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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente e Relatore
BONAMARTINI CESARE, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 850/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da ricorso) Resistente/Appellato: (come da controdeduzioni)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/10/2023 la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9H03B100393-2023 con il quale l'AdE di Brescia aveva determinato, per l'anno 2017, le seguenti maggiori imposte: IRES per €. 155,212,00; IRAP per €. 25.534,00; IVA per €. 210.790 per un ammontare complessivo di €. 301.536,00.
Il provvedimento traeva origine da una verifica fiscale nei confronti della ricorrente, esercente attività nel settore rallistico, iniziata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Grumello del Monte il 12 ottobre 2020, nel corso della quale erano stati acquisiti documenti e atti confluiti nel PVC del 28 novembre 2022.
Da tale verbale era emerso che la contribuente aveva annotato per l'anno 2017 un rilevante numero di fatture emesse da società successivamente qualificate come "cartiere", prive di effettiva struttura imprenditoriale, nonché ulteriori fatture emesse da società interposte, entrambe riconducibili – direttamente o indirettamente – all'area gestionale del legale rappresentante della Ricorrente_1 rappresentante_1.
Nel ricorso la ricorrente ha sostenuto: (1) l'illegittimità dell'avviso poiché fondato su indagini penali avviate nel 2018, ritenute successive al periodo d'imposta 2017; (2) la carenza di motivazione circa l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni contestate, affermando che l'Ufficio avrebbe omesso di ricostruire la concreta realtà operativa delle società fornitrici;
(3) l'effettività delle operazioni, comprovata – a suo dire– da fatture, pagamenti, DDT, DURC e documentazione relativa alle gare.
Si è costiuita in giudizio l'A. d E. contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle proprie controdeduzioni, l'Ufficio ha dettagliatamente ricostruito i cicli di fatturazione diretta e indiretta esistente tra Ricorrente_1 e le società cartiere, evidenziando come queste ultime: (a) non avessero mai presentato dichiarazioni fiscali;
(b) non disponessero di locali, mezzi, attrezzature, personale o beni strumentali;
(c) non avessero effettuato acquisti coerenti con i beni e servizi successivamente fatturati;
(d) fossero amministrate da prestanome privi di capacità economica;
(e) avessero durata estremamente breve, spesso erano state chiuse con successivo fallimento;
(f) costituissero pertanto meri centri di emissione di fatture fittizie. Tale quadro era ulteriormente confermato dal procedimento penale n. 6536/2018, ove le medesime società risultavano coinvolte in frodi fiscali di larga portata.
All'udienza del 24/11/2025, sulle conclusioni contenute nei rispettivi atti, la causa è stata preliminarmente trattenuta in riserva, sciolta il 6 febbraio 2026 con la presente assunta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.
In ordine alla prima contestazione della ricorrente, vale a dire l'impossibilità dell'Ufficio di avvalersi delle indagini del processo penale n. RG 6536/2018, in quanto iscritto nell'anno successivo, se ne evidenzia l'inconferenza e l'irrilevanza in quanto: 1) vale a tutti gli effetti l'autonomia del processo tributario (da ultimo Cass. n. 3800/2025) rispetto a quello penale secondo il noto principio del doppio binario, che nel nostro caso ha portato, per inciso, anche all'emissione di ordinanze di custodia cautelare e misure cautelari avverso Nominativo_1 e Nominativo_2
considerati "veri domini delle attività illecite". Il suddeto principio non è stato scalfito dal nuovo art. 21 bis D. Lgsl 74/2000, che estende l'efficacia della sentenza penale al procedimento tributario solo ai casi di assoluzione con formula piena sui medesimi fatti;
2) premesso che le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di progetti illeciti finalizzati a fornire, attraverso lo sfruttamento e la gestione di fatto di numerose società, la fatturazione di operazioni inesistenti per ingentissimi importi, nel PVC si legge testualmente che: "In funzione dei progetti illeciti si sono succedute tra le altre, dal 2015 al 2019, le seguenti società "Società_2 srl, Società_3 srl, ............ Società_4 srl.", vale a dire proprio le società coinvolte nella presente vicenda (pag. 8 penultimo cpv).
