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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00635 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00999/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto da IA DE
LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Orsoni e dall'Avvocato Paolo Brambilla, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce,
n. 466/G
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore,
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia, in persona del Provveditore pro tempore, ed Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12 N. 00999/2025 REG.RIC.
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DE sentenza n. 2566 del 30 ottobre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine al provvedimento del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto
Adige – Friuli Venezia Giulia – prot. 0034270 del 17 agosto 2018, notificato il 4 settembre 2018, avente a oggetto «l'occupazione di due superfici acquee del demanio marittimo, ad uso ormeggio per barche da diporto, a) lato SUD del Canale San
Marco, b) lato Ovest del Canale Ghebo dei Cani, in località isola di San Giorgio
Maggiore – Venezia cod. Comune L 736», nella parte in cui determina il canone demaniale dovuto dalla ricorrente, nonché in ordine ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la nota del Provveditorato n. 0043020 del 15 ottobre
2018 e ha, altresì, in parte dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto del
Provveditorato (già Magistrato alle Acque) n. 46/GAB del 30 gennaio 2014, e successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti n. 1156 del 24 novembre
2016 e n. 1064 del 5 dicembre 2017.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00999/2025 REG.RIC.
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige –
Friuli Venezia Giulia e dell'Agenzia del Demanio; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti tutti gli atti DE causa; visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.; relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Massimiliano
LL e udito per l'odierna appellante l'Avvocato Paolo Brambilla; viste le conclusioni delle Amministrazioni appellate, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante; IA DE LA (di qui in poi anche solo IA, per brevità), ha esposto di essere un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che opera per la promozione e la diffusione nell'ambito DE Regione Veneto dello sport velico da regata e da diporto, di essere affiliata alla Federazione Italiana
LA (FIV), ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di aderire all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2002.
1.1. Ciò posto, la IA ha evidenziato di essere concessionaria di due specchi acquei nell'Isola di San Giorgio Maggiore, di cui uno di fronte al Bacino di San Marco all'interno dei due fari (c.d. «Darsena San Giorgio»), l'altro retrostante, all'interno dell'isola (c.d. «Darsena Verde»).
1.2. Le due darsene avevano in origine una superficie complessiva di 12.300 mq. e l'utilizzo di esse era consentito alla IA in forza DE concessione del
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia (all'epoca Magistrato alle Acque di
Venezia) n. 5984 del 13 settembre 2006, DE durata di 12 anni e per un canone di concessione pari ad € 1,12 al metro quadro, come previsto dal prospetto dei canoni N. 00999/2025 REG.RIC.
annui indicativi per le concessioni demaniali nella Provincia di Venezia per gli specchi acquei adibiti a porticcioli o darsene per ormeggio di natanti, per un totale annuo di circa € 14.000,00.
1.3. Successivamente, nel 2015, la IA ha presentato un'istanza per l'applicazione DE riduzione del 50% del canone in questione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 per le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla FIV, che veniva riconosciuta dall'amministrazione con applicazione per gli anni dal 2015 al
2017 di un canone annuo pari ad € 7.848,03.
1.4. Alla scadenza DE concessione, segnatamente il 23 aprile 2018, la ricorrente ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione avente estensione di
14.117,73 metri quadrati, di cui 13.136,98 mq. per superfici acquee (attrezzate con pontili e pali) e 980,75 mq. per strutture di difficile rimozione (molo in cemento armato).
1.5. In esito a tale istanza, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – con nota prot. 0034270 del
17 agosto 2018, notificata il 4 settembre 2018, ha comunicato che, in vista DE sottoscrizione del disciplinare, il canone di concessione era stato provvisoriamente determinato nella misura di € 32.933,79 richiedendo a garanzia la costituzione di un deposito cauzionale di € 65.932,00 ovvero la produzione di una polizza fideiussoria di pari importo.
1.6. Con la nota del 2 ottobre 2018, l'odierna appellante ha chiesto all'amministrazione l'applicazione DE tariffa prevista per le darsene commerciali, da ridursi poi del 90%, ai sensi dell'art. 03, comma 1, lett. d, del citato d.l. n. 400 del
1993, trattandosi di soggetto che opera a fini di pubblico interesse oltre che di beneficenza e interesse sociale. N. 00999/2025 REG.RIC.
1.7. Con la nota del 15 ottobre 2018, il Provveditorato ha ribadito, tuttavia,
l'impossibilità di «applicare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche il canone previsto per le Società Commerciali».
2. Per chiedere l'annullamento dei citati provvedimenti e del prodromico decreto di determinazione delle tariffe del provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche n.
46/GAB del 30 gennaio 2014 è quindi insorta la ricorrente con il ricorso, notificato il
2 novembre 2018 e depositato il 30 novembre successivo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (di qui in poi, per brevità, il Tribunale).
2.1. Essa ha proposto il detto ricorso per ottenere, in via principale, l'annullamento del provvedimento del 17 agosto 2018 con il quale il Provveditorato aveva rideterminato il canone demaniale da lei dovuto in misura illegittimamente eccessiva rispetto al passato, e nel caso anche, in via subordinata, del decreto n. 46GAB/2014 del medesimo Provveditorato.
