confezione di cartine, due bilancini elettronici e un mazzo di chiavi, utilizzando il quale fu aperto un box al cui interno furono trovati, tra l'altro (e per quanto qui interessa): 7 kg di marijuana, 1.400 kg di cocaina, scritti e appunti vari, buste di 6 cellophane e ritagli di imballaggi. Secondo i giudici di merito (pag.4 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata), dal verbale di arresto risulta che, fin dall'inizio del controllo (e dunque quando ancora i carabinieri stavano ispezionando la vettura), GL dette in escandescenze, sicché la condotta oggetto di imputazione, consistita nello sgomitare, spintonare e strattonare gli operanti, fu precedente alle vicende documentate dai filmati, che non riprendono il momento nel quale gli operanti chiesero all'indagato di fermarsi e cominciarono a perquisire la macchina. Da quanto esposto emerge che i giudici di merito non hanno ignorato il contenuto dei filmati, ma hanno ritenuto che si riferissero a una fase successiva rispetto a quella nella quale si verificò la resistenza contestata. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, la resistenza ebbe luogo all'inizio del controllo, mentre gli operanti perquisivano l'autovettura, sicché i filmati non escludono che, vistosi sorpreso nella flagrante detenzione di sostanza stupefacente, GL avvia avuto una reazione violenta e non consentono di ritenere che tale reazione sia stata conseguenza di atti arbitrari compiuti dagli operanti. Ponendosi in questa prospettiva i giudici di merito hanno sostenuto che il tema delle modalità con le quali il taser fu utilizzato e le questioni relative all'eventuale eccesso nell'uso della forza non fossero oggetto del presente giudizio. Hanno sottolineato, tuttavia, che si tratta di temi certamente rilevanti nel procedimento aperto a seguito della querela sporta da GL contro gli operanti. La motivazione è congrua non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non contrasta con i principi di diritto che disciplinano la materia perché sottolinea che l'eccesso dai limiti dell'uso legittimo della forza, pur documentato dai filmati, fu successivo alla consumazione dei reati di cui ai capi 3) e 4). 5. Per giurisprudenza costante, la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. «non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario» (fra le tante: Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955; Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'eccesso documentato dai video acquisiti agli atti (che il giudice di primo grado ha visionato in udienza nel contraddittorio delle parti) fosse successivo alla condotta di resistenza e non 7 precedente o concomitante ad essa e tale valutazione in fatto, essendo congruamente motivata, non è censurabile in questa sede di legittimità. Non rileva in contrario la documentazione medica prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che, in data 12 ottobre 2021 (più di un anno prima dei fatti), l'odierno ricorrente era stato sottoposto a un intervento di amputazione subtotale del pollice sinistro;
che il 28 gennaio 2023 egli lamentò un edema alla mano e difficoltà a muovere il primo dito attribuendoli a un trauma subito al momento dell'arresto (avvenuto il 25 gennaio 2023); che il 30 gennaio 2023 GL fu visitato da un ortopedico e, il 16 febbraio 2023, da una radiografia eseguita presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, emerse il «sospetto di minute infrazioni ossee corticali» al primo dito. Non è manifestamente illogico aver ritenuto che tali ultime lesioni potrebbero essere state determinate dalle vicende documentate nei filmati e non consentano di ipotizzare un atto arbitrario compiuto dagli operanti subito dopo aver chiesto all'indagato di fermarsi per poter perquisire la sua auto. In sintesi, la tesi secondo la quale il luogotenente De IN strinse la mano di GL provocandogli dolore e non smise di farlo quando egli spiegò che era stato operato e la stretta gli faceva male, si esaurisce in una mera allegazione. Non si può ignorare, inoltre, che - come i giudici di merito hanno sottolineato - questa versione dei fatti compare soltanto nella querela sporta il 19 aprile 2023 e l'imputato non l'ha mai neppure sostenuta in giudizio avendo scelto di non rendere dichiarazioni in sede di convalida dell'arresto e neppure nel corso del giudizio abbreviato, al quale ha scelto di non essere presente. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17801 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 5 luglio 2023 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di MA GL. La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (che il giudice di primo grado aveva ritenuto con riferimento alla detenzione a fini di spaccio di kg. 7 di marijuana e kg. 4,49 di hashish) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. GL è stato ritenuto responsabile: - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fini di cessione a terzi kg 1.400 di cocaina, kg 7 di marijuana e kg 4,49 di hashish (capo 1); - del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. per essersi opposto al luogotenente DA De IN e al luogotenente DR RO, che avevano fermato l'auto da lui condotta e intendevano perquisirla, con violenza consistita nello sgomitare, spintonare e strattonare gli operanti (capo 3); - del reato di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. per aver cagionato lesioni personali giudicate guaribili in gg. 7 s.c. al Luogotenente De IN mediante la condotta descritta al capo 3) (capo 4); - del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico (capo 5). Per questi reati, uniti dal vincolo della continuazione, GL è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 20.000 di multa (pena base, anni sei, mesi nove di reclusione ed C 27.000 di multa per il più grave delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; aumentata di mesi sei di reclusione ed C 2.000 di multa per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90; aumentata di mesi due di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui al capo 3); di giorni 20 di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui al capo 4); di giorni 10 di reclusione ed C 100 di multa per il reato di cui al capo 5); ridotta alla misura indicata per la scelta del rito). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolando cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2 2.1. Con i primi quattro motivi la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4). La difesa si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto nel debito conto quanto emerso da due video registrati in occasione dell'arresto e sostiene che questi filmati sarebbero idonei a dimostrare che l'imputato reagì ad un atto arbitrario compiuto dai pubblici ufficiali i quali gli procurarono dolore stringendogli una mano recentemente operata e, quando egli cercò di liberarsi dalla presa e di allontanarsi, fecero uso del taser, dapprima lasciando partire una scarica ravvicinata (che, in tesi difensiva, avrebbe colpito le mani di GL), poi, colpendolo due volte (una alla gamba e una alla schiena) e facendolo cadere a terra. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza di primo grado è manifestamente illogica nella parte in cui sostiene che il contenuto dei filmati non sarebbe idoneo documentare l'inattendibilità del verbale di arresto e la sentenza impugnata è gravata da un vizio analogo, atteso che i giudici di appello si sono attenuti alla descrizione del contenuto dei filmati compiuta dal giudice di primo grado, non li hanno visionati e hanno acriticamente condiviso la ricostruzione dei fatti secondo la quale le riprese iniziarono quando la condotta violenta di cui al capo 3) era già stata tenuta. Il ricorso sottolinea che, secondo la prospettazione difensiva, essendo stato operato alla mano, GL reagì alla presa degli operanti urlando dì dolore e sostiene che, documentando questa scena, il filmato conferma la tesi difensiva secondo la quale l'imputato iniziò a divincolarsi e a spintonare solo in ragione dell'atto arbitrario compiuto in suo danno. Il difensore del ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano ritenuto di fare applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. e lamenta manifesta illogicità della motivazione fondata sul carattere fidefacente di un verbale di arresto il cui contenuto è smentito da un documento filmato. Si duole, inoltre, che i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto irrilevante ai fini della decisione la valutazione in ordine alle corrette modalità di utilizzo del taser solo perché tale strumento sarebbe stato utilizzato in un momento successivo a quello in cui si verificò la resistenza. Sostiene che, nel caso di specie, gli operanti fecero un uso sproporzionato dello strumento in dotazione e osserva che, quando il taser fu utilizzato, GL non stava cercando di fuggire, ma di allontanarsi perché spaventato dal comportamento degli operanti. Secondo la difesa, i video acquisiti agli atti documentano un uso eccessivo e sproporzionato dell'arma in dotazione che avrebbe dovuto essere valutato per poter ritenere attendibile la descrizione dei fatti compiuta nel verbale di arresto. 3 2.2. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 80 d.P.R. n. 309/90 e 442, comma 2 bis cod. proc. pen. Sostiene che, se il giudice di primo grado avesse escluso la citata aggravante con riferimento alla detenzione della marijuana e dell'hashish come poi è stato fatto dalla Corte di appello, GL avrebbe potuto evitare di proporre impugnazione in relazione al reato di cui al capo 1). Chiede, pertanto, che il ricorrente sia «rimesso in termini» per poter chiedere al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta per quel reato. 3. Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte osservando che «non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata alcuna analisi critica dell'accaduto con riguardo alle pur precise valutazioni difensive relativamente all'operato dei verbalizzanti e al momento in cui può definirsi la consumazione del delitto di resistenza». Pertanto, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai capi 3) e 4) dell'imputazione. 4. Con memoria in data 11 aprile 2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso sottolineando, per quanto riguarda il quinto motivo, che, a differenza di quanto sostenuto dal PG, non sarebbe assorbito dall'accoglimento degli altri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 2. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che l'art. 442, comma 2 bis cod. pen., in base al quale il giudice dell'esecuzione deve diminuire di un sesto la pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato se l'imputato non ha proposto impugnazione, dovrebbe trovare applicazione anche quando l'impugnazione sia stata proposta per un motivo rivelatosi fondato. Sostiene, infatti, che, essendo stato accolto il motivo di appello relativo al reato di cui al capo 1), la pena inflitta per quel reato dovrebbe essere ridotta di un sesto e GL dovrebbe essere restituito nei termini per formulare richiesta in tal senso. Si deve subito osservare che, per espressa previsione di legge, la competenza ad applicare l'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. spetta al giudice dell'esecuzione e, pertanto, richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che, nel caso di specie, non è avvenuto. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente chiede «di essere rimesso in termini» per poter 4 «usufruire dello sconto di pena di un ulteriore sesto», ma non si comprende da quale termine dovrebbe considerarsi decaduto. Si deve considerare, inoltre - e il rilievo è assorbente - che la disposizione di cui all'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. è stata introdotta nell'ordinamento con intento deflattivo ed è destinata a operare solo quando la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato non è stata impugnata né dall'imputato né dal suo difensore, ma, nel caso di specie, la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato aveva ad oggetto anche i reati di cui ai capi 3) e 4) in relazione ai quali è stato proposto appello e ai quali si riferisce il presente ricorso. 3. Prima di procedere nell'esame degli altri motivi è opportuno richiamare l'attenzione sui limiti del sindacato di legittimità relativo ai vizi di motivazione. Come noto, infatti, tale sindacato ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a 5 fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa è e resta, anche nel quadro nella nuova disciplina, giudice della motivazione (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice facendo riferimento ai principali passaggi logico giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, sicché la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Muovendo da queste premesse, si deve escludere che la sentenza impugnata possa essere censurata sol perché i giudici di appello non hanno riferito di aver esaminato i video e confrontato gli stessi col verbale di arresto. Il contenuto dei video, infatti, è analiticamente riportato nella sentenza di primo grado che così testualmente recita (pag. 2): «si tratta di due filmati girati da ignoti, da posizione rialzata, probabilmente dal balcone di una vicina abitazione, diffusi su un social network L.] e accompagnati da una voce femminile di commento. In essi si vede GL agitarsi, lamentarsi ad alta voce per il dolore e allontanarsi dalla presa dei militari, i quali dapprima lasciano partire dal taser una scarica ravvicinata e poi, mentre lui si stava allontanando sempre di più, esplodono due dardi elettrificati, il secondo dei quali colpisce l'arrestato alla schiena e lo fa cadere a terra». Così descritto il contenuto dei video (e nel ricorso tale descrizione non è contestata) il giudice di primo grado ha riferito che i fatti riportati nel verbale di arresto e oggetto dell'imputazione di cui ai capi 3) e 4) sono precedenti a quelli documentati dai filmati. La sentenza di primo grado, richiamata per questa parte dalla sentenza di appello, sottolinea che, secondo il verbale di arresto, gli operanti bloccarono l'auto condotta da GL mentre usciva dalla rampa di di un garage;
