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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5360/2025 R.G.L. vertente
T R A in qualità di erede di , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Vincenzo Merra come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CP_1
CE ET come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2025, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei CP_1 relativi all'indennità di accompagnamento riconosciuta a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., alla defunta coniuge, dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver eseguito il decreto di omologa emesso CP_1 al termine del procedimento avente n.r.g. 6888/2023 in data 26.1.2025 e di aver provveduto alla liquidazione riconoscendo un importo lordo a titolo di arretrati pari ad € 12.669,04 in data 21.7.2025.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come concordemente chiesto dalle parti.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.2 allegato CP_1 alla memoria di costituzione dell' ), rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti CP_1 ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' , atteso che l'adempimento è avvenuto in data CP_1
21.7.2025, successiva alla notifica del ricorso avvenuta in data 21.5.2025 (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000,00 con aumento del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 5360/2025, proposto da in qualità di erede di , nei confronti dell' , disattesa e assorbita Parte_1 Persona_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione CP_1 in favore dell'Avv. Vincenzo Merra, liquidate complessivamente in € 2.966,70 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Roberta Lucchetti