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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10592/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti N. 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17666 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10166/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, identificato con il n. 17666, emesso in data 20/03/2024 (prot. n. U24/1955) e notificato in data 09/04/2024, con il quale la società Resistente_1 S.r.l., in qualità di concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Guidonia Montecelio, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 448,33 a titolo di omesso parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2018, oltre sanzioni e interessi, in relazione a un'area fabbricabile sita nel medesimo Comune.
A sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha articolato plurimi motivi di doglianza, riconducibili a vizi di natura sia procedurale che sostanziale.
Sotto il profilo procedurale, ha eccepito:
1. L'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di accertamento, sostenendo che la notifica dell'atto, perfezionatasi in data 09/04/2024, fosse avvenuta oltre il termine quinquennale previsto dalla legge per l'annualità 2018.
2. La nullità dell'atto per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, nonché per la tardività della formazione del ruolo esattoriale, con conseguente decadenza del potere di riscossione.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto:
3. La nullità dell'avviso di accertamento per essere fondato sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
16/05/2007, la quale sarebbe stata formalmente "stralciata" dalla successiva Delibera del Consiglio
Comunale n. 33 del 09/06/2015. Tale stralcio avrebbe determinato, a suo dire, un vuoto normativo per le annualità successive al 2015, rendendo inapplicabile la delibera del 2007 e, di conseguenza, nullo l'accertamento basato su di essa.
4. L'illegittimità intrinseca della medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, in quanto basata su un metodo di "valutazioni estimali sintetiche" ritenuto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25506/2006, che impongono una valutazione analitica e concreta del valore venale delle aree.
5. La contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato e la violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente ha documentato una serie di comunicazioni intercorse con la società concessionaria a partire dal 2016, dalle quali emergeva un'indicazione, fornita dalla stessa Resistente_1 S.r.l., di applicare anche per gli anni successivi al 2015 i criteri di abbattimento previsti dalla Delibera del
Consiglio Comunale n. 33/2015. Tale indicazione, successivamente smentita dalla stessa concessionaria nel 2024, avrebbe indotto in errore la contribuente, che aveva effettuato i versamenti in buona fede sulla base delle istruzioni ricevute.
La ricorrente ha inoltre dato atto di aver presentato, in data 12/04/2024, istanza di autotutela alla società concessionaria. In riscontro a tale istanza, in data 24/05/2024, la Resistente_1 S.r.l. ha emesso un provvedimento di accoglimento parziale, con il quale, pur confermando la debenza dell'imposta principale, ha disposto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi applicati, rideterminando l'importo dovuto in € 311,75. Tale provvedimento è stato motivato "per spirito di collaborazione ed in applicazione del principio del legittimo affidamento".
Si è ritualmente costituita in giudizio la società Resistente_1 S.r.l., depositando controdeduzioni con le quali ha contestato integralmente le argomentazioni avversarie e chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha sostenuto la tempestività dell'azione accertativa, in virtù della sospensione dei termini di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. n. 18/2020) e del principio della scissione degli effetti della notificazione. Nel merito, ha affermato la piena vigenza della Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007 per l'anno 2018, argomentando che gli effetti della Delibera del Consiglio Comunale
n. 33/2015 erano limitati, per espressa previsione, al solo esercizio finanziario 2015. Ha, infine, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in merito alla contestazione di legittimità della Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007, materia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.1
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha sollevato un'ulteriore eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla Resistente_1 S.r.l., a seguito di una presunta sentenza del T.A.R. Lazio che avrebbe annullato il contratto di servizio tra la società e il Comune di Guidonia Montecelio. A tale eccezione, la resistente ha replicato con memoria, invocando il principio di ultrattività degli atti compiuti in vigenza del rapporto contrattuale e l'obbligo, contrattualmente previsto, di gestire il contenzioso pendente.
