Articolo 8 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 giugno 1990
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Versione
5 giugno 1991
Art. 8. 1. Il termine previsto, da ultimo, dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 , concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall' articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' fissato al 31 dicembre 1990. ((1))

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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall' articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128 , concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall' articolo 8, primo comma, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' differito al 31 dicembre 1991." La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991
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