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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 15/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FI GI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249118507480000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006725560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il 14/01/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 25 febbraio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione, per Tassa automobilistica anno 2012, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per l'integrale rigetto del ricorso. Con l'unico motivo assume il ricorrente l'illegittimità della ripresa a tassazione, per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, nonché per il decorso della prescrizione triennale. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile laddove eccepisce la decadenza dalla potestà impositiva, atteso che la cartella di pagamento n. 9720170006725560000, presupposto dell'intimazione qui impugnata (notificata pacificamente il 21 ottobre 2017), non risulta ritualmente impugnata dalla contribuente nel termine di rito.
È invece infondato in riferimento all'eccezione di prescrizione, considerato che, rispetto all'ultimo atto interruttivo della stessa
(l'intimazione di pagamento notificata il 17 marzo 2023), non risulta decorso il termine triennale prima della notifica dell'atto qui impugnato (risalente pacificamente al 6 febbraio 2025)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
PP ER
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FI GI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5380/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249118507480000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006725560000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il 14/01/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 25 febbraio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate Riscossione, per Tassa automobilistica anno 2012, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita in giudizio concludendo per l'integrale rigetto del ricorso. Con l'unico motivo assume il ricorrente l'illegittimità della ripresa a tassazione, per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, nonché per il decorso della prescrizione triennale. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile laddove eccepisce la decadenza dalla potestà impositiva, atteso che la cartella di pagamento n. 9720170006725560000, presupposto dell'intimazione qui impugnata (notificata pacificamente il 21 ottobre 2017), non risulta ritualmente impugnata dalla contribuente nel termine di rito.
È invece infondato in riferimento all'eccezione di prescrizione, considerato che, rispetto all'ultimo atto interruttivo della stessa
(l'intimazione di pagamento notificata il 17 marzo 2023), non risulta decorso il termine triennale prima della notifica dell'atto qui impugnato (risalente pacificamente al 6 febbraio 2025)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
PP ER