Da ciò deriva l'infondatezza dell'argomento riguardante l'anno di iscrizione a ruolo del processo penale
(2018), successivo a quello di accertamento in oggetto (2017), che concerne evidentemente fatti avvenuti in precedenza, come di norma.
Tanto premesso, occorre preliminarmente distinguere le due diverse tipologie di operazioni fittizie effettuate dalla Ricorrente_1 srl, così come accertate dalla Guardia di Finanza nel PVC del 28 novembre 2022, puntualmente descritte nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
OPERAZIONI DIRETTE
1) Oggettivamente inesistenti: riguardano le fatture relative all'anno 2017, emesse da Società_3 S.r.l. e Società_2 S.r.l., risultate prive di ogni riscontro sostanziale: a) per mancanza di qualunque organizzazione imprenditoriale e logistica;
b) per assenza di operatività reale;
c) per mancanza di acquisti di merce a monte;
d) per mancanza di dipendenti;
e) per assenza di beni strumentali.
L'Ufficio ha dimostrato che tali società non avevano alcuna capacità di erogare i beni/servizi fatturati e la contribuente non ha fornito alcuna prova contraria idonea, tale non essendo la mera regolarità formale della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1.
2) Soggettivamente inesistenti: prestazioni di servizi, fatture emesse dalla Società_4 per grafica, video, fotografia e sponsorizzazioni.
Dalla documentazione prodotta, si evince che i servizi erano stati materialmente eseguiti da soggetti diversi, mentre Società_4 fungeva da interposta: tale società risultava infatti priva di ogni struttura, mezzi, capacità tecnica, non aveva mai presentato bilanci, non era intestataria di utenze, aveva sede nello stesso indirizzo di di Società_3 srl e sede effettiva in Villolgo dove era stata rinvenuta gran parte della docuimentaziomne contabile negli uffici di Nominativo_3 e Nominativo_4, professionisti che avevano curato gli aspetti fiscali e amministrativi delle cartiere. Tale società era formalmente amministrata dal prestanome Nominativo_5 che era stato amministratore anche della soc. Società_2 srl, aveva avuto formalmente due dipendenti (Nominativo_10 e Nominativo_11,) risultati in realtà completamente estranei alle dinamiche aziendali (v. PVC pag. 14); aveva avuto breve durata di circa due anni ed era stata chiusa con una dichiarazione di fallimento;
essa era finalizzata esclusivamente a fatturare servizi in realtà prodotti da altri soggetti riconducibili alla filiera delle cartiere.
OPERAZIONI INDIRETTE
Oggettivamente inesistenti 1) Le stesse cartiere sopra indicate emettevano fatture sulla Ricorrente_1 attraverso società interposte quali Società_5 S.r.l., società_7 S.a.s. e società_8 queste ultime, riconducibili all'area gestionale del l. r. rappresentante_1, risultavano anch'esse prive di struttura, dipendenti, mezzi, operando come meri veicoli di transito documentale.
2) Soggettivamente inesistenti (prestazioni di servizi)
L'attività di servizi promozionali e multimediali inerenti l'attività di ralling veniva eseguita da strutture riconducibili al circuito del l. r. rappresentante_1, ma fatturata da interposte società quali Società_5 e società_8. La ricostruzione dell'Ufficio evidenzia l'assenza di reali negoziazioni commerciali, la serialità dei documenti e l'identità grafica delle e-mail.
Conoscenza della natura fittizia delle società fornitrici (dirette ed indirette) da parte del Perico.
