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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 611/2025 Oggi 6 novembre 2025, alle ore 11:55, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: Per l'Avv. BALESTRO SILVIA;
Parte_1
Per , l'Avv. CARAVELLI in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale e che è collegato tramite indirizzo-email (giusta delega scritta che esibisce e deposita). Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. BALESTRO fa presente che si tratterebbe di un indebito risalente nel tempo. Obietta a controparte che vi sarebbe correttezza nella condotta del lavoratore al momento della sottoscrizione del lavoro a termine, poi trasformatosi in indeterminato. Non si tratterebbe di due rapporti distinti. Che si possa attribuire una colpa CP_ al di aver nascosto dati all' è difficile da sostenere, trattandosi di dati conosciuti o conoscibili Parte_1 CP_ a (Uniemens o DM10). Ciò inciderebbe sull'affidamento e sull'indebito e sulla prescrizione, negandosi CP_ c a prescrizione. Infine, il fatto che abbia scoperto il fatto nel 2015 (v. pagina 3) contesta la CP_ documentazione avversaria da cui si ricaverebbe che era a conoscenza del contratto a termine (v. le date di cui all'estratto informatico). Insiste per la doman cipale. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. L'avv. CARAVELLI contesta quanto ex adverso argomentato e insiste per l'assenza di buona fede. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
è ele in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 07/07/2025, Parte_1 premesso di aver presentato in data 08.06.2005 domanda di prestazione di disoccupazione-indennità di mobilità, accolta dall' con decorrenza dal 11.06.2005, nonché di aver ricevuto comunicazione del CP_1
5.10.2023 di recupero di somme indebitamente percepite sulla prestazione di mobilità, per il periodo dal
01.05.2007 al 08.12.2007, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 5.10.23 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l' a restituire al Controparte_1 ricorrente l'importo di € 5.726,75 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario d) con sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, eccependo che il ricorrente avrebbe omesso
[...] di comunicare la prosecuzione dell'attività lavorativa a termine per il periodo successivo al 30.04.2007, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del
1 dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti: - la domanda di mobilità presentata dal ricorrente in data 08.06.2005 (doc. n. 8 ric.), accolta da con CP_1 decorrenza dal 11.06.2005 (doc. n. 9 ric.); - i pagamenti effettuati dall'Istituto dell'indennità per il periodo fino al 08.12.2007 (doc. n. 10 ric.); - la comunicazione di assunzione a tempo determinato del ricorrente per CP_ il periodo dal 2.11.2006 al 30.04.2007 (doc. n. 1 cfr. con doc n. 3 ric.); - la comunicazione di indebito del 5.10.2023 per la corresponsione di una indennità di mobilità “non spettante” per il periodo 1.05.2007 –
8.12.2007 (doc. n. 2 ric.).
Ciò chiarito, deve dichiararsi maturata la prescrizione di durata decennale dell'indebito oggettivo.
La comunicazione di indebito oggettivo reca la data del 05.10.2023 ed è stata ricevuta, pacificamente, il
18.10.2023.
Non risultano atti interruttivi della prescrizione comunicati medio tempore dall'Istituto creditore al debitore (si CP_ veda l'estratto del cassetto postale doc. n. 5 ric.).
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto alla ripetizione dell'indebito poteva essere esercitato dall'Istituto a partire dall'ultimo dei pagamenti svolti, in data 08.12.2007 (doc. n. 10 ric.).
L' conferma che al 9.12.2007 si è “cristallizzato” l'indebito (v. mail del 25.10.2023, doc. n. 4 ric.). CP_1
Dal 8.12.2007 al 18.10.2023 sono inutilmente decorsi i dieci anni: il credito è prescritto intorno al periodo di dicembre 2017.
Non è meritevole di condivisione la tesi dell' sull'applicabilità dell'art. 2941 comma 1 n. 8 c.c. in CP_1 materia di ipotesi tassative di sospensione della prescrizione per essere stato indotto in errore dal contribuente, che – secondo la tesi- avrebbe omesso di comunicare la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Infatti, la disposizione si applica a una fattispecie che non è sovrapponibile rispetto a quanto emerge dal caso di specie, in cui il debitore pone in essere, intenzionalmente, una condotta tale da rendere oggettivamente impossibile al creditore di agire per il recupero del creduto, mentre nel caso di specie era in grado di CP_1 effettuare l'accertamento necessario per verificare la eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, con contestuale sospensione del pagamento dell'indennità di mobilità, discutendosi, semmai e in via di mera ipotesi astratta, di una colpa lieve del ricorrente, che, a tutto concedere, avrebbe omesso di comunicare (senza che ne fosse obbligato) la continuazione del rapporto di lavoro a termine pur verificabile da CP_1
In sostanza, non può dirsi integrato nel caso di specie un impedimento assoluto per all'effettuazione CP_1 dei normali controlli volti a verificare la sussistenza di un eventuale indebito.
Sarebbe stato sufficiente, del resto, consultare l'estratto previdenziale prodotto dallo stesso ricorrente, cui può ovviamente avere facile accesso, per avere riscontro esatto dei periodi di lavoro con rispettivo CP_1 versamento della contribuzione (doc. n. 3 ric.).
2 Quanto sostenuto lo ha, in maniera condivisibile, affermato la Corte di Cassazione, “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito,
e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 13/10/2014, n. 21567; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 15/03/2021, n. 7254; si veda recente conforme Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
05/04/2022, n. 10972).
Consegue che non sussiste una condotta dolosa occultatrice imputabile al ricorrente, né è stata posta in essere in mala fede, in quanto lo stesso non ha adottato comportamenti atti a occultare l'avvio del rapporto di lavoro a termine e rendere impossibile per agire per il recupero. CP_1
L'accertamento informatizzato condotto nel 2015, non essendo mai stato portato a conoscenza del ricorrente, non produce nei suoi confronti alcun effetto interruttivo.
Anzi, a ben vedere da tale documentazione di (doc. n. 2 res.) – per quello che vale ai fini della prova CP_1 dell'assenza di errore – emerge che comunque dal 1.5.2007 il ricorrente aveva ripreso l'attività di lavoro subordinato (cfr. dicitura “avviamento di contratto di lavoro subordinato” con inizio il “01/05/2007” per giorni
“222” (periodo coincidente con la percezione della mobilità, cfr. doc. n. 10 ric.), con ciò confermando, presuntivamente, che l'Istituto era a conoscenza della prosecuzione del rapporto di lavoro (è possibile riscontrare tale conoscenza anche esaminando la data del rapporto di lavoro del 1.5.2007 sull'estratto contributivo prodotto dal ricorrente, doc. n. 3 ric.).
Dunque, il credito di pari a € 5.726,75, deve essere dichiarato prescritto e non dovuto dal ricorrente, CP_1 che ha diritto a vedersi restituiti gli eventuali importi oggetto di trattenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di previdenza della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali);
i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BALESTRO SILVIA, dichiaratasi antistataria ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto l'indebito dell e che nulla è dovuto dal CP_1
3 ricorrente, con condanna alla restituzione degli eventuali importi trattenuti fino a concorrenza dell'ammontare oggetto di pretesa;
2) condanna altresì il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Balestro, antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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