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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 623-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. LU PE - presidente dott.ssa Simonetta Bruno - giudice dott. Gianluigi Canali - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con l'avv. ROCCO ANDRIANÒ Parte_1
--=o0o=--
Il tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei Parte_1 propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
1 corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Nuvolera;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che: da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272
CCII.
Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
), residente in [...] per la durata minima di C.F._1 tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
3) NOMINA liquidatore l'avv. Daniele Enrico Paci, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n.
136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto
7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2
CCII;
8) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
3 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 11/12/2025
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il presidente
LU PE
4
N. 623-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. LU PE - presidente dott.ssa Simonetta Bruno - giudice dott. Gianluigi Canali - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con l'avv. ROCCO ANDRIANÒ Parte_1
--=o0o=--
Il tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei Parte_1 propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
1 corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Nuvolera;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che: da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272
CCII.
Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
), residente in [...] per la durata minima di C.F._1 tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
3) NOMINA liquidatore l'avv. Daniele Enrico Paci, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n.
136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto
7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2
CCII;
8) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
3 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 11/12/2025
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il presidente
LU PE
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