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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801267 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801267 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la d.ssa Difensore_1 chiede la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 d'accordo sulla cessazione dela materia del contendere chiede la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.TF901P801267/2025, avente ad oggetto IRPEF anno 2017, notificato a mezzo pec in data 28/4/2025.
Il ricorrente – premesso che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate lamenta la mancata dichiarazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili da lui ricevuti in donazione ubicati alla Indirizzo_1, di cui è comproprietario al 25% con i fratelli - deduce che il contratto di locazione sui predetti immobili è cessato per effetto di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dott.ssa D'Avino il 5/7/2012 nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 2853/2012, del Tribunale di
Nocera Inferiore e di non aver, dunque, percepito alcun reddito da locazione. Richiama a sostegno del proprio assunto varie decisioni di merito e di legittimità, fra le quali l'ordinanza n.746/2024 della Suprema
Corte di Cassazione.
Aggiunge che, avendo percepito dell'anno 2017 unicamente redditi da lavoro dipendente da parte di un unico datore di lavoro, non è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che, contrariamente a quanto assunto dall'ufficio non ha nel 2017 percepito redditi da lavoro corrisposti da più sostituti di imposta e che, dunque, infondata è anche la contestazione di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Chiede di annullare l'avviso di accertamento n.TF901P801267/2025, per l'anno 2017 e di dichiarare non dovute le somme richieste con lo stesso, con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Direzione Provinciale di Salerno si costituisce in giudizio, evidenzia di aver disposto l'annullamento del recupero del canone di locazione in autotutela e assume che siano dovute, viceversa, le imposte e le sanzioni calcolate sul reddito di lavoro dipendente percepito e non dichiarato.
Conclude come segue: “1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti degli importi annullati”.
Fissata l'udienza del 23/2/2026 per la trattazione, entrambe le parti chiedono di dichiarare cessata la materia del contendere per essere intervenuto medio tempore il pagamento da parte del ricorrente;
parte ricorrente chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale e parte resistente la compensazione.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia;
deve, dunque, dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.
n.546/92, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
L'ulteriore violazione rilevata nell'atto di impugnato, ossia l'aver il contribuente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, non appare fondata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, vengono integralmente compensate. Non risulta, infine, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c., posto che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata a carico di parte attrice, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, insussistente nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801267 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801267 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la d.ssa Difensore_1 chiede la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 d'accordo sulla cessazione dela materia del contendere chiede la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.TF901P801267/2025, avente ad oggetto IRPEF anno 2017, notificato a mezzo pec in data 28/4/2025.
Il ricorrente – premesso che con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate lamenta la mancata dichiarazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili da lui ricevuti in donazione ubicati alla Indirizzo_1, di cui è comproprietario al 25% con i fratelli - deduce che il contratto di locazione sui predetti immobili è cessato per effetto di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dott.ssa D'Avino il 5/7/2012 nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 2853/2012, del Tribunale di
Nocera Inferiore e di non aver, dunque, percepito alcun reddito da locazione. Richiama a sostegno del proprio assunto varie decisioni di merito e di legittimità, fra le quali l'ordinanza n.746/2024 della Suprema
Corte di Cassazione.
Aggiunge che, avendo percepito dell'anno 2017 unicamente redditi da lavoro dipendente da parte di un unico datore di lavoro, non è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che, contrariamente a quanto assunto dall'ufficio non ha nel 2017 percepito redditi da lavoro corrisposti da più sostituti di imposta e che, dunque, infondata è anche la contestazione di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Chiede di annullare l'avviso di accertamento n.TF901P801267/2025, per l'anno 2017 e di dichiarare non dovute le somme richieste con lo stesso, con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Direzione Provinciale di Salerno si costituisce in giudizio, evidenzia di aver disposto l'annullamento del recupero del canone di locazione in autotutela e assume che siano dovute, viceversa, le imposte e le sanzioni calcolate sul reddito di lavoro dipendente percepito e non dichiarato.
Conclude come segue: “1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti degli importi annullati”.
Fissata l'udienza del 23/2/2026 per la trattazione, entrambe le parti chiedono di dichiarare cessata la materia del contendere per essere intervenuto medio tempore il pagamento da parte del ricorrente;
parte ricorrente chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale e parte resistente la compensazione.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia;
deve, dunque, dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.
n.546/92, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
L'ulteriore violazione rilevata nell'atto di impugnato, ossia l'aver il contribuente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, non appare fondata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, vengono integralmente compensate. Non risulta, infine, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c., posto che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata a carico di parte attrice, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, insussistente nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni