Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4226
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito dell’attività integrativa di indagine

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché il riconoscimento dei beni era già indicato nella sentenza di primo grado, rendendo la difesa pienamente nelle condizioni di sollevare la questione in appello. Inoltre, la legge non prevede la notifica di tale attività integrativa, essendo sufficiente il deposito, e il fascicolo era a disposizione delle parti prima della richiesta di giudizio abbreviato. Infine, la difesa non ha operato la prova di resistenza.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della disciplina della continuazione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato e tendente a richiedere una nuova valutazione di merito, in quanto reiterava argomenti già respinti in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4226
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo