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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2820/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9677/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052497762211405030 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20243/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Municipia S.p.A e del Comune di Giugliano in Campania, comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 202574052497762211405030, su n. 2 veicoli targati Targa_1 e Targa_2 datata 27/02/2025, per un presunto credito di natura tributario, Tassa Smaltimento Rifiuti Tari, annualità 2015 – 2016 - 2017, per un importo complessivo pari ad €. 2.011,86.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:1) nullità del fermo amministrativo per omessa notifica degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
3) decadenza della pretesa creditoria;
4) ancora sulla assoluta nullità del fermo amministrativo per mancanza della certezza del relativo preteso credito, per lesione del diritto di difesa;
5) nullità del fermo in quanto privo di taluni elementi essenziali e conseguente violazione del diritto di difesa per genericità delle somme ivi riportate.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «A) Accogliere il presente ricorso per la nullità, illegittimità e/o l'annullabilità dell'impugnato fermo amministrativo, per le causali di cui innanzi, con ogni conseguenza di legge;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere i tributi impugnati;
C) Condannare gli enti opposti, singolarmente o solidalmente, alle spese e competenze di giudizio, come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fatto anticipo delle prime e non riscosso le seconde;
D) Emettere ogni altro provvedimento del caso».
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e
CPA.».
Il Comune di Giugliano non si è costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa il ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge .
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo impugnata era stata preceduta dai seguenti atti: avviso di accertamento TARI 2015 n. 31237 notificato in data 11/02/2021; avviso di accertamento TARI 2016 n. 29754 notificato in data 11/02/2021; avviso di accertamento TARI 2017 n.
4084 notificato in data 31/12/2022; comunicazione preventiva di iscrizione del fermo n. 202474052137212114888404 notificata in data 25/05/2024.
Non colgono nel segno le contestazioni mosse, con memoria integrativa, dalla ricorrente, atteso che per i tributi degli enti locali è ammessa la notifica a mezzo di raccomandata a.r., alla quale è applicabile il regolamento del servizio postale universale il quale non prevede ulteriori oneri (CAN e CAD) oltre alla mera consegna all'indirizzo di destinazione e per il quale vale la presunzione legale ex art. 1335 c.c., rispetto alla quale parte ricorrente non ha fornito sufficienti elementi contrari.
Pertanto, non sussiste l'eccepita omessa notifica degli atti prodromici.
Quanto alla prescrizione, per i tributi locali trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.
c.; nel caso di specie, la notificazione degli avvisi di accertamento nel febbraio 2021 e nel dicembre 2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale, così come la successiva comunicazione preventiva del
2024.
Ne consegue che, alla data della notificazione del fermo (27/02/2025), il credito non risultava prescritto.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo
.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre oneri ed accessori, se dovuti, con distrazione al difensore antistatario per dichiarato fattone anticipo.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9677/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052497762211405030 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20243/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Municipia S.p.A e del Comune di Giugliano in Campania, comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 202574052497762211405030, su n. 2 veicoli targati Targa_1 e Targa_2 datata 27/02/2025, per un presunto credito di natura tributario, Tassa Smaltimento Rifiuti Tari, annualità 2015 – 2016 - 2017, per un importo complessivo pari ad €. 2.011,86.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:1) nullità del fermo amministrativo per omessa notifica degli atti prodromici;
2) intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
3) decadenza della pretesa creditoria;
4) ancora sulla assoluta nullità del fermo amministrativo per mancanza della certezza del relativo preteso credito, per lesione del diritto di difesa;
5) nullità del fermo in quanto privo di taluni elementi essenziali e conseguente violazione del diritto di difesa per genericità delle somme ivi riportate.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «A) Accogliere il presente ricorso per la nullità, illegittimità e/o l'annullabilità dell'impugnato fermo amministrativo, per le causali di cui innanzi, con ogni conseguenza di legge;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere i tributi impugnati;
C) Condannare gli enti opposti, singolarmente o solidalmente, alle spese e competenze di giudizio, come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fatto anticipo delle prime e non riscosso le seconde;
D) Emettere ogni altro provvedimento del caso».
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e
CPA.».
Il Comune di Giugliano non si è costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa il ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge .
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo impugnata era stata preceduta dai seguenti atti: avviso di accertamento TARI 2015 n. 31237 notificato in data 11/02/2021; avviso di accertamento TARI 2016 n. 29754 notificato in data 11/02/2021; avviso di accertamento TARI 2017 n.
4084 notificato in data 31/12/2022; comunicazione preventiva di iscrizione del fermo n. 202474052137212114888404 notificata in data 25/05/2024.
Non colgono nel segno le contestazioni mosse, con memoria integrativa, dalla ricorrente, atteso che per i tributi degli enti locali è ammessa la notifica a mezzo di raccomandata a.r., alla quale è applicabile il regolamento del servizio postale universale il quale non prevede ulteriori oneri (CAN e CAD) oltre alla mera consegna all'indirizzo di destinazione e per il quale vale la presunzione legale ex art. 1335 c.c., rispetto alla quale parte ricorrente non ha fornito sufficienti elementi contrari.
Pertanto, non sussiste l'eccepita omessa notifica degli atti prodromici.
Quanto alla prescrizione, per i tributi locali trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.
c.; nel caso di specie, la notificazione degli avvisi di accertamento nel febbraio 2021 e nel dicembre 2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale, così come la successiva comunicazione preventiva del
2024.
Ne consegue che, alla data della notificazione del fermo (27/02/2025), il credito non risultava prescritto.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo
.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre oneri ed accessori, se dovuti, con distrazione al difensore antistatario per dichiarato fattone anticipo.