CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N432905 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Consorzio della Bonifica della Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava Avviso di Pagamento Codice IUR
OOR0A2024C0N432905, emessa dal Consorzio di Bonifica della Calabria per l'importo di € 160,49, relativo a contributi consortili per l'anno 2024, notificato in data 08/01/2025;;
Eccepiva il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio fondiario.
Con successiva memoria evidenziava che che in data 03/06/2025, al ricorrente veniva comunicato provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di pagamento che si allega oggetto del ricorso e che il tenore dell'atto di sgravio conferma la fondatezza (quantomeno parziale) delle motivazioni di cui al ricorso introduttivo e che i motivi sottesi al ricorso debbano essere totalmente ritenuti fondati anche nella parte non oggetto di sgravio.
Si costituiva l'ente impositore Consorzio di Bonifica della Calabria che
In via Preliminare ed assorbente, eccepiva l'incompetenza territoriale della CGT di RC.
Sul punto evidenziava che l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 prevede che: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione…”.
Sottolineava che, nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato l'avviso bonario di pagamento afferente il tributo di bonifica per l'anno 2024, ruolo formato, emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria istituito , la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso bonario, è in Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria - e dallo Statuto Consortile (All. 5). In relazione alla sede legale evidenziava che ai sensi dell'art. 5 L.R. 39/2023, “E' istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile
… con sede in Catanzaro”. Conformemente, art. 1, comma 2, Statuto Consortile: “Il Consorzio, ai sensi dell'art. 862 del Codice Civile, è Ente pubblico a struttura associativa e ha sede in Catanzaro”.
Nel merito del ricorso evidenziava che, nelle more del presente giudizio, a seguito di verifiche tecniche,
l'Ente ha disposto in autotutela lo sgravio parziale di € 130,27 dell'invito di pagamento impugnato, con riferimento alla quota di contributo afferente il beneficio di manutenzione impianti, atteso che l'impianto irriguo limitrofo alla proprietà del Sig. Ricorrente_1 non è regolarmente funzionante. Di ciò è stata data formale comunicazione al ricorrente, a mezzo pec, per il tramite del Suo difensore (All. 6). Il contributo è stato dunque rideterminato in € 30,22, dovuto in relazione al beneficio idraulico tratto dagli immobili di proprietà del ricorrente
Con successiva memoria in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale evidenziava che la Corte di Giustizia - in procedimenti analoghi, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (vedasi: n. 6312/2025 del 17/09/2025; n. 6448/2025 del 25/09/2025; n. 8605/2025 del
22/12/2025; n. 8706/2025 del 29/12/2025; Dispositivo n. 10/2026 del 9/01/2026).
Deve essere dichiarata la incompetenza territoriale di questa Corte
Risulta pacificamente che l'atto sia stato emesso direttamente dall'ente impositore che ha, per disposto normativo, sede a Catanzaro con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio di Bonifica della
Calabria,
Ai fini della competenza territoriale, infatti, non rileva né il luogo di residenza del ricorrente, né il luogo ove insiste il bene oggetto di imposizione.
Deve aggiungersi che in base all'art. 5 D.Lgs n. 546/1992, commi 1 e 2, la competenza delle corti di giustizia tributaria è inderogabile e che è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate ed anche la presenza di decisioni d segno contrario, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Reggio Calabria.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. OOR0A2024C0N432905 BONIFICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Consorzio della Bonifica della Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava Avviso di Pagamento Codice IUR
OOR0A2024C0N432905, emessa dal Consorzio di Bonifica della Calabria per l'importo di € 160,49, relativo a contributi consortili per l'anno 2024, notificato in data 08/01/2025;;
Eccepiva il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio fondiario.
Con successiva memoria evidenziava che che in data 03/06/2025, al ricorrente veniva comunicato provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di pagamento che si allega oggetto del ricorso e che il tenore dell'atto di sgravio conferma la fondatezza (quantomeno parziale) delle motivazioni di cui al ricorso introduttivo e che i motivi sottesi al ricorso debbano essere totalmente ritenuti fondati anche nella parte non oggetto di sgravio.
Si costituiva l'ente impositore Consorzio di Bonifica della Calabria che
In via Preliminare ed assorbente, eccepiva l'incompetenza territoriale della CGT di RC.
Sul punto evidenziava che l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 prevede che: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione…”.
Sottolineava che, nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato l'avviso bonario di pagamento afferente il tributo di bonifica per l'anno 2024, ruolo formato, emesso ed inviato direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria istituito , la cui sede legale, per come indicato nello stesso avviso bonario, è in Indirizzo_1 – 88100 Catanzaro, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 10/08/2023 - istitutiva del Consorzio unico della Calabria - e dallo Statuto Consortile (All. 5). In relazione alla sede legale evidenziava che ai sensi dell'art. 5 L.R. 39/2023, “E' istituito il Consorzio di Bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile
… con sede in Catanzaro”. Conformemente, art. 1, comma 2, Statuto Consortile: “Il Consorzio, ai sensi dell'art. 862 del Codice Civile, è Ente pubblico a struttura associativa e ha sede in Catanzaro”.
Nel merito del ricorso evidenziava che, nelle more del presente giudizio, a seguito di verifiche tecniche,
l'Ente ha disposto in autotutela lo sgravio parziale di € 130,27 dell'invito di pagamento impugnato, con riferimento alla quota di contributo afferente il beneficio di manutenzione impianti, atteso che l'impianto irriguo limitrofo alla proprietà del Sig. Ricorrente_1 non è regolarmente funzionante. Di ciò è stata data formale comunicazione al ricorrente, a mezzo pec, per il tramite del Suo difensore (All. 6). Il contributo è stato dunque rideterminato in € 30,22, dovuto in relazione al beneficio idraulico tratto dagli immobili di proprietà del ricorrente
Con successiva memoria in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale evidenziava che la Corte di Giustizia - in procedimenti analoghi, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (vedasi: n. 6312/2025 del 17/09/2025; n. 6448/2025 del 25/09/2025; n. 8605/2025 del
22/12/2025; n. 8706/2025 del 29/12/2025; Dispositivo n. 10/2026 del 9/01/2026).
Deve essere dichiarata la incompetenza territoriale di questa Corte
Risulta pacificamente che l'atto sia stato emesso direttamente dall'ente impositore che ha, per disposto normativo, sede a Catanzaro con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio di Bonifica della
Calabria,
Ai fini della competenza territoriale, infatti, non rileva né il luogo di residenza del ricorrente, né il luogo ove insiste il bene oggetto di imposizione.
Deve aggiungersi che in base all'art. 5 D.Lgs n. 546/1992, commi 1 e 2, la competenza delle corti di giustizia tributaria è inderogabile e che è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate ed anche la presenza di decisioni d segno contrario, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Reggio Calabria.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.