Dalle dichiarazioni rese nel PVC, Società_1 afferma di conoscere personalmente Nominativo_7 Nominativo_8 (Società_6), Nominativo_9 (Società_3), Nominativo_5 (Società_2) e altri soggetti poi risultati amministratori di fatto delle cartiere. La conoscenza diretta dei referenti, insieme alla documentazione prodotta cui si è sopra accennato (mail identiche per grafica e contenuto;
DDT privi di dati essenziale, redatti con la medesima scrittura;
mancanza di ogni trattativa preliminare e chiarimento relative agli ordini), rafforza la presunzione che il legale rappresentante fosse pienamente consapevole o dovesse esserlo- quale operatore esperto del settore- dell'artificiosità dei rapporti fatturativi. Tale conclusione è coerente con la presenza di società interposte amministrate da soggetti della sua stessa area societaria e con la contiguità logistica e gestionale riscontrata.
Nè alcun rilievo possono avere i documenti contabili che appaiono formalmente corretti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito infatti che la qualificazione di un fornitore come cartiera costituisce un grave indizio di inesistenza delle operazioni. In tali casi, la regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della contabilità non è idonea a provare la realtà dell'operazione, poiché tali elementi sono spesso parte integrante del meccanismo fraudolento.
"In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia". (Cass. ord. n. 10336/2025).
Alla luce della ricostruzione dettagliata fornita dall'Ufficio, coerente e suffragata da riscontri documentali e investigativi, la contribuente non ha dimostrato l'effettività delle operazioni contestate, né ha offerto elementi idonei a superare gli indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia delle fornitrici e delle interposte società. Tantomeno, per la loro assoluta genericità, possono essere considerate prove idonee le foto aeree prodotte dalla ricorrente, relative alla zona industriale dove asseritamente avrebbero operato le cartiere. Ciò costituisce prova più che sufficiente a ritenere l'avviso impugnato pienamente legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. T9H03B100393/2023 relativo all'anno 2017; conferma le riprese ai fini IRES, IRAP e IVA;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7500,00, oltre rimborso forfetario
15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del [data].
Il Presidente estensoreDott.ssa Marina Marchetti
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente e Relatore
BONAMARTINI CESARE, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 850/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100393 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da ricorso) Resistente/Appellato: (come da controdeduzioni)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/10/2023 la società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9H03B100393-2023 con il quale l'AdE di Brescia aveva determinato, per l'anno 2017, le seguenti maggiori imposte: IRES per €. 155,212,00; IRAP per €. 25.534,00; IVA per €. 210.790 per un ammontare complessivo di €. 301.536,00.
Il provvedimento traeva origine da una verifica fiscale nei confronti della ricorrente, esercente attività nel settore rallistico, iniziata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Grumello del Monte il 12 ottobre 2020, nel corso della quale erano stati acquisiti documenti e atti confluiti nel PVC del 28 novembre 2022.
Da tale verbale era emerso che la contribuente aveva annotato per l'anno 2017 un rilevante numero di fatture emesse da società successivamente qualificate come "cartiere", prive di effettiva struttura imprenditoriale, nonché ulteriori fatture emesse da società interposte, entrambe riconducibili – direttamente o indirettamente – all'area gestionale del legale rappresentante della Ricorrente_1 rappresentante_1.
Nel ricorso la ricorrente ha sostenuto: (1) l'illegittimità dell'avviso poiché fondato su indagini penali avviate nel 2018, ritenute successive al periodo d'imposta 2017; (2) la carenza di motivazione circa l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni contestate, affermando che l'Ufficio avrebbe omesso di ricostruire la concreta realtà operativa delle società fornitrici;
(3) l'effettività delle operazioni, comprovata – a suo dire– da fatture, pagamenti, DDT, DURC e documentazione relativa alle gare.