Il Comune di Guidonia Montecelio, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente nei confronti della Resistente_1 S.r.l. La doglianza si fonda su una pronuncia del Giudice Amministrativo che avrebbe annullato l'affidamento del servizio di riscossione alla società resistente.
Secondo la tesi della ricorrente, tale annullamento priverebbe retroattivamente la concessionaria della capacità di stare in giudizio per difendere la legittimità degli atti da essa emessi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre distinguere il piano della validità del rapporto concessorio, che attiene al diritto amministrativo e alla giurisdizione del T.A.R., dal piano della legittimazione processuale nel giudizio tributario. L'avviso di accertamento in oggetto è stato emesso in data 20/03/2024, in un momento in cui il rapporto tra il Comune
e la concessionaria era pienamente efficace. Il principio di conservazione degli atti giuridici e di tutela della certezza del diritto impone di ritenere validi ed efficaci gli atti amministrativi compiuti da un soggetto pubblico o da un suo concessionario sulla base di un titolo all'epoca vigente, anche qualora tale titolo venga successivamente annullato in sede giurisdizionale.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la legittimazione processuale, attiva e passiva, nelle controversie tributarie spetta al soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
Tale principio trova la sua ratio nel fatto che è proprio tale soggetto a possedere la conoscenza diretta dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'emissione dell'atto e, pertanto, a essere nella posizione migliore per difenderne la legittimità in giudizio (cfr. Cass. n. 38985/2021).
A ciò si aggiunge, come correttamente evidenziato dalla difesa della resistente, il principio di ultrattività della gestione, spesso previsto contrattualmente proprio per garantire la continuità dell'azione amministrativa. La Resistente_1 S.r.l. ha infatti citato specifiche clausole contrattuali che le impongono l'obbligo di proseguire la gestione del contenzioso sorto in relazione agli atti emessi durante il periodo di vigenza del contratto. Tale obbligo contrattuale rafforza la sussistenza della sua legittimazione processuale, che non viene meno per il solo fatto della successiva cessazione del rapporto di concessione. Pertanto, l'eccezione va respinta, riconoscendo la piena legittimazione della Resistente_1 S.r.l. a resistere nel presente giudizio.
La ricorrente eccepisce la tardività dell'azione accertativa, in quanto l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2018 le è stato notificato in data 09/04/2024, oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che sarebbe scaduto il 31/12/2023.
Anche tale eccezione è infondata.
Il calcolo del termine di decadenza deve tenere conto di due principi fondamentali del diritto tributario. Il primo è la sospensione dei termini processuali e di accertamento disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori per un periodo di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio
2020). Tale sospensione, come chiarito dalla stessa norma, opera anche con riferimento ai termini di decadenza, prorogandoli per un periodo corrispondente. Di conseguenza, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2018, originariamente fissato al 31/12/2023, è stato prorogato di
85 giorni, venendo così a scadere in data 26 marzo 2024.
Il secondo principio è quello della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dalla Corte
Costituzionale con la storica sentenza n. 477/2002 e pacificamente applicabile anche agli atti tributari (cfr. art. 60 D.P.R. n. 600/1973). In base a tale principio, al fine di verificare il rispetto di un termine di decadenza da parte del soggetto notificante, rileva il momento in cui quest'ultimo compie le attività necessarie per avviare il procedimento di notifica, e non il momento, successivo e non nella sua disponibilità, in cui l'atto perviene a conoscenza del destinatario. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, tale momento coincide con la consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione.
Nel caso di specie, la società resistente ha fornito prova, mediante la produzione della distinta di spedizione, che l'avviso di accertamento impugnato è stato affidato al servizio postale in data 25/03/2024. Tale data è anteriore al termine di decadenza del 26/03/2024, come sopra rideterminato. L'azione accertativa è stata, pertanto, esercitata tempestivamente.
L'eccezione di decadenza e prescrizione deve, di conseguenza, essere rigettata.
Il motivo centrale del ricorso attiene alla nullità dell'avviso di accertamento in quanto fondato sui valori venali stabiliti dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, che la ricorrente assume essere stata integralmente "stralciata" dalla successiva D.C.C. n. 33/2015, con conseguente creazione di un vuoto normativo per l'annualità 2018.
La tesi della ricorrente non può essere accolta, in quanto frutto di un'errata interpretazione della portata e degli effetti della Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2015. Un'attenta lettura del provvedimento del 2015, infatti, chiarisce che l'intento del Consiglio Comunale non era quello di abrogare in toto e senza sostituzione il quadro regolamentare del 2007, ma piuttosto di intervenire su aspetti specifici e problematici, fornendo al contempo una soluzione transitoria per il solo anno 2015.
Il punto 1 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2015 recita: "Di stralciare tutto quanto contenuto nella deliberazione 23/2007 in merito alle valutazione sulle aree F ed in particolare sulle aree F4".
L'oggetto dello "stralcio" è quindi circoscritto alla disciplina delle aree con destinazione urbanistica "F", oggetto di un complesso contenzioso giurisprudenziale ampiamente richiamato nelle premesse della delibera stessa. Per tali aree, il punto 2 del dispositivo introduce un nuovo e specifico criterio di calcolo.
Per tutte le altre aree edificabili (tra cui rientra quella della ricorrente, classificata come "SETTEVILLE NORD-
B4"), la delibera del 2015 si limitava a dare un mandato agli uffici per una futura rielaborazione delle tabelle
(punto 4) e, soprattutto, a stabilire una disciplina transitoria, contenuta nel punto 5: "Di dare mandato agli uffici finanziari, nella fase transitoria [...], di applicare nel calcolo IMU una riduzione del valore [...] ed esclusivamente per l'esercizio finanziario 2015 un abbattimento minimo del 20% sui valori di tabella allegati alla delibera 23/07".
L'avverbio "esclusivamente" e la chiara indicazione dell'anno d'imposta 2015 non lasciano spazio a dubbi interpretativi: la riduzione del 20% era una misura temporanea e non destinata a produrre effetti per le annualità successive. La mancata successiva rielaborazione delle tabelle da parte degli uffici comunali costituisce un'inerzia amministrativa che, tuttavia, non può tradursi nella creazione di un vuoto normativo.
In assenza di una nuova e diversa disciplina per l'anno 2018, l'unica fonte regolamentare applicabile per la determinazione del valore venale delle aree diverse dalle zone "F" rimaneva la Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007.
Pertanto, l'accertamento basato su tale delibera è, sotto questo profilo, legittimo.
La ricorrente contesta, altresì, la legittimità intrinseca della D.C.C. n. 23/2007, sostenendo che il metodo di valutazione "sintetico" in essa previsto violi i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla questione.
L'eccezione della resistente è fondata. Le delibere comunali che determinano i valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini IMU hanno natura di atti amministrativi a carattere generale, assimilabili a fonti regolamentari. La cognizione sulla legittimità di tali atti è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo. Il Giudice Tributario non ha il potere di annullare un atto amministrativo generale, ma solo di disapplicarlo incidenter tantum nel singolo caso sottoposto al suo esame, qualora ne ravvisi un'illegittimità manifesta e rilevante ai fini della decisione della controversia. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare una tale manifesta illegittimità, limitandosi a un generico richiamo a principi giurisprudenziali, senza peraltro offrire una prova concreta (ad esempio, tramite una perizia di stima) di un valore venale del proprio terreno significativamente diverso da quello applicato dall'ente.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile in questa sede.
La ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto, nel 2016, una comunicazione dalla Tre Esse
Italia S.r.l. che la induceva a ritenere applicabili anche per il futuro i criteri di calcolo più favorevoli previsti per il 2015. Successivamente, nel 2024, la stessa concessionaria ha fornito un'interpretazione diametralmente opposta, sulla base della quale ha poi emesso l'avviso di accertamento.
