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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5933 /2024, promossa da con il patrocinio dell'Avv. ROSSI ERIKA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. ROSSI ERIKA Parte_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 13.12.2018 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 8.9.2007 a Roma, alle seguenti condizioni:
“-1) Affidare i figli minori, e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé: • a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
• durante la settimana ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso o degli stessi;
• le vacanze estive, invernali e pasquali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
• durante le ferie estive per giorni 15 (quindici), in periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 1° giugno di ogni anno;
• ciascun genitore fornirà recapito telefonico estivo e indirizzo del soggiorno di villeggiatura;
2. Porre a carico del sig. un assegno mensile dell'importo di euro Parte_2
100,00, da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1 mensilità l'anno quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi con cadenza mensile alle seguenti coordinate Iban: [...] (o a quelle che saranno comunicate); dette somme verranno rivalutate ogni anno a far tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat – costo della vita per famiglie, operai ed impiegati;
3. La disponibilità dell'assegno unico è riconosciuta dalle parti al 100 % in favore della sig.ra 4. Porre a carico dei coniugi Parte_1 il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i figli (mediche, scolastiche- libri di testo, tasse scolastiche, gite di studio, ripetizioni, spese di mensa, attività sportiva, centri estivi, baby-sitting, etc…), a presentazione dei documenti giustificativi.
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 in Roma, in data 8.9.2007, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2007, parte 2,serie A01, n.1829, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 20.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5933 /2024, promossa da con il patrocinio dell'Avv. ROSSI ERIKA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. ROSSI ERIKA Parte_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 13.12.2018 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 8.9.2007 a Roma, alle seguenti condizioni:
“-1) Affidare i figli minori, e congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé: • a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
• durante la settimana ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso o degli stessi;
• le vacanze estive, invernali e pasquali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
• durante le ferie estive per giorni 15 (quindici), in periodo da concordarsi tra i genitori entro il giorno 1° giugno di ogni anno;
• ciascun genitore fornirà recapito telefonico estivo e indirizzo del soggiorno di villeggiatura;
2. Porre a carico del sig. un assegno mensile dell'importo di euro Parte_2
100,00, da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1 mensilità l'anno quale contributo al mantenimento dei figli, da corrispondersi con cadenza mensile alle seguenti coordinate Iban: [...] (o a quelle che saranno comunicate); dette somme verranno rivalutate ogni anno a far tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat – costo della vita per famiglie, operai ed impiegati;
3. La disponibilità dell'assegno unico è riconosciuta dalle parti al 100 % in favore della sig.ra 4. Porre a carico dei coniugi Parte_1 il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i figli (mediche, scolastiche- libri di testo, tasse scolastiche, gite di studio, ripetizioni, spese di mensa, attività sportiva, centri estivi, baby-sitting, etc…), a presentazione dei documenti giustificativi.
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 in Roma, in data 8.9.2007, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2007, parte 2,serie A01, n.1829, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 20.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi