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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
GR RT AL IO (P.I. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elio Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via G. Fortunato n. 8, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
LA TENUTA (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 in persona del socio e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Roberta Batelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in pagina 1 di 9 Siena, alla Via dei Montanini n. 87, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione , in qualità di legale rappresentante della ditta “Ingrosso Parte_1
FR AL ON proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2021 del
17.06.2021 (R.G. n. 808/2021), depositato in data 18.06.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della , Parte_2 della somma di € 572.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione degli importi concernenti la fornitura dei beni, di cui alle fatture n. 1 del
18.11.2017 per la somma € 414.000,00 e n. 6 del 20.11.2018 per l'importo di € 208.000,00, relativamente alle quali il debitore avrebbe pagato la sola somma di € 50.000,00.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver costituito insieme a Controparte_2
nell'anno 2012 la società denominata ”, di cui gli stessi erano
[...] Parte_2 titolari della quota sociale pari al 50% ciascuno e amministratori anche disgiuntamente;
che con contratti intervenuti negli anni 2017/2018 venivano concessi in conduzione alla predetta società parte dei terreni di cui alla procedura di esecuzione immobiliare iscritta presso questo Tribunale al n. R.E. 65/89; che con contratto del 18.11.2017 la predetta società vendeva alla ditta Ingrosso
FR di AL NI agrumi per l'importo di € 414.000,00; che esso opponente consegnava a saldo della somma dovuta tre assegni per l'importo totale di € 206.500,00 (di cui €
50.000,00 con l'assegno bancario n. 3749628562-04, € 78.500,00 con assegno bancario n.
1068922050-01 ed € 78.000,00 con assegno bancario n. 3749628564-07); che detti assegni venivano emessi in favore di;
che con contratto del 20.11.2018 Controparte_2
l'opposta vendeva alla ditta opponente agrumi per il prezzo di € 200.000,00, oltre IVA pari a €
8.000,00; che l'opponente, al fine di pagare il corrispettivo, emetteva, in favore della ditta opposta, due assegni dell'importo totale di € 100.000,00 (di cui € 50.000,00 con assegno bancario n.
1073106662-04 ed € 50.000,00 con assegno bancario n. 1073106661-03); che detto ultimo assegno su espressa richiesta di veniva sostituito con assegno bancario n. Controparte_2
pagina 2 di 9 8347583423, intestato allo stesso;
che, pertanto, esso opponente Controparte_2 aveva interamente corrisposto le somme dovute, pari alla metà della somme di cui alle fatture poste alla base del decreto monitorio, atteso che lo stesso era socio al 50% della predetta società e, pertanto, non era necessario versare la residua metà del prezzo;
che le fatture non erano titolo idonei a provare la pretesa creditoria;
che ai sensi dell'art. 2257 c.c. l'opposto era tenuto a contestare l'operazione nel caso in cui fosse contrario alla stessa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_3
, in persona del socio amministratore , che, contestando gli
[...] Controparte_2 assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di concedere la provvisoria esecutività delle somme portate dalla fattura n. 6 del 20.11.2018; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e diritto, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di rideterminare le somme dovute dall'opponente.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 27.10.2022 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 26.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 9 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto, avendo prodotto i contratti di compravendita, le fatture - che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio (cfr. Cass.
pagina 4 di 9 civ., sez. II, sent. n. 299/2016) - ed essendo circostanza non contestata l'avvenuta fornitura della merce, e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6. Parte opponente, invece, ha dedotto l'esistenza della causa estintiva della pretesa creditoria, costituita dal pagamento del prezzo attraverso assegni bancari.
Orbene, si segnala che per i predetti assegni, la cui imputazione è contestata da parte opposta,
l'onere di provare che gli stessi si riferiscono al rapporto oggetto di causa gravava sul debitore, che doveva dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno” (Cass. Civ., sez. VI, sent.
n. 15708/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha assolto all'onere della prova gravante sullo stesso.
