Art. 1.
I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.
I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.