Si è costiuita in giudizio l'A. d E. contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle proprie controdeduzioni, l'Ufficio ha dettagliatamente ricostruito i cicli di fatturazione diretta e indiretta esistente tra Ricorrente_1 e le società cartiere, evidenziando come queste ultime: (a) non avessero mai presentato dichiarazioni fiscali;
(b) non disponessero di locali, mezzi, attrezzature, personale o beni strumentali;
(c) non avessero effettuato acquisti coerenti con i beni e servizi successivamente fatturati;
(d) fossero amministrate da prestanome privi di capacità economica;
(e) avessero durata estremamente breve, spesso erano state chiuse con successivo fallimento;
(f) costituissero pertanto meri centri di emissione di fatture fittizie. Tale quadro era ulteriormente confermato dal procedimento penale n. 6536/2018, ove le medesime società risultavano coinvolte in frodi fiscali di larga portata.
All'udienza del 24/11/2025, sulle conclusioni contenute nei rispettivi atti, la causa è stata preliminarmente trattenuta in riserva, sciolta il 6 febbraio 2026 con la presente assunta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.
In ordine alla prima contestazione della ricorrente, vale a dire l'impossibilità dell'Ufficio di avvalersi delle indagini del processo penale n. RG 6536/2018, in quanto iscritto nell'anno successivo, se ne evidenzia l'inconferenza e l'irrilevanza in quanto: 1) vale a tutti gli effetti l'autonomia del processo tributario (da ultimo Cass. n. 3800/2025) rispetto a quello penale secondo il noto principio del doppio binario, che nel nostro caso ha portato, per inciso, anche all'emissione di ordinanze di custodia cautelare e misure cautelari avverso Nominativo_1 e Nominativo_2
considerati "veri domini delle attività illecite". Il suddeto principio non è stato scalfito dal nuovo art. 21 bis D. Lgsl 74/2000, che estende l'efficacia della sentenza penale al procedimento tributario solo ai casi di assoluzione con formula piena sui medesimi fatti;
2) premesso che le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di progetti illeciti finalizzati a fornire, attraverso lo sfruttamento e la gestione di fatto di numerose società, la fatturazione di operazioni inesistenti per ingentissimi importi, nel PVC si legge testualmente che: "In funzione dei progetti illeciti si sono succedute tra le altre, dal 2015 al 2019, le seguenti società "Società_2 srl, Società_3 srl, ............ Società_4 srl.", vale a dire proprio le società coinvolte nella presente vicenda (pag. 8 penultimo cpv).
Da ciò deriva l'infondatezza dell'argomento riguardante l'anno di iscrizione a ruolo del processo penale
(2018), successivo a quello di accertamento in oggetto (2017), che concerne evidentemente fatti avvenuti in precedenza, come di norma.
Tanto premesso, occorre preliminarmente distinguere le due diverse tipologie di operazioni fittizie effettuate dalla Ricorrente_1 srl, così come accertate dalla Guardia di Finanza nel PVC del 28 novembre 2022, puntualmente descritte nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
OPERAZIONI DIRETTE
1) Oggettivamente inesistenti: riguardano le fatture relative all'anno 2017, emesse da Società_3 S.r.l. e Società_2 S.r.l., risultate prive di ogni riscontro sostanziale: a) per mancanza di qualunque organizzazione imprenditoriale e logistica;
b) per assenza di operatività reale;
c) per mancanza di acquisti di merce a monte;
d) per mancanza di dipendenti;
e) per assenza di beni strumentali.
L'Ufficio ha dimostrato che tali società non avevano alcuna capacità di erogare i beni/servizi fatturati e la contribuente non ha fornito alcuna prova contraria idonea, tale non essendo la mera regolarità formale della documentazione prodotta dalla Ricorrente_1.
2) Soggettivamente inesistenti: prestazioni di servizi, fatture emesse dalla Società_4 per grafica, video, fotografia e sponsorizzazioni.
