Articolo 1 della Legge 19 luglio 1914, n. 1111
Articolo 2
Versione
3 novembre 1914
>
Versione
11 gennaio 1921
Art. 1.


Il termine indicato dall' art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578 , prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617 , e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258 , convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1920, n. 1715 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1921