Tale comportamento contraddittorio dell'amministrazione (o del suo concessionario, che agisce in sua vece)
è idoneo a generare nel contribuente un affidamento incolpevole sulla correttezza del proprio operato. La stessa società resistente ne ha preso atto, tanto da emettere, in data 24/05/2024, un provvedimento di accoglimento parziale in autotutela, nel quale ha dichiarato di procedere alla rettifica dell'atto "in applicazione del principio del legittimo affidamento", disponendo l'integrale annullamento delle sanzioni e degli interessi.
Tale provvedimento, intervenuto in pendenza di giudizio, produce l'effetto di una cessazione parziale della materia del contendere.
L'annullamento delle sanzioni e degli interessi costituisce il rimedio tipico e adeguato alla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto esclude la rimproverabilità della condotta del contribuente, che ha commesso l'errore a causa delle informazioni fuorvianti ricevute. Tuttavia, la tutela dell'affidamento non si estende, di norma, fino a estinguere l'obbligazione tributaria principale, la quale trova il suo fondamento nella legge e non nelle indicazioni, pur errate, fornite dagli uffici.
Poiché, come si è accertato in precedenza, la base giuridica per la determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2018 era legittima e correttamente individuata nella Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, la pretesa relativa alla sola imposta (pari a € 303,92) e alle spese di notifica (€ 7,83) rimane dovuta. Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni e agli interessi, mentre il ricorso deve essere respinto per la parte relativa all'imposta e alle spese. Tale conclusione
è peraltro coerente con quanto già statuito da altra sezione di questa Corte in una controversia analoga tra le medesime parti relativa alla TASI per la stessa annualità.
Per le spese di lite, nel caso di specie, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca e appare pertanto equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle sanzioni ed agli interessi. rigetta il ricorso per la parte residua , relativa all'imposta e alle spese di notifica. compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10592/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti N. 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org
Resistente_1 Srl - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17666 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10166/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, identificato con il n. 17666, emesso in data 20/03/2024 (prot. n. U24/1955) e notificato in data 09/04/2024, con il quale la società Resistente_1 S.r.l., in qualità di concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Guidonia Montecelio, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 448,33 a titolo di omesso parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2018, oltre sanzioni e interessi, in relazione a un'area fabbricabile sita nel medesimo Comune.
A sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha articolato plurimi motivi di doglianza, riconducibili a vizi di natura sia procedurale che sostanziale.
Sotto il profilo procedurale, ha eccepito:
1. L'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di accertamento, sostenendo che la notifica dell'atto, perfezionatasi in data 09/04/2024, fosse avvenuta oltre il termine quinquennale previsto dalla legge per l'annualità 2018.
2. La nullità dell'atto per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, nonché per la tardività della formazione del ruolo esattoriale, con conseguente decadenza del potere di riscossione.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto:
3. La nullità dell'avviso di accertamento per essere fondato sulla Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
16/05/2007, la quale sarebbe stata formalmente "stralciata" dalla successiva Delibera del Consiglio
Comunale n. 33 del 09/06/2015. Tale stralcio avrebbe determinato, a suo dire, un vuoto normativo per le annualità successive al 2015, rendendo inapplicabile la delibera del 2007 e, di conseguenza, nullo l'accertamento basato su di essa.
4. L'illegittimità intrinseca della medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, in quanto basata su un metodo di "valutazioni estimali sintetiche" ritenuto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25506/2006, che impongono una valutazione analitica e concreta del valore venale delle aree.
5. La contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato e la violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente ha documentato una serie di comunicazioni intercorse con la società concessionaria a partire dal 2016, dalle quali emergeva un'indicazione, fornita dalla stessa Resistente_1 S.r.l., di applicare anche per gli anni successivi al 2015 i criteri di abbattimento previsti dalla Delibera del
Consiglio Comunale n. 33/2015. Tale indicazione, successivamente smentita dalla stessa concessionaria nel 2024, avrebbe indotto in errore la contribuente, che aveva effettuato i versamenti in buona fede sulla base delle istruzioni ricevute.