Dalla documentazione prodotta, si evince che i servizi erano stati materialmente eseguiti da soggetti diversi, mentre Società_4 fungeva da interposta: tale società risultava infatti priva di ogni struttura, mezzi, capacità tecnica, non aveva mai presentato bilanci, non era intestataria di utenze, aveva sede nello stesso indirizzo di di Società_3 srl e sede effettiva in Villolgo dove era stata rinvenuta gran parte della docuimentaziomne contabile negli uffici di Nominativo_3 e Nominativo_4, professionisti che avevano curato gli aspetti fiscali e amministrativi delle cartiere. Tale società era formalmente amministrata dal prestanome Nominativo_5 che era stato amministratore anche della soc. Società_2 srl, aveva avuto formalmente due dipendenti (Nominativo_10 e Nominativo_11,) risultati in realtà completamente estranei alle dinamiche aziendali (v. PVC pag. 14); aveva avuto breve durata di circa due anni ed era stata chiusa con una dichiarazione di fallimento;
essa era finalizzata esclusivamente a fatturare servizi in realtà prodotti da altri soggetti riconducibili alla filiera delle cartiere.
OPERAZIONI INDIRETTE
Oggettivamente inesistenti 1) Le stesse cartiere sopra indicate emettevano fatture sulla Ricorrente_1 attraverso società interposte quali Società_5 S.r.l., società_7 S.a.s. e società_8 queste ultime, riconducibili all'area gestionale del l. r. rappresentante_1, risultavano anch'esse prive di struttura, dipendenti, mezzi, operando come meri veicoli di transito documentale.
2) Soggettivamente inesistenti (prestazioni di servizi)
L'attività di servizi promozionali e multimediali inerenti l'attività di ralling veniva eseguita da strutture riconducibili al circuito del l. r. rappresentante_1, ma fatturata da interposte società quali Società_5 e società_8. La ricostruzione dell'Ufficio evidenzia l'assenza di reali negoziazioni commerciali, la serialità dei documenti e l'identità grafica delle e-mail.
Conoscenza della natura fittizia delle società fornitrici (dirette ed indirette) da parte del Perico.
Dalle dichiarazioni rese nel PVC, Società_1 afferma di conoscere personalmente Nominativo_7 Nominativo_8 (Società_6), Nominativo_9 (Società_3), Nominativo_5 (Società_2) e altri soggetti poi risultati amministratori di fatto delle cartiere. La conoscenza diretta dei referenti, insieme alla documentazione prodotta cui si è sopra accennato (mail identiche per grafica e contenuto;
DDT privi di dati essenziale, redatti con la medesima scrittura;
mancanza di ogni trattativa preliminare e chiarimento relative agli ordini), rafforza la presunzione che il legale rappresentante fosse pienamente consapevole o dovesse esserlo- quale operatore esperto del settore- dell'artificiosità dei rapporti fatturativi. Tale conclusione è coerente con la presenza di società interposte amministrate da soggetti della sua stessa area societaria e con la contiguità logistica e gestionale riscontrata.
Nè alcun rilievo possono avere i documenti contabili che appaiono formalmente corretti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito infatti che la qualificazione di un fornitore come cartiera costituisce un grave indizio di inesistenza delle operazioni. In tali casi, la regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della contabilità non è idonea a provare la realtà dell'operazione, poiché tali elementi sono spesso parte integrante del meccanismo fraudolento.
"In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia". (Cass. ord. n. 10336/2025).
Alla luce della ricostruzione dettagliata fornita dall'Ufficio, coerente e suffragata da riscontri documentali e investigativi, la contribuente non ha dimostrato l'effettività delle operazioni contestate, né ha offerto elementi idonei a superare gli indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia delle fornitrici e delle interposte società. Tantomeno, per la loro assoluta genericità, possono essere considerate prove idonee le foto aeree prodotte dalla ricorrente, relative alla zona industriale dove asseritamente avrebbero operato le cartiere. Ciò costituisce prova più che sufficiente a ritenere l'avviso impugnato pienamente legittimo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. T9H03B100393/2023 relativo all'anno 2017; conferma le riprese ai fini IRES, IRAP e IVA;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7500,00, oltre rimborso forfetario
15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del [data].
Il Presidente estensoreDott.ssa Marina Marchetti