Per quanto concerne il contratto del 18.11.2017 dalla documentazione in atti emerge che parte opponente ha versato in favore di socio al 50% della società Controparte_2 opposta, la somma di € 206.500,00, pari sostanzialmente alla metà del prezzo, con assegni bancari n. 3749628562-04 di € 50.000,00 del 04.12.2017 tratto da Unicredit, n. 1068922050-01 di €
78.500,00 del 10.01.2018 tratto da Banco di Napoli di e n. 3749628564-07 di € 78.000,00 del
12.02.2018 tratto da Unicredit.
Per quanto riguarda il contratto del 20.11.2018 risulta che parte opponente, a fronte del prezzo pari a € 200.000,00 oltre IVA per la somma di € 8.000,00, ha versato € 50.000 con assegno bancario del 31.01.2019 n. 1073106662-04 tratto da Banco di Napoli e rilasciato in favore della società opposta, € 50.000,00 con assegno bancario n. 8347583423 -10 del 04.03.219 tratto da
Banco di Napoli e rilasciato in favore di , dopo aver ritirato l'assegno Controparte_2 bancario di € 50.000,00 n. 1073106661-03 del 28.02.2019 tratto da Banco di Napoli, rilasciato, invece, in favore della società opposta.
pagina 5 di 9 Ebbene, la riferibilità dei detti importi ai contratti per cui è causa emerge presuntivamente dai seguenti elementi:
1. l'importo risulta pari alla metà del prezzo pattuito, atteso che, essendo l'opponente socio al 50% della società, portava in compensazione l'ulteriore somma da versare con il conseguente credito insorgente nei propri confronti;
2. la corrispondenza del numero e della somma indicata negli assegni in parola con quanto indicato in contratto del 18.11.2017; 3. la data degli assegni, immediatamente successiva alla stipula dei contratti in parola;
4. la prossimità temporale degli stessi, emessi a distanza di circa un mese l'uno dall'altro;
5. la pec del 20.05.2020, in cui non eccepiva l'integrale omissione del pagamento della fattura Controparte_2 del 20.11.2018, ma si limitava a richiedere la somma di € 4.000,00, verosimilmente relativa alla metà dell'IVA fatturata, in tal modo dimostrando che l'odierno opposto era tenuto a corrispondere solo l'IVA e per la sola metà del prezzo di vendita;
6. l'estratto conto della società opposta, da cui emerge che la somma portata dall'unico assegno versato in favore della società n. 1073106662-04 del 31.01.2019 è stata immediatamente in data 01.02.2019 bonificata sul conto corrente di
. Controparte_2
Inoltre, per completezza, si segnala che la prova per testi è stata considerata ammissibile ai sensi dell'art. 2721, c. II, c.c., in quanto il rapporto societario, la partecipazione paritaria alla società, l'amministrazione disgiunta delle parti e il valore dei contratti sono stati ritenuti indici sufficienti a giustificare l'ammissione della detta prova testimoniale.
Ebbene, a fronte dei testi di parte opposta, che non avevano contezza alcuna delle circostanze di cui ai capitoli di prova, e della dichiarazione nulla di sul capitolo c., essendo Testimone_1 stata detta circostanza appresa dalla stessa parte opposta, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI,
17/02/2016, n. 3137), i testi di parte opponente – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza degli stessi rispetto alle parti e per la coerenza delle dichiarazioni, divergenti nella sola affermazione del tutto circostanziale del periodo in cui sarebbe avvenuta l'accordo di corresponsione da parte dell'opponente del solo 50% del prezzo – hanno confermato gli assunti attorei.