2.2. La ricorrente, dopo alcune brevi premesse in merito alla ritenuta sussistenza DE giurisdizione amministrativa, ha proposto tre motivi di ricorso, lamentando, con i primi due, in particolare l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 16
e 39 del cod. nav., dell'art. 37 del reg. cod. nav., dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993 convertito in l. n. 494 del 1993, dell'art. 1, comma 734 DE l. n. 147 del 2013, e, con il terzo, dello stesso decreto n. 46GAB del 2014 del provveditorato, censurato in via subordinata rispetto ai primi due motivi.
2.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato e l'Agenzia del Demanio, per resistere al ricorso.
3. All'esito dell'udienza di smaltimento dell'8 ottobre 2024, con la sentenza n. 2566 del 30 ottobre 2024 il Tribunale ha dichiarato il ricorso per un verso inammissibile per difetto di giurisdizione (quanto ai primi due motivi) e, per altro verso, irricevibile
(quanto al terzo). N. 00999/2025 REG.RIC.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato in primo luogo (punto 4 DE sentenza) la tardività DE domanda annullamento del decreto n. 46GAB del 2014 di determinazione delle tariffe dei canoni concessori invocato dalla ricorrente, in ragione del fatto che esso sarebbe risultato, sin dalla sua adozione, immediatamente lesivo per la ricorrente.
4.1. In sostanza il Collegio di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, appare non predicabile la mancanza di lesività del ridetto decreto di determinazione delle tariffe, atteso che la singola modificazione in aumento degli importi del canone dovuto per le concessioni per cui è causa concorre ad integrare il contenuto del singolo atto di concessione (cfr. in tal senso anche l'art. 16 del disciplinare per la concessione lagunare stipulato tra la ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture in data 16 febbraio 2006, allegato 003 del deposito originale) e quindi incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei concessionari.
4.2. Quanto, invece, alla domanda formulata in via principale di annullamento del provvedimento di quantificazione del canone, il Tribunale ha dichiarato invero il proprio difetto di giurisdizione, in quanto (punto 5) «l'oggetto del contendere non è costituito dalla necessità di definire la natura giuridica del rapporto concessorio, da cui poi discende, quale conseguenza, l'imputazione degli oneri e la loro misura, ma dalla mera determinazione del quantum degli oneri concessori dovuti».
4.3. Il Collegio di prime cure ha in conclusione osservato che la giurisdizione sulla vicenda all'esame, per quanto concerne i primi due motivi di ricorso, non può che essere attribuita al giudice ordinario, atteso che la questione investe, in sostanza, la quantificazione del canone preteso dalla pubblica amministrazione per la concessione di un bene demaniale che, in ragione del precedente provvedimento di determinazione delle tariffe tardivamente impugnato, si sostanzia in un atto vincolato e riguarda, in N. 00999/2025 REG.RIC.
definitiva, una controversia concernente un diritto soggettivo di contenuto meramente patrimoniale.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la IA, lamentandone l'erroneità, per i due motivi, che di seguito saranno trattati, e ne ha chiesto la riforma, per l'effetto annullando il provvedimento del Provveditorato del 17 agosto 2018, notificato il 4 settembre 2018, avente a oggetto «l'occupazione di due superfici acquee del demanio marittimo, ad uso ormeggio per barche da diporto, a) lato SUD del Canale San
Marco, b) lato Ovest del Canale Ghebo dei Cani, in località isola di San Giorgio
Maggiore – Venezia cod. Comune L 736», nella parte in cui determina il canone demaniale dovuto dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la nota del Provveditorato n. 0043020 del 15 ottobre 2018 e, per quanto occorrer possa, anche del decreto del Provveditorato (già Magistrato alle
Acque) n. 46/GAB del 30 gennaio 2014, e successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti n. 1156 del 24 novembre 2016 e n. 1064 del 5 dicembre 2017.
5.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato e l'Agenzia del Demanio, per chiedere la reiezione dell'appello.
5.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche di replica, in vista dell'udienza pubblica.
5.3. Infine, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026 il Collegio, sentito il solo difensore dell'appellante, presente, e sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle amministrazioni appellate, ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'appello deve essere accolto.
7. Con il primo motivo (pp. 7-10 del ricorso), anzitutto, l'appellante censura la pronuncia declinatoria DE giurisdizione in ordine ai primi due motivi del ricorso proposto in primo grado, facendo rilevare che, in altre fattispecie similari a quella oggetto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la propria giurisdizione, ravvisando la N. 00999/2025 REG.RIC.
spendita di potere autoritativo nella valutazione del rapporto concessorio, con riferimento anche alle riduzioni applicabili al canone determinato (ex multis Cons. St., sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1163; Cons. St., sez. VII, 30 maggio 2022, n. 4332; Cons.
St., sez. V, 14 febbraio 2020, n. 1184).