La ricorrente ha inoltre dato atto di aver presentato, in data 12/04/2024, istanza di autotutela alla società concessionaria. In riscontro a tale istanza, in data 24/05/2024, la Resistente_1 S.r.l. ha emesso un provvedimento di accoglimento parziale, con il quale, pur confermando la debenza dell'imposta principale, ha disposto l'annullamento delle sanzioni e degli interessi applicati, rideterminando l'importo dovuto in € 311,75. Tale provvedimento è stato motivato "per spirito di collaborazione ed in applicazione del principio del legittimo affidamento".
Si è ritualmente costituita in giudizio la società Resistente_1 S.r.l., depositando controdeduzioni con le quali ha contestato integralmente le argomentazioni avversarie e chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha sostenuto la tempestività dell'azione accertativa, in virtù della sospensione dei termini di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. n. 18/2020) e del principio della scissione degli effetti della notificazione. Nel merito, ha affermato la piena vigenza della Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007 per l'anno 2018, argomentando che gli effetti della Delibera del Consiglio Comunale
n. 33/2015 erano limitati, per espressa previsione, al solo esercizio finanziario 2015. Ha, infine, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in merito alla contestazione di legittimità della Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007, materia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.1
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha sollevato un'ulteriore eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla Resistente_1 S.r.l., a seguito di una presunta sentenza del T.A.R. Lazio che avrebbe annullato il contratto di servizio tra la società e il Comune di Guidonia Montecelio. A tale eccezione, la resistente ha replicato con memoria, invocando il principio di ultrattività degli atti compiuti in vigenza del rapporto contrattuale e l'obbligo, contrattualmente previsto, di gestire il contenzioso pendente.
Il Comune di Guidonia Montecelio, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente nei confronti della Resistente_1 S.r.l. La doglianza si fonda su una pronuncia del Giudice Amministrativo che avrebbe annullato l'affidamento del servizio di riscossione alla società resistente.
Secondo la tesi della ricorrente, tale annullamento priverebbe retroattivamente la concessionaria della capacità di stare in giudizio per difendere la legittimità degli atti da essa emessi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre distinguere il piano della validità del rapporto concessorio, che attiene al diritto amministrativo e alla giurisdizione del T.A.R., dal piano della legittimazione processuale nel giudizio tributario. L'avviso di accertamento in oggetto è stato emesso in data 20/03/2024, in un momento in cui il rapporto tra il Comune
e la concessionaria era pienamente efficace. Il principio di conservazione degli atti giuridici e di tutela della certezza del diritto impone di ritenere validi ed efficaci gli atti amministrativi compiuti da un soggetto pubblico o da un suo concessionario sulla base di un titolo all'epoca vigente, anche qualora tale titolo venga successivamente annullato in sede giurisdizionale.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la legittimazione processuale, attiva e passiva, nelle controversie tributarie spetta al soggetto che ha emesso l'atto impugnato.
Tale principio trova la sua ratio nel fatto che è proprio tale soggetto a possedere la conoscenza diretta dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'emissione dell'atto e, pertanto, a essere nella posizione migliore per difenderne la legittimità in giudizio (cfr. Cass. n. 38985/2021).
A ciò si aggiunge, come correttamente evidenziato dalla difesa della resistente, il principio di ultrattività della gestione, spesso previsto contrattualmente proprio per garantire la continuità dell'azione amministrativa. La Resistente_1 S.r.l. ha infatti citato specifiche clausole contrattuali che le impongono l'obbligo di proseguire la gestione del contenzioso sorto in relazione agli atti emessi durante il periodo di vigenza del contratto. Tale obbligo contrattuale rafforza la sussistenza della sua legittimazione processuale, che non viene meno per il solo fatto della successiva cessazione del rapporto di concessione. Pertanto, l'eccezione va respinta, riconoscendo la piena legittimazione della Resistente_1 S.r.l. a resistere nel presente giudizio.