7. Tutto ciò detto, si segnala che le deduzioni di parte opposta non colgono nel segno.
Del tutto infondato è l'assunto secondo cui l'assegno n. 3749628562-04 sarebbe stato emesso in data anteriore alla stipulazione del contratto, in quanto dalla lettura del predetto assegno emerge con tutta evidenza che lo stesso riporta la data del 04.12.2017, essendo indicato sullo stesso “4
DIC. 2017”.
pagina 6 di 9 Privo di pregio è l'assunto secondo cui l'assegno del 31.01.2019 n. 1073106662-04 non sia fornito della ricevuta di pagamento, in quanto l'incasso dello stesso è attestato dall'estratto conto bancario della società opposta, in cui emerge l'incasso in pari data, e tenuto conto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha riferito che il debitore avesse versato alla stessa il solo importo di € 50,000,00, che evidentemente è stata corrisposta con detto assegno, essendo l'unico emesso in favore della società.
Per quanto riguarda l'assegno bancario n. 8347583423-10 si rileva che parte opponente ha provato la riscossione dello stesso da parte di (cfr. all. 15 della Controparte_2 memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. dell'opponente).
Infine, per quanto riguarda la deduzione di parte opposta secondo cui le somme di cui agli assegni in parola siano da imputare a spese e lavori effettuati da , si Controparte_2 rileva che l'allegazione presentata nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. è generica, non essendo stati indicati precisamente i lavori, le spese sostenuti e le somme corrisposte.
Ciò premesso, si rileva che nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n 2), c.p.c. e nei capitoli di prova testimoniale parte opposta ha specificato l'allegazione; tuttavia la stessa risulta tardiva, atteso la seconda memoria dell'appendice istruttoria permette di articolare esclusivamente le prove e rispondere alla domande nuove della controparte, non formulate nel caso di specie;
i capitoli di prova in cui sono esplicitati i lavori e i costi costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati pagina 7 di 9 esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
8. Per tali ragioni l'opposizione è fondata e va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna “ ”, in persona del socio e legale rappresentante p.t. Controparte_3
, alla refusione, in favore di , in qualità di Controparte_2 Parte_1 titolare dell'impresa “Ingrosso FR AL ON, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 20.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, €
2.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di istruttoria ed € 5.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge.
Castrovillari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
GR RT AL IO (P.I. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elio Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Via G. Fortunato n. 8, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
LA TENUTA (C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 in persona del socio e legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Roberta Batelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in pagina 1 di 9 Siena, alla Via dei Montanini n. 87, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione , in qualità di legale rappresentante della ditta “Ingrosso Parte_1
FR AL ON proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2021 del
17.06.2021 (R.G. n. 808/2021), depositato in data 18.06.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della , Parte_2 della somma di € 572.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione degli importi concernenti la fornitura dei beni, di cui alle fatture n. 1 del
18.11.2017 per la somma € 414.000,00 e n. 6 del 20.11.2018 per l'importo di € 208.000,00, relativamente alle quali il debitore avrebbe pagato la sola somma di € 50.000,00.
L'opponente, in particolare, deduceva di aver costituito insieme a Controparte_2
nell'anno 2012 la società denominata ”, di cui gli stessi erano
[...] Parte_2 titolari della quota sociale pari al 50% ciascuno e amministratori anche disgiuntamente;
che con contratti intervenuti negli anni 2017/2018 venivano concessi in conduzione alla predetta società parte dei terreni di cui alla procedura di esecuzione immobiliare iscritta presso questo Tribunale al n. R.E. 65/89; che con contratto del 18.11.2017 la predetta società vendeva alla ditta Ingrosso
FR di AL NI agrumi per l'importo di € 414.000,00; che esso opponente consegnava a saldo della somma dovuta tre assegni per l'importo totale di € 206.500,00 (di cui €
50.000,00 con l'assegno bancario n. 3749628562-04, € 78.500,00 con assegno bancario n.
1068922050-01 ed € 78.000,00 con assegno bancario n. 3749628564-07); che detti assegni venivano emessi in favore di;
che con contratto del 20.11.2018 Controparte_2
l'opposta vendeva alla ditta opponente agrumi per il prezzo di € 200.000,00, oltre IVA pari a €
8.000,00; che l'opponente, al fine di pagare il corrispettivo, emetteva, in favore della ditta opposta, due assegni dell'importo totale di € 100.000,00 (di cui € 50.000,00 con assegno bancario n.