8. Il motivo deve essere accolto perché, come ha statuito la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (richiamata dall'appellante e or ora citata, cui deve aggiungersi in fattispecie analoga Cons. St., sez. VII, 8 gennaio 2025, n. 92 e 21 novembre 2025, n. 9118) e, ancor più, la giurisprudenza DE Suprema Corte, regolatrice DE giurisdizione, non vi è dubbio che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate in passato dall'art. 5, secondo comma, DE l. n. 1034 del 1971 ed oggi dall'art. 133, comma primo, lett. b), alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, rispetto alle quali non assume alcun rilievo l'esercizio di un potere d'intervento DE pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, laddove, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa dell'amministrazione ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali (sia in ordine all'an che in ordine al quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.,
Sez. Un., 17 agosto 2025, n. 23428, ord.).
8.1. Nella materia in esame, come noto, la giurisdizione del giudice ordinario è riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento DE pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, mentre, al contrario, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa DE pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto N. 00999/2025 REG.RIC.
concessorio, e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali dello stesso, entra in gioco la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.,
Sez. Un., 12 luglio 2025, n. 19210).
8.2. A titolo esemplificativo, e proprio con riferimento all'applicabilità DE riduzione del 90% di cui all'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993 alla Lega Navale Italiana, è stato osservato da questo Consiglio di Stato che «è evidente l'incidenza di tale riduzione sull'assetto complessivo d'interessi intercorrente tra le parti e sul rapporto concessorio nella sua interezza e, dunque, sugli interessi fondamentali relativi alla corretta gestione del bene demaniale e del correlativo interesse pubblico, rimessa ai poteri autoritativi dell'Autorità portuale», essendo così confermata la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2016, n.
4103).
8.3. Ebbene, se si tengono a mente questi consolidati principi sul riparto di giurisdizione nella materia qui controversa, si comprende bene come per la presente controversia sussista pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che l'azione posta in essere dall'amministrazione, come deduce l'appellante, aveva a oggetto non solo (e comunque non in termini immediati) la misura ridefinita del canone, in termini solamente aritmetici, ma piuttosto – o comunque anche - la correttezza del processo valutativo che ha condotto il Provveditorato a tale rideterminazione, con particolare riferimento all'identificazione DE tipologia di rapporto concessorio rispetto alle finalità e alla natura stessa del soggetto richiedente.
8.4. A dire dell'appellante, infatti, l'amministrazione, nell'esercizio DE propria discrezionalità, non avrebbe anzitutto considerato appieno la vocazione statutaria e la finalità pubblica e sociale DE IA DE LA.
8.5. Ciò con particolare riferimento alla promozione dello sport velico e DE cultura marinara, nonché con riguardo all'attiva organizzazione e partecipazione ad iniziative assistenziali e di specializzazione agonistica. N. 00999/2025 REG.RIC.
8.6. L'apprezzamento di tali aspetti infatti, unitamente all'assenza di finalità lucrative, avrebbe senza dubbio – nella prospettazione dell'appellante – condotto il
Provveditorato alla corretta applicazione delle richieste, e qui invocate, riduzioni previste dalla legislazione nazionale nella misura: (i) del 90% per coloro che svolgono attività di interesse pubblico o di beneficenza (artt. 39, comma 2, cod. nav. e 37 reg. cod. nav. e art. 03, comma 1, lett. d) del d.l. n. 400 del 1993), e (ii) del 50% per coloro che svolgono attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali (art. 03, comma 1, lett. c) del d.l. n. 400 del 1993).
8.7. Non si tratta, evidentemente, di un mero calcolo matematico, ma di una vera e propria qualificazione DE tipologia del rapporto, rimessa alla valutazione dell'amministrazione
8.8. Già solo questa considerazione mostra come la controversia, con riferimento ai primi due motivi del ricorso proposto in primo grado, involga chiaramente, e necessariamente, la verifica dell'azione autoritativa DE pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o, comunque, investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto concessorio.
8.9. Di qui, al lume dei principi sul riparto di giurisdizione enunciati sopra, la sussistenza DE giurisdizione del giudice amministrativo, che deve essere qui riaffermata, in riforma DE sentenza impugnata, con rimessione DE causa al
Tribunale ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
9. Merita accoglimento anche il secondo motivo di appello (pp. 19-21 del ricorso), in quanto la declaratoria di tardività del terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata dalla ricorrente in prime cure, pure si appalesa erroneo.
9.1. Anche a questo Collegio, come del resto all'appellante, risulta invero inequivocabile il fatto che il decreto n. 46GAB sia risultato lesivo per la IA N. 00999/2025 REG.RIC.
solo a partire dalla concreta applicazione che ne è stata fatta attraverso il provvedimento di determinazione del canone del 17 agosto 2018.
9.2. Costituisce principio generale che, nell'ipotesi di esercizio di un potere vincolato,
l'effetto lesivo (e dunque dell'interesse a proporre l'azione di annullamento) non sorge contestualmente all'adozione DE norma generale quanto, piuttosto, dal momento in cui la stessa viene concretamente applicata al privato in via sfavorevole, vale a dire da quando viene imposta a quest'ultimo la prescrizione lesiva (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9732, Cons. St., Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 812).
9.3. In linea di principio, l'adozione di una norma regolamentare non produce una immediata e diretta lesione agli operatori economici, sicché non può qualificarsi come volizione-azione, ma deve qualificarsi come volizione-preliminare, con la conseguenza che la lesione si produce solo a seguito DE sua concreta applicazione e che, in assenza di autonoma lesività, il termine di impugnazione DE stessa non può decorrere dalla scadenza DE pubblicazione (in argomento, cfr. Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8149).
9.4. Si deve ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato (v. Cons. St., sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1093), i regolamenti, in linea di principio, dettano norme generali, astratte e innovative dell'ordinamento giuridico le quali, prestandosi a essere applicate ripetutamente e a regolare una serie indefinita di casi, a destinatari indeterminabili sia a priori sia a posteriori (sul punto, Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9), non sono immediatamente lesive, non essendovi certezza sul fatto che verranno effettivamente applicate al singolo nonché sul momento e sulle conseguenze concrete dell'applicazione (per questo si parla di “regolamenti volizione- preliminare”, perché la volontà in essi espressa è appunto preliminare e necessita di essere poi declinata nel singolo caso): a tal proposito, la giurisprudenza è quindi consolidata nell'affermare che le disposizioni regolamentari non sono immediatamente lesive e autonomamente impugnabili, ma devono essere censurate N. 00999/2025 REG.RIC.
insieme all'atto che ne fa applicazione (tra le tante, Cons. St., sez. V, 28 maggio 2024,
n. 4745).
9.5. Diversa è la fattispecie, più rara, di disposizioni regolamentari che, essendo auto- applicative, sono autonomamente e direttamente lesive DE posizione del privato, il quale ha quindi l'onere impugnarli immediatamente, senza attendere un atto applicativo che non potrà che avere un contenuto vincolato (si parla di “regolamenti volizione-azione” proprio perché l'effetto discende direttamente dalla previsione: per un esempio, Cons. St., sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464).
9.6. Ebbene, nel caso di specie è escluso che il decreto 46GAB fosse auto-applicativo, evidentemente, trattandosi di applicazione di criteri di determinazione di un canone, poiché soltanto all'atto applicativo il privato vede la tariffa che gli viene applicata, la qualificazione del rapporto operata a monte dall'amministrazione e le eventuali diversità di trattamento rispetto al passato.
9.7. Infatti, fino all'adozione del provvedimento attuativo del 2018, il canone applicato nei confronti dell'odierna appellante era di gran lunga inferiore rispetto a quello rideterminato (nelle annualità 2015-2016-2017, addirittura un quinto circa).
9.8. Prima di allora, e quindi anche al tempo dell'adozione del decreto 46GAB, non sussisteva un interesse attuale e concreto a una impugnazione, in quanto non risultava neppure astrattamente esclusa l'applicabilità DE riduzione del 90% di cui all'art. 03, comma 1, lett. d), del d.l. n. 400 del 1993 (e artt. 39, comma 2, c. nav. e 37 reg. c. nav.).
9.9. Anche il secondo motivo di appello, pertanto, merita accoglimento, non potendo ritenersi irricevibile, come invece ha opinato il primo giudice, il terzo motivo, subordinato, proposto dall'appellante in primo grado.
10. L'inscindibile connessione tra il primo motivo dell'originario ricorso, che il
Tribunale ha dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione, e il secondo motivo proposto in via subordinata, che il Tribunale stesso ha dichiarato irricevibile, N. 00999/2025 REG.RIC.
impone la rimessione, anche in questo caso, DE causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., dato che è precluso al giudice dell'appello esaminare un motivo che, secondo la prospettazione dei motivi da parte del ricorrente o, comunque, secondo l'ordine logico delle questioni, è subordinato (e posposto) all'esame di un motivo, sul quale è mancata la pronuncia in primo grado, sicché è necessaria per ragioni di connessione inscindibile, in questo caso, la rimessione DE intera causa al primo giudice, anche in ordine al motivo erroneamente dichiarato irricevibile dal Tribunale, quando pure non si voglia accedere, nell'interpretazione dell'art. 105 c.p.a., ad una lettura “estensiva” delle sentenze n. 16 del 2024 – in caso di inammissibilità – e n. 10 del 2025 – in caso di improcedibilità – dell'Adunanza plenaria, come del resto hanno già fatto diverse successive pronunce di questo stesso Consiglio di Stato, con rimessione DE causa al Tribunale pure in caso di irricevibilità manifestamente erronea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9496, Cons. St., sez.
VI, 17 dicembre 2025, n. 9993), quale è in effetti quella qui censurata.
11. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto, con la conseguente rimessione DE intera causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., rimanendo precluso a questo Collegio l'esame, nel merito, di tutte censure qui riproposte dall'odierna appellante.
11.1. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, c.p.a., poi, le parti devono riassumere il processo avanti al Tribunale con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione DE presente sentenza.
12. Le spese del doppio grado del giudizio, per la peculiarità DE vicenda in punto di giurisdizione, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IA DE LA, lo accoglie e, per N. 00999/2025 REG.RIC.
l'effetto, annulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO IE, Presidente
Massimiliano LL, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano LL TO IE
IL SEGRETARIO N. 00999/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00635 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00999/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto da IA DE
LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Orsoni e dall'Avvocato Paolo Brambilla, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce,
n. 466/G
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore,
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia, in persona del Provveditore pro tempore, ed Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12 N. 00999/2025 REG.RIC.