La ricorrente eccepisce la tardività dell'azione accertativa, in quanto l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2018 le è stato notificato in data 09/04/2024, oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che sarebbe scaduto il 31/12/2023.
Anche tale eccezione è infondata.
Il calcolo del termine di decadenza deve tenere conto di due principi fondamentali del diritto tributario. Il primo è la sospensione dei termini processuali e di accertamento disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori per un periodo di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio
2020). Tale sospensione, come chiarito dalla stessa norma, opera anche con riferimento ai termini di decadenza, prorogandoli per un periodo corrispondente. Di conseguenza, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2018, originariamente fissato al 31/12/2023, è stato prorogato di
85 giorni, venendo così a scadere in data 26 marzo 2024.
Il secondo principio è quello della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dalla Corte
Costituzionale con la storica sentenza n. 477/2002 e pacificamente applicabile anche agli atti tributari (cfr. art. 60 D.P.R. n. 600/1973). In base a tale principio, al fine di verificare il rispetto di un termine di decadenza da parte del soggetto notificante, rileva il momento in cui quest'ultimo compie le attività necessarie per avviare il procedimento di notifica, e non il momento, successivo e non nella sua disponibilità, in cui l'atto perviene a conoscenza del destinatario. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, tale momento coincide con la consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione.
Nel caso di specie, la società resistente ha fornito prova, mediante la produzione della distinta di spedizione, che l'avviso di accertamento impugnato è stato affidato al servizio postale in data 25/03/2024. Tale data è anteriore al termine di decadenza del 26/03/2024, come sopra rideterminato. L'azione accertativa è stata, pertanto, esercitata tempestivamente.
L'eccezione di decadenza e prescrizione deve, di conseguenza, essere rigettata.
Il motivo centrale del ricorso attiene alla nullità dell'avviso di accertamento in quanto fondato sui valori venali stabiliti dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, che la ricorrente assume essere stata integralmente "stralciata" dalla successiva D.C.C. n. 33/2015, con conseguente creazione di un vuoto normativo per l'annualità 2018.
La tesi della ricorrente non può essere accolta, in quanto frutto di un'errata interpretazione della portata e degli effetti della Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2015. Un'attenta lettura del provvedimento del 2015, infatti, chiarisce che l'intento del Consiglio Comunale non era quello di abrogare in toto e senza sostituzione il quadro regolamentare del 2007, ma piuttosto di intervenire su aspetti specifici e problematici, fornendo al contempo una soluzione transitoria per il solo anno 2015.
Il punto 1 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2015 recita: "Di stralciare tutto quanto contenuto nella deliberazione 23/2007 in merito alle valutazione sulle aree F ed in particolare sulle aree F4".
L'oggetto dello "stralcio" è quindi circoscritto alla disciplina delle aree con destinazione urbanistica "F", oggetto di un complesso contenzioso giurisprudenziale ampiamente richiamato nelle premesse della delibera stessa. Per tali aree, il punto 2 del dispositivo introduce un nuovo e specifico criterio di calcolo.
Per tutte le altre aree edificabili (tra cui rientra quella della ricorrente, classificata come "SETTEVILLE NORD-
B4"), la delibera del 2015 si limitava a dare un mandato agli uffici per una futura rielaborazione delle tabelle
(punto 4) e, soprattutto, a stabilire una disciplina transitoria, contenuta nel punto 5: "Di dare mandato agli uffici finanziari, nella fase transitoria [...], di applicare nel calcolo IMU una riduzione del valore [...] ed esclusivamente per l'esercizio finanziario 2015 un abbattimento minimo del 20% sui valori di tabella allegati alla delibera 23/07".