1073106662-04 ed € 50.000,00 con assegno bancario n. 1073106661-03); che detto ultimo assegno su espressa richiesta di veniva sostituito con assegno bancario n. Controparte_2
pagina 2 di 9 8347583423, intestato allo stesso;
che, pertanto, esso opponente Controparte_2 aveva interamente corrisposto le somme dovute, pari alla metà della somme di cui alle fatture poste alla base del decreto monitorio, atteso che lo stesso era socio al 50% della predetta società e, pertanto, non era necessario versare la residua metà del prezzo;
che le fatture non erano titolo idonei a provare la pretesa creditoria;
che ai sensi dell'art. 2257 c.c. l'opposto era tenuto a contestare l'operazione nel caso in cui fosse contrario alla stessa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_3
, in persona del socio amministratore , che, contestando gli
[...] Controparte_2 assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di concedere la provvisoria esecutività delle somme portate dalla fattura n. 6 del 20.11.2018; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e diritto, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di rideterminare le somme dovute dall'opponente.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 27.10.2022 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 26.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 9 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si segnala che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto, avendo prodotto i contratti di compravendita, le fatture - che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio (cfr. Cass.
pagina 4 di 9 civ., sez. II, sent. n. 299/2016) - ed essendo circostanza non contestata l'avvenuta fornitura della merce, e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6. Parte opponente, invece, ha dedotto l'esistenza della causa estintiva della pretesa creditoria, costituita dal pagamento del prezzo attraverso assegni bancari.
Orbene, si segnala che per i predetti assegni, la cui imputazione è contestata da parte opposta,
l'onere di provare che gli stessi si riferiscono al rapporto oggetto di causa gravava sul debitore, che doveva dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno” (Cass. Civ., sez. VI, sent.
n. 15708/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha assolto all'onere della prova gravante sullo stesso.
Per quanto concerne il contratto del 18.11.2017 dalla documentazione in atti emerge che parte opponente ha versato in favore di socio al 50% della società Controparte_2 opposta, la somma di € 206.500,00, pari sostanzialmente alla metà del prezzo, con assegni bancari n. 3749628562-04 di € 50.000,00 del 04.12.2017 tratto da Unicredit, n. 1068922050-01 di €
78.500,00 del 10.01.2018 tratto da Banco di Napoli di e n. 3749628564-07 di € 78.000,00 del
12.02.2018 tratto da Unicredit.
Per quanto riguarda il contratto del 20.11.2018 risulta che parte opponente, a fronte del prezzo pari a € 200.000,00 oltre IVA per la somma di € 8.000,00, ha versato € 50.000 con assegno bancario del 31.01.2019 n. 1073106662-04 tratto da Banco di Napoli e rilasciato in favore della società opposta, € 50.000,00 con assegno bancario n. 8347583423 -10 del 04.03.219 tratto da
Banco di Napoli e rilasciato in favore di , dopo aver ritirato l'assegno Controparte_2 bancario di € 50.000,00 n. 1073106661-03 del 28.02.2019 tratto da Banco di Napoli, rilasciato, invece, in favore della società opposta.