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DE sentenza n. 2566 del 30 ottobre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine al provvedimento del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto
Adige – Friuli Venezia Giulia – prot. 0034270 del 17 agosto 2018, notificato il 4 settembre 2018, avente a oggetto «l'occupazione di due superfici acquee del demanio marittimo, ad uso ormeggio per barche da diporto, a) lato SUD del Canale San
Marco, b) lato Ovest del Canale Ghebo dei Cani, in località isola di San Giorgio
Maggiore – Venezia cod. Comune L 736», nella parte in cui determina il canone demaniale dovuto dalla ricorrente, nonché in ordine ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la nota del Provveditorato n. 0043020 del 15 ottobre
2018 e ha, altresì, in parte dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto del
Provveditorato (già Magistrato alle Acque) n. 46/GAB del 30 gennaio 2014, e successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti n. 1156 del 24 novembre
2016 e n. 1064 del 5 dicembre 2017.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00999/2025 REG.RIC.
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige –
Friuli Venezia Giulia e dell'Agenzia del Demanio; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti tutti gli atti DE causa; visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.; relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Massimiliano
LL e udito per l'odierna appellante l'Avvocato Paolo Brambilla; viste le conclusioni delle Amministrazioni appellate, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante; IA DE LA (di qui in poi anche solo IA, per brevità), ha esposto di essere un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che opera per la promozione e la diffusione nell'ambito DE Regione Veneto dello sport velico da regata e da diporto, di essere affiliata alla Federazione Italiana
LA (FIV), ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di aderire all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2002.
1.1. Ciò posto, la IA ha evidenziato di essere concessionaria di due specchi acquei nell'Isola di San Giorgio Maggiore, di cui uno di fronte al Bacino di San Marco all'interno dei due fari (c.d. «Darsena San Giorgio»), l'altro retrostante, all'interno dell'isola (c.d. «Darsena Verde»).
1.2. Le due darsene avevano in origine una superficie complessiva di 12.300 mq. e l'utilizzo di esse era consentito alla IA in forza DE concessione del
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia (all'epoca Magistrato alle Acque di
Venezia) n. 5984 del 13 settembre 2006, DE durata di 12 anni e per un canone di concessione pari ad € 1,12 al metro quadro, come previsto dal prospetto dei canoni N. 00999/2025 REG.RIC.
annui indicativi per le concessioni demaniali nella Provincia di Venezia per gli specchi acquei adibiti a porticcioli o darsene per ormeggio di natanti, per un totale annuo di circa € 14.000,00.
1.3. Successivamente, nel 2015, la IA ha presentato un'istanza per l'applicazione DE riduzione del 50% del canone in questione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 per le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla FIV, che veniva riconosciuta dall'amministrazione con applicazione per gli anni dal 2015 al
2017 di un canone annuo pari ad € 7.848,03.
1.4. Alla scadenza DE concessione, segnatamente il 23 aprile 2018, la ricorrente ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione avente estensione di
14.117,73 metri quadrati, di cui 13.136,98 mq. per superfici acquee (attrezzate con pontili e pali) e 980,75 mq. per strutture di difficile rimozione (molo in cemento armato).
1.5. In esito a tale istanza, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – con nota prot. 0034270 del
17 agosto 2018, notificata il 4 settembre 2018, ha comunicato che, in vista DE sottoscrizione del disciplinare, il canone di concessione era stato provvisoriamente determinato nella misura di € 32.933,79 richiedendo a garanzia la costituzione di un deposito cauzionale di € 65.932,00 ovvero la produzione di una polizza fideiussoria di pari importo.
1.6. Con la nota del 2 ottobre 2018, l'odierna appellante ha chiesto all'amministrazione l'applicazione DE tariffa prevista per le darsene commerciali, da ridursi poi del 90%, ai sensi dell'art. 03, comma 1, lett. d, del citato d.l. n. 400 del
1993, trattandosi di soggetto che opera a fini di pubblico interesse oltre che di beneficenza e interesse sociale. N. 00999/2025 REG.RIC.
1.7. Con la nota del 15 ottobre 2018, il Provveditorato ha ribadito, tuttavia,
l'impossibilità di «applicare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche il canone previsto per le Società Commerciali».
2. Per chiedere l'annullamento dei citati provvedimenti e del prodromico decreto di determinazione delle tariffe del provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche n.
46/GAB del 30 gennaio 2014 è quindi insorta la ricorrente con il ricorso, notificato il
2 novembre 2018 e depositato il 30 novembre successivo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (di qui in poi, per brevità, il Tribunale).
2.1. Essa ha proposto il detto ricorso per ottenere, in via principale, l'annullamento del provvedimento del 17 agosto 2018 con il quale il Provveditorato aveva rideterminato il canone demaniale da lei dovuto in misura illegittimamente eccessiva rispetto al passato, e nel caso anche, in via subordinata, del decreto n. 46GAB/2014 del medesimo Provveditorato.