L'avverbio "esclusivamente" e la chiara indicazione dell'anno d'imposta 2015 non lasciano spazio a dubbi interpretativi: la riduzione del 20% era una misura temporanea e non destinata a produrre effetti per le annualità successive. La mancata successiva rielaborazione delle tabelle da parte degli uffici comunali costituisce un'inerzia amministrativa che, tuttavia, non può tradursi nella creazione di un vuoto normativo.
In assenza di una nuova e diversa disciplina per l'anno 2018, l'unica fonte regolamentare applicabile per la determinazione del valore venale delle aree diverse dalle zone "F" rimaneva la Delibera del Consiglio
Comunale n. 23/2007.
Pertanto, l'accertamento basato su tale delibera è, sotto questo profilo, legittimo.
La ricorrente contesta, altresì, la legittimità intrinseca della D.C.C. n. 23/2007, sostenendo che il metodo di valutazione "sintetico" in essa previsto violi i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla questione.
L'eccezione della resistente è fondata. Le delibere comunali che determinano i valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini IMU hanno natura di atti amministrativi a carattere generale, assimilabili a fonti regolamentari. La cognizione sulla legittimità di tali atti è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo. Il Giudice Tributario non ha il potere di annullare un atto amministrativo generale, ma solo di disapplicarlo incidenter tantum nel singolo caso sottoposto al suo esame, qualora ne ravvisi un'illegittimità manifesta e rilevante ai fini della decisione della controversia. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare una tale manifesta illegittimità, limitandosi a un generico richiamo a principi giurisprudenziali, senza peraltro offrire una prova concreta (ad esempio, tramite una perizia di stima) di un valore venale del proprio terreno significativamente diverso da quello applicato dall'ente.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile in questa sede.
La ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto, nel 2016, una comunicazione dalla Tre Esse
Italia S.r.l. che la induceva a ritenere applicabili anche per il futuro i criteri di calcolo più favorevoli previsti per il 2015. Successivamente, nel 2024, la stessa concessionaria ha fornito un'interpretazione diametralmente opposta, sulla base della quale ha poi emesso l'avviso di accertamento.
Tale comportamento contraddittorio dell'amministrazione (o del suo concessionario, che agisce in sua vece)
è idoneo a generare nel contribuente un affidamento incolpevole sulla correttezza del proprio operato. La stessa società resistente ne ha preso atto, tanto da emettere, in data 24/05/2024, un provvedimento di accoglimento parziale in autotutela, nel quale ha dichiarato di procedere alla rettifica dell'atto "in applicazione del principio del legittimo affidamento", disponendo l'integrale annullamento delle sanzioni e degli interessi.
Tale provvedimento, intervenuto in pendenza di giudizio, produce l'effetto di una cessazione parziale della materia del contendere.
L'annullamento delle sanzioni e degli interessi costituisce il rimedio tipico e adeguato alla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto esclude la rimproverabilità della condotta del contribuente, che ha commesso l'errore a causa delle informazioni fuorvianti ricevute. Tuttavia, la tutela dell'affidamento non si estende, di norma, fino a estinguere l'obbligazione tributaria principale, la quale trova il suo fondamento nella legge e non nelle indicazioni, pur errate, fornite dagli uffici.
Poiché, come si è accertato in precedenza, la base giuridica per la determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2018 era legittima e correttamente individuata nella Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, la pretesa relativa alla sola imposta (pari a € 303,92) e alle spese di notifica (€ 7,83) rimane dovuta. Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni e agli interessi, mentre il ricorso deve essere respinto per la parte relativa all'imposta e alle spese. Tale conclusione
è peraltro coerente con quanto già statuito da altra sezione di questa Corte in una controversia analoga tra le medesime parti relativa alla TASI per la stessa annualità.
Per le spese di lite, nel caso di specie, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca e appare pertanto equo che ciascuna parte sopporti le proprie spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle sanzioni ed agli interessi. rigetta il ricorso per la parte residua , relativa all'imposta e alle spese di notifica. compensa le spese.