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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Graci Lorenzo, giusta procura allegata al ricorso congiunto attore
CONTRO
nata in [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Fragapane Irene, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 28 ottobre
2025;
DEL P.M: cfr. visto del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 marzo 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata, in data 28 dicembre 2002 con dalla cui CP_1
unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-6 ottobre
2020, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, nonché la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a proprio carico e in favore della moglie.
Con comparsa, depositata il 20 maggio 2025, si è costituita CP_1
la quale ha aderito interamente alle domande avanzate dal . Pt_1
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 i procuratori, nonché le parti, hanno insistito nella pronuncia di divorzio senza condizioni.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore, cui ha aderito anche la convenuta, va
- 2 - qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti ( cfr. Cassazione n.
9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con decreto dell'1-6 ottobre 2020, divenuto esecutivo il 4 dicembre 2020, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
- 3 - Il Tribunale, considerato che le parti hanno concordato nel senso di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico dell'attore in favore del coniuge, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Considerato l'esito della lite, le spese legali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata, il 28 dicembre
2002, da e trascritto nei registri degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Licata al n. 28, parte I, dell'anno 2002; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU GU
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Graci Lorenzo, giusta procura allegata al ricorso congiunto attore
CONTRO
nata in [...], il [...], rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Fragapane Irene, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 28 ottobre
2025;
DEL P.M: cfr. visto del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 marzo 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata, in data 28 dicembre 2002 con dalla cui CP_1
unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-6 ottobre
2020, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, nonché la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a proprio carico e in favore della moglie.
Con comparsa, depositata il 20 maggio 2025, si è costituita CP_1
la quale ha aderito interamente alle domande avanzate dal . Pt_1
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 i procuratori, nonché le parti, hanno insistito nella pronuncia di divorzio senza condizioni.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore, cui ha aderito anche la convenuta, va
- 2 - qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti ( cfr. Cassazione n.
9236/2012).
Tanto premesso, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con decreto dell'1-6 ottobre 2020, divenuto esecutivo il 4 dicembre 2020, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
- 3 - Il Tribunale, considerato che le parti hanno concordato nel senso di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico dell'attore in favore del coniuge, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Considerato l'esito della lite, le spese legali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata, il 28 dicembre
2002, da e trascritto nei registri degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Licata al n. 28, parte I, dell'anno 2002; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU GU
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