2.2. La ricorrente, dopo alcune brevi premesse in merito alla ritenuta sussistenza DE giurisdizione amministrativa, ha proposto tre motivi di ricorso, lamentando, con i primi due, in particolare l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 16
e 39 del cod. nav., dell'art. 37 del reg. cod. nav., dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993 convertito in l. n. 494 del 1993, dell'art. 1, comma 734 DE l. n. 147 del 2013, e, con il terzo, dello stesso decreto n. 46GAB del 2014 del provveditorato, censurato in via subordinata rispetto ai primi due motivi.
2.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato e l'Agenzia del Demanio, per resistere al ricorso.
3. All'esito dell'udienza di smaltimento dell'8 ottobre 2024, con la sentenza n. 2566 del 30 ottobre 2024 il Tribunale ha dichiarato il ricorso per un verso inammissibile per difetto di giurisdizione (quanto ai primi due motivi) e, per altro verso, irricevibile
(quanto al terzo). N. 00999/2025 REG.RIC.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato in primo luogo (punto 4 DE sentenza) la tardività DE domanda annullamento del decreto n. 46GAB del 2014 di determinazione delle tariffe dei canoni concessori invocato dalla ricorrente, in ragione del fatto che esso sarebbe risultato, sin dalla sua adozione, immediatamente lesivo per la ricorrente.
4.1. In sostanza il Collegio di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, appare non predicabile la mancanza di lesività del ridetto decreto di determinazione delle tariffe, atteso che la singola modificazione in aumento degli importi del canone dovuto per le concessioni per cui è causa concorre ad integrare il contenuto del singolo atto di concessione (cfr. in tal senso anche l'art. 16 del disciplinare per la concessione lagunare stipulato tra la ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture in data 16 febbraio 2006, allegato 003 del deposito originale) e quindi incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei concessionari.
4.2. Quanto, invece, alla domanda formulata in via principale di annullamento del provvedimento di quantificazione del canone, il Tribunale ha dichiarato invero il proprio difetto di giurisdizione, in quanto (punto 5) «l'oggetto del contendere non è costituito dalla necessità di definire la natura giuridica del rapporto concessorio, da cui poi discende, quale conseguenza, l'imputazione degli oneri e la loro misura, ma dalla mera determinazione del quantum degli oneri concessori dovuti».
4.3. Il Collegio di prime cure ha in conclusione osservato che la giurisdizione sulla vicenda all'esame, per quanto concerne i primi due motivi di ricorso, non può che essere attribuita al giudice ordinario, atteso che la questione investe, in sostanza, la quantificazione del canone preteso dalla pubblica amministrazione per la concessione di un bene demaniale che, in ragione del precedente provvedimento di determinazione delle tariffe tardivamente impugnato, si sostanzia in un atto vincolato e riguarda, in N. 00999/2025 REG.RIC.
definitiva, una controversia concernente un diritto soggettivo di contenuto meramente patrimoniale.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la IA, lamentandone l'erroneità, per i due motivi, che di seguito saranno trattati, e ne ha chiesto la riforma, per l'effetto annullando il provvedimento del Provveditorato del 17 agosto 2018, notificato il 4 settembre 2018, avente a oggetto «l'occupazione di due superfici acquee del demanio marittimo, ad uso ormeggio per barche da diporto, a) lato SUD del Canale San
Marco, b) lato Ovest del Canale Ghebo dei Cani, in località isola di San Giorgio
Maggiore – Venezia cod. Comune L 736», nella parte in cui determina il canone demaniale dovuto dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la nota del Provveditorato n. 0043020 del 15 ottobre 2018 e, per quanto occorrer possa, anche del decreto del Provveditorato (già Magistrato alle
Acque) n. 46/GAB del 30 gennaio 2014, e successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti n. 1156 del 24 novembre 2016 e n. 1064 del 5 dicembre 2017.
5.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato e l'Agenzia del Demanio, per chiedere la reiezione dell'appello.
5.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche di replica, in vista dell'udienza pubblica.
5.3. Infine, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026 il Collegio, sentito il solo difensore dell'appellante, presente, e sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle amministrazioni appellate, ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'appello deve essere accolto.
7. Con il primo motivo (pp. 7-10 del ricorso), anzitutto, l'appellante censura la pronuncia declinatoria DE giurisdizione in ordine ai primi due motivi del ricorso proposto in primo grado, facendo rilevare che, in altre fattispecie similari a quella oggetto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la propria giurisdizione, ravvisando la N. 00999/2025 REG.RIC.
spendita di potere autoritativo nella valutazione del rapporto concessorio, con riferimento anche alle riduzioni applicabili al canone determinato (ex multis Cons. St., sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1163; Cons. St., sez. VII, 30 maggio 2022, n. 4332; Cons.
St., sez. V, 14 febbraio 2020, n. 1184).