che all'interno di quell'auto furono rinvenuti circa 49 grammi di hashish, un coltello a serramanico sporco di sostanza resinosa, una confezione di cartine, due bilancini elettronici e un mazzo di chiavi, utilizzando il quale fu aperto un box al cui interno furono trovati, tra l'altro (e per quanto qui interessa): 7 kg di marijuana, 1.400 kg di cocaina, scritti e appunti vari, buste di 6 cellophane e ritagli di imballaggi. Secondo i giudici di merito (pag.4 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata), dal verbale di arresto risulta che, fin dall'inizio del controllo (e dunque quando ancora i carabinieri stavano ispezionando la vettura), GL dette in escandescenze, sicché la condotta oggetto di imputazione, consistita nello sgomitare, spintonare e strattonare gli operanti, fu precedente alle vicende documentate dai filmati, che non riprendono il momento nel quale gli operanti chiesero all'indagato di fermarsi e cominciarono a perquisire la macchina. Da quanto esposto emerge che i giudici di merito non hanno ignorato il contenuto dei filmati, ma hanno ritenuto che si riferissero a una fase successiva rispetto a quella nella quale si verificò la resistenza contestata. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, la resistenza ebbe luogo all'inizio del controllo, mentre gli operanti perquisivano l'autovettura, sicché i filmati non escludono che, vistosi sorpreso nella flagrante detenzione di sostanza stupefacente, GL avvia avuto una reazione violenta e non consentono di ritenere che tale reazione sia stata conseguenza di atti arbitrari compiuti dagli operanti. Ponendosi in questa prospettiva i giudici di merito hanno sostenuto che il tema delle modalità con le quali il taser fu utilizzato e le questioni relative all'eventuale eccesso nell'uso della forza non fossero oggetto del presente giudizio. Hanno sottolineato, tuttavia, che si tratta di temi certamente rilevanti nel procedimento aperto a seguito della querela sporta da GL contro gli operanti. La motivazione è congrua non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non contrasta con i principi di diritto che disciplinano la materia perché sottolinea che l'eccesso dai limiti dell'uso legittimo della forza, pur documentato dai filmati, fu successivo alla consumazione dei reati di cui ai capi 3) e 4). 5. Per giurisprudenza costante, la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. «non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario» (fra le tante: Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955; Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'eccesso documentato dai video acquisiti agli atti (che il giudice di primo grado ha visionato in udienza nel contraddittorio delle parti) fosse successivo alla condotta di resistenza e non 7 precedente o concomitante ad essa e tale valutazione in fatto, essendo congruamente motivata, non è censurabile in questa sede di legittimità. Non rileva in contrario la documentazione medica prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che, in data 12 ottobre 2021 (più di un anno prima dei fatti), l'odierno ricorrente era stato sottoposto a un intervento di amputazione subtotale del pollice sinistro;
che il 28 gennaio 2023 egli lamentò un edema alla mano e difficoltà a muovere il primo dito attribuendoli a un trauma subito al momento dell'arresto (avvenuto il 25 gennaio 2023); che il 30 gennaio 2023 GL fu visitato da un ortopedico e, il 16 febbraio 2023, da una radiografia eseguita presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, emerse il «sospetto di minute infrazioni ossee corticali» al primo dito. Non è manifestamente illogico aver ritenuto che tali ultime lesioni potrebbero essere state determinate dalle vicende documentate nei filmati e non consentano di ipotizzare un atto arbitrario compiuto dagli operanti subito dopo aver chiesto all'indagato di fermarsi per poter perquisire la sua auto. In sintesi, la tesi secondo la quale il luogotenente De IN strinse la mano di GL provocandogli dolore e non smise di farlo quando egli spiegò che era stato operato e la stretta gli faceva male, si esaurisce in una mera allegazione. Non si può ignorare, inoltre, che - come i giudici di merito hanno sottolineato - questa versione dei fatti compare soltanto nella querela sporta il 19 aprile 2023 e l'imputato non l'ha mai neppure sostenuta in giudizio avendo scelto di non rendere dichiarazioni in sede di convalida dell'arresto e neppure nel corso del giudizio abbreviato, al quale ha scelto di non essere presente. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Presidente