pagina 5 di 9 Ebbene, la riferibilità dei detti importi ai contratti per cui è causa emerge presuntivamente dai seguenti elementi:
1. l'importo risulta pari alla metà del prezzo pattuito, atteso che, essendo l'opponente socio al 50% della società, portava in compensazione l'ulteriore somma da versare con il conseguente credito insorgente nei propri confronti;
2. la corrispondenza del numero e della somma indicata negli assegni in parola con quanto indicato in contratto del 18.11.2017; 3. la data degli assegni, immediatamente successiva alla stipula dei contratti in parola;
4. la prossimità temporale degli stessi, emessi a distanza di circa un mese l'uno dall'altro;
5. la pec del 20.05.2020, in cui non eccepiva l'integrale omissione del pagamento della fattura Controparte_2 del 20.11.2018, ma si limitava a richiedere la somma di € 4.000,00, verosimilmente relativa alla metà dell'IVA fatturata, in tal modo dimostrando che l'odierno opposto era tenuto a corrispondere solo l'IVA e per la sola metà del prezzo di vendita;
6. l'estratto conto della società opposta, da cui emerge che la somma portata dall'unico assegno versato in favore della società n. 1073106662-04 del 31.01.2019 è stata immediatamente in data 01.02.2019 bonificata sul conto corrente di
. Controparte_2
Inoltre, per completezza, si segnala che la prova per testi è stata considerata ammissibile ai sensi dell'art. 2721, c. II, c.c., in quanto il rapporto societario, la partecipazione paritaria alla società, l'amministrazione disgiunta delle parti e il valore dei contratti sono stati ritenuti indici sufficienti a giustificare l'ammissione della detta prova testimoniale.
Ebbene, a fronte dei testi di parte opposta, che non avevano contezza alcuna delle circostanze di cui ai capitoli di prova, e della dichiarazione nulla di sul capitolo c., essendo Testimone_1 stata detta circostanza appresa dalla stessa parte opposta, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI,
17/02/2016, n. 3137), i testi di parte opponente – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza degli stessi rispetto alle parti e per la coerenza delle dichiarazioni, divergenti nella sola affermazione del tutto circostanziale del periodo in cui sarebbe avvenuta l'accordo di corresponsione da parte dell'opponente del solo 50% del prezzo – hanno confermato gli assunti attorei.
7. Tutto ciò detto, si segnala che le deduzioni di parte opposta non colgono nel segno.
Del tutto infondato è l'assunto secondo cui l'assegno n. 3749628562-04 sarebbe stato emesso in data anteriore alla stipulazione del contratto, in quanto dalla lettura del predetto assegno emerge con tutta evidenza che lo stesso riporta la data del 04.12.2017, essendo indicato sullo stesso “4
DIC. 2017”.
pagina 6 di 9 Privo di pregio è l'assunto secondo cui l'assegno del 31.01.2019 n. 1073106662-04 non sia fornito della ricevuta di pagamento, in quanto l'incasso dello stesso è attestato dall'estratto conto bancario della società opposta, in cui emerge l'incasso in pari data, e tenuto conto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha riferito che il debitore avesse versato alla stessa il solo importo di € 50,000,00, che evidentemente è stata corrisposta con detto assegno, essendo l'unico emesso in favore della società.
Per quanto riguarda l'assegno bancario n. 8347583423-10 si rileva che parte opponente ha provato la riscossione dello stesso da parte di (cfr. all. 15 della Controparte_2 memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. dell'opponente).
Infine, per quanto riguarda la deduzione di parte opposta secondo cui le somme di cui agli assegni in parola siano da imputare a spese e lavori effettuati da , si Controparte_2 rileva che l'allegazione presentata nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. è generica, non essendo stati indicati precisamente i lavori, le spese sostenuti e le somme corrisposte.
Ciò premesso, si rileva che nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n 2), c.p.c. e nei capitoli di prova testimoniale parte opposta ha specificato l'allegazione; tuttavia la stessa risulta tardiva, atteso la seconda memoria dell'appendice istruttoria permette di articolare esclusivamente le prove e rispondere alla domande nuove della controparte, non formulate nel caso di specie;
i capitoli di prova in cui sono esplicitati i lavori e i costi costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati pagina 7 di 9 esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
8. Per tali ragioni l'opposizione è fondata e va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna “ ”, in persona del socio e legale rappresentante p.t. Controparte_3
, alla refusione, in favore di , in qualità di Controparte_2 Parte_1 titolare dell'impresa “Ingrosso FR AL ON, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 20.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, €
2.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di istruttoria ed € 5.000,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge.
Castrovillari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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