8. Il motivo deve essere accolto perché, come ha statuito la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (richiamata dall'appellante e or ora citata, cui deve aggiungersi in fattispecie analoga Cons. St., sez. VII, 8 gennaio 2025, n. 92 e 21 novembre 2025, n. 9118) e, ancor più, la giurisprudenza DE Suprema Corte, regolatrice DE giurisdizione, non vi è dubbio che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate in passato dall'art. 5, secondo comma, DE l. n. 1034 del 1971 ed oggi dall'art. 133, comma primo, lett. b), alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, rispetto alle quali non assume alcun rilievo l'esercizio di un potere d'intervento DE pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, laddove, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa dell'amministrazione ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali (sia in ordine all'an che in ordine al quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.,
Sez. Un., 17 agosto 2025, n. 23428, ord.).
8.1. Nella materia in esame, come noto, la giurisdizione del giudice ordinario è riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento DE pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, mentre, al contrario, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa DE pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto N. 00999/2025 REG.RIC.
concessorio, e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali dello stesso, entra in gioco la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass.,
Sez. Un., 12 luglio 2025, n. 19210).
8.2. A titolo esemplificativo, e proprio con riferimento all'applicabilità DE riduzione del 90% di cui all'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993 alla Lega Navale Italiana, è stato osservato da questo Consiglio di Stato che «è evidente l'incidenza di tale riduzione sull'assetto complessivo d'interessi intercorrente tra le parti e sul rapporto concessorio nella sua interezza e, dunque, sugli interessi fondamentali relativi alla corretta gestione del bene demaniale e del correlativo interesse pubblico, rimessa ai poteri autoritativi dell'Autorità portuale», essendo così confermata la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2016, n.
4103).
8.3. Ebbene, se si tengono a mente questi consolidati principi sul riparto di giurisdizione nella materia qui controversa, si comprende bene come per la presente controversia sussista pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che l'azione posta in essere dall'amministrazione, come deduce l'appellante, aveva a oggetto non solo (e comunque non in termini immediati) la misura ridefinita del canone, in termini solamente aritmetici, ma piuttosto – o comunque anche - la correttezza del processo valutativo che ha condotto il Provveditorato a tale rideterminazione, con particolare riferimento all'identificazione DE tipologia di rapporto concessorio rispetto alle finalità e alla natura stessa del soggetto richiedente.
8.4. A dire dell'appellante, infatti, l'amministrazione, nell'esercizio DE propria discrezionalità, non avrebbe anzitutto considerato appieno la vocazione statutaria e la finalità pubblica e sociale DE IA DE LA.
8.5. Ciò con particolare riferimento alla promozione dello sport velico e DE cultura marinara, nonché con riguardo all'attiva organizzazione e partecipazione ad iniziative assistenziali e di specializzazione agonistica. N. 00999/2025 REG.RIC.
8.6. L'apprezzamento di tali aspetti infatti, unitamente all'assenza di finalità lucrative, avrebbe senza dubbio – nella prospettazione dell'appellante – condotto il
Provveditorato alla corretta applicazione delle richieste, e qui invocate, riduzioni previste dalla legislazione nazionale nella misura: (i) del 90% per coloro che svolgono attività di interesse pubblico o di beneficenza (artt. 39, comma 2, cod. nav. e 37 reg. cod. nav. e art. 03, comma 1, lett. d) del d.l. n. 400 del 1993), e (ii) del 50% per coloro che svolgono attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali (art. 03, comma 1, lett. c) del d.l. n. 400 del 1993).
8.7. Non si tratta, evidentemente, di un mero calcolo matematico, ma di una vera e propria qualificazione DE tipologia del rapporto, rimessa alla valutazione dell'amministrazione
8.8. Già solo questa considerazione mostra come la controversia, con riferimento ai primi due motivi del ricorso proposto in primo grado, involga chiaramente, e necessariamente, la verifica dell'azione autoritativa DE pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o, comunque, investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull'economia dell'intero rapporto concessorio.
8.9. Di qui, al lume dei principi sul riparto di giurisdizione enunciati sopra, la sussistenza DE giurisdizione del giudice amministrativo, che deve essere qui riaffermata, in riforma DE sentenza impugnata, con rimessione DE causa al
Tribunale ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
9. Merita accoglimento anche il secondo motivo di appello (pp. 19-21 del ricorso), in quanto la declaratoria di tardività del terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata dalla ricorrente in prime cure, pure si appalesa erroneo.
9.1. Anche a questo Collegio, come del resto all'appellante, risulta invero inequivocabile il fatto che il decreto n. 46GAB sia risultato lesivo per la IA N. 00999/2025 REG.RIC.
solo a partire dalla concreta applicazione che ne è stata fatta attraverso il provvedimento di determinazione del canone del 17 agosto 2018.
9.2. Costituisce principio generale che, nell'ipotesi di esercizio di un potere vincolato,
l'effetto lesivo (e dunque dell'interesse a proporre l'azione di annullamento) non sorge contestualmente all'adozione DE norma generale quanto, piuttosto, dal momento in cui la stessa viene concretamente applicata al privato in via sfavorevole, vale a dire da quando viene imposta a quest'ultimo la prescrizione lesiva (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9732, Cons. St., Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 812).
