Art. 4. Ammissione ai benefici per nuove costruzioni
I cantieri a pena di non essere ammessi ai benefici, entro dieci giorni dalla data della firma del contratto di costruzione, devono comunicare direttamente al Ministero della marina mercantile le caratteristiche delle navi ad essi ordinate, nonche' gli estremi del contratto stesso.
Tale comunicazione ha valore di domanda di ammissione ai benefici, da completare, successivamente, in conformita' delle norme emanate dal Ministro per la marina mercantile ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522 .
I cantieri navali, per le navi che intendano costruire in proprio, debbono presentare formale domanda di ammissione ai benefici di legge completata dai dati di cui al comma precedente e debbono iniziare i relativi lavori, a pena di decadenza dai benefici, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione.
Alle nuove costruzioni ammesse a fruire dei benefici della presente legge, il contributo integrativo viene riconosciuto nella misura in vigore alla data della firma del relativo contratto o alla data di presentazione ai Ministero della marina mercantile delle domande di ammissione per le costruzioni in proprio.
Qualora le navi ammesse al contributo di interesse, previsto dall' articolo 14 della legge 17 luglio 1954, numero 522 , vengano vendute all'estero, i titolari del contributo stesso conservano il diritto alla liquidazione delle rate semestrali non maturate alla data di rilascio del certificato di dismissione di bandiera, purche' prima di tale data essi abbiano commesso a cantieri nazionali altre navi di tonnellaggio di stazza lorda almeno pari a quello delle navi vendute.
Il pagamento delle rate di cui al comma precedente va corrisposto dopo l'entrata in esercizio delle navi costruite in sostituzione di quelle vendute. Il pagamento stesso e' effettuato in un'unica soluzione per le rate nel frattempo maturatesi e secondo la scadenza gia' fissata per quelle rimanenti.
I cantieri a pena di non essere ammessi ai benefici, entro dieci giorni dalla data della firma del contratto di costruzione, devono comunicare direttamente al Ministero della marina mercantile le caratteristiche delle navi ad essi ordinate, nonche' gli estremi del contratto stesso.
Tale comunicazione ha valore di domanda di ammissione ai benefici, da completare, successivamente, in conformita' delle norme emanate dal Ministro per la marina mercantile ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522 .
I cantieri navali, per le navi che intendano costruire in proprio, debbono presentare formale domanda di ammissione ai benefici di legge completata dai dati di cui al comma precedente e debbono iniziare i relativi lavori, a pena di decadenza dai benefici, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione.
Alle nuove costruzioni ammesse a fruire dei benefici della presente legge, il contributo integrativo viene riconosciuto nella misura in vigore alla data della firma del relativo contratto o alla data di presentazione ai Ministero della marina mercantile delle domande di ammissione per le costruzioni in proprio.
Qualora le navi ammesse al contributo di interesse, previsto dall' articolo 14 della legge 17 luglio 1954, numero 522 , vengano vendute all'estero, i titolari del contributo stesso conservano il diritto alla liquidazione delle rate semestrali non maturate alla data di rilascio del certificato di dismissione di bandiera, purche' prima di tale data essi abbiano commesso a cantieri nazionali altre navi di tonnellaggio di stazza lorda almeno pari a quello delle navi vendute.
Il pagamento delle rate di cui al comma precedente va corrisposto dopo l'entrata in esercizio delle navi costruite in sostituzione di quelle vendute. Il pagamento stesso e' effettuato in un'unica soluzione per le rate nel frattempo maturatesi e secondo la scadenza gia' fissata per quelle rimanenti.