9.3. In linea di principio, l'adozione di una norma regolamentare non produce una immediata e diretta lesione agli operatori economici, sicché non può qualificarsi come volizione-azione, ma deve qualificarsi come volizione-preliminare, con la conseguenza che la lesione si produce solo a seguito DE sua concreta applicazione e che, in assenza di autonoma lesività, il termine di impugnazione DE stessa non può decorrere dalla scadenza DE pubblicazione (in argomento, cfr. Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8149).
9.4. Si deve ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato (v. Cons. St., sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1093), i regolamenti, in linea di principio, dettano norme generali, astratte e innovative dell'ordinamento giuridico le quali, prestandosi a essere applicate ripetutamente e a regolare una serie indefinita di casi, a destinatari indeterminabili sia a priori sia a posteriori (sul punto, Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9), non sono immediatamente lesive, non essendovi certezza sul fatto che verranno effettivamente applicate al singolo nonché sul momento e sulle conseguenze concrete dell'applicazione (per questo si parla di “regolamenti volizione- preliminare”, perché la volontà in essi espressa è appunto preliminare e necessita di essere poi declinata nel singolo caso): a tal proposito, la giurisprudenza è quindi consolidata nell'affermare che le disposizioni regolamentari non sono immediatamente lesive e autonomamente impugnabili, ma devono essere censurate N. 00999/2025 REG.RIC.
insieme all'atto che ne fa applicazione (tra le tante, Cons. St., sez. V, 28 maggio 2024,
n. 4745).
9.5. Diversa è la fattispecie, più rara, di disposizioni regolamentari che, essendo auto- applicative, sono autonomamente e direttamente lesive DE posizione del privato, il quale ha quindi l'onere impugnarli immediatamente, senza attendere un atto applicativo che non potrà che avere un contenuto vincolato (si parla di “regolamenti volizione-azione” proprio perché l'effetto discende direttamente dalla previsione: per un esempio, Cons. St., sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464).
9.6. Ebbene, nel caso di specie è escluso che il decreto 46GAB fosse auto-applicativo, evidentemente, trattandosi di applicazione di criteri di determinazione di un canone, poiché soltanto all'atto applicativo il privato vede la tariffa che gli viene applicata, la qualificazione del rapporto operata a monte dall'amministrazione e le eventuali diversità di trattamento rispetto al passato.
9.7. Infatti, fino all'adozione del provvedimento attuativo del 2018, il canone applicato nei confronti dell'odierna appellante era di gran lunga inferiore rispetto a quello rideterminato (nelle annualità 2015-2016-2017, addirittura un quinto circa).
9.8. Prima di allora, e quindi anche al tempo dell'adozione del decreto 46GAB, non sussisteva un interesse attuale e concreto a una impugnazione, in quanto non risultava neppure astrattamente esclusa l'applicabilità DE riduzione del 90% di cui all'art. 03, comma 1, lett. d), del d.l. n. 400 del 1993 (e artt. 39, comma 2, c. nav. e 37 reg. c. nav.).
9.9. Anche il secondo motivo di appello, pertanto, merita accoglimento, non potendo ritenersi irricevibile, come invece ha opinato il primo giudice, il terzo motivo, subordinato, proposto dall'appellante in primo grado.
10. L'inscindibile connessione tra il primo motivo dell'originario ricorso, che il
Tribunale ha dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione, e il secondo motivo proposto in via subordinata, che il Tribunale stesso ha dichiarato irricevibile, N. 00999/2025 REG.RIC.
impone la rimessione, anche in questo caso, DE causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., dato che è precluso al giudice dell'appello esaminare un motivo che, secondo la prospettazione dei motivi da parte del ricorrente o, comunque, secondo l'ordine logico delle questioni, è subordinato (e posposto) all'esame di un motivo, sul quale è mancata la pronuncia in primo grado, sicché è necessaria per ragioni di connessione inscindibile, in questo caso, la rimessione DE intera causa al primo giudice, anche in ordine al motivo erroneamente dichiarato irricevibile dal Tribunale, quando pure non si voglia accedere, nell'interpretazione dell'art. 105 c.p.a., ad una lettura “estensiva” delle sentenze n. 16 del 2024 – in caso di inammissibilità – e n. 10 del 2025 – in caso di improcedibilità – dell'Adunanza plenaria, come del resto hanno già fatto diverse successive pronunce di questo stesso Consiglio di Stato, con rimessione DE causa al Tribunale pure in caso di irricevibilità manifestamente erronea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9496, Cons. St., sez.
VI, 17 dicembre 2025, n. 9993), quale è in effetti quella qui censurata.
11. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto, con la conseguente rimessione DE intera causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., rimanendo precluso a questo Collegio l'esame, nel merito, di tutte censure qui riproposte dall'odierna appellante.
11.1. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, c.p.a., poi, le parti devono riassumere il processo avanti al Tribunale con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione DE presente sentenza.
12. Le spese del doppio grado del giudizio, per la peculiarità DE vicenda in punto di giurisdizione, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IA DE LA, lo accoglie e, per N. 00999/2025 REG.RIC.
l'effetto, annulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO IE, Presidente
Massimiliano LL, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano LL TO IE
IL SEGRETARIO N. 00999/2025 REG.RIC.