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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1526/2019 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1526 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS) alla via Isonzo n. 63, presso lo studio dell'avv. Mariateresa BONOFIGLIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso durante il Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'avv. Simona BARBERIO;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 572/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in data 30.4.2019 e depositata il successivo 6.5.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 24.6.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi il Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la opponendosi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 315/2017, al fine di ottenere la revoca dello stesso, oltre che: l'accertamento e la dichiarazione che nei finanziamenti oggetto di causa erano stati concordati e corrisposti interessi usurari, con conseguente condanna della società convenuta alla ripetizione della somma di € 2
1.673,00; l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto dare/avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in suo favore;
l'accertamento e la dichiarazione della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1337,
1336 e 1375 c.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patiti;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava l'opposizione, infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto, con integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 572/2019, oggetto del presente gravame, revocava il decreto ingiuntivo n. 315/2017 emesso dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme e condannava l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 2.068,94, oltre interessi, con spese di lite compensate e spese di c.t.u. poste a carico di entrambe le parti in solido fra loro.
1.1 Avverso la sentenza citata, la proponeva appello, Parte_1 deducendo: l'erroneità del provvedimento impugnato, per essere la decisione del Giudice di primo grado fondata esclusivamente sulle risultanze dell'espletata c.t.u. - errata nella
“metodologia di calcolo” -; l'errata e/o omessa motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e degli atti di causa;
l'errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 315/2017, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva e, alla prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Successivamente, con provvedimento del 7.4.2021, rilevato che dalla consultazione del fascicolo telematico non risultava la prova della regolare notifica del ricorso alla controparte, il
Giudie invitava l'appellante alla relativa produzione in giudizio.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 24.2.2022, la parte appellante provvedeva al deposito del messaggio PEC contenete la notificazione dell'atto di appello in formato “eml”, mentre depositava le relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf”.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere scrutinata la questione relativa all'ammissibilità 3
dell'impugnazione, perché da sola idonea alla definizione del giudizio.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 8.10.2019 e, successivamente, iscritto a ruolo tramite deposito in forma cartacea.
Nel corso della prima udienza il Giudice - diversamente personificato – dichiarava erroneamente la contumacia della parte appellata e successivamente - con provvedimento del
7.4.2021 - rilevato che nel fascicolo telematico non era presente la documentazione relativa alla prova della regolare notifica dell'atto di appello nei confronti dell'appellato, invitava l'appellante alla relativa produzione in giudizio.
Tuttavia, la – come anzidetto - provvedeva al deposito del Parte_1 messaggio PEC contenete la notificazione dell'atto di appello in formato “eml”, mentre depositava le relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf”, provvedendo ad attestare la conformità dei documenti depositati agli originali analogici presenti nel fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, come oramai statuito da costante giurisprudenza le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta notificazione, devono essere prodotte nel loro formato originale - “eml” o
“msg” - e non come semplici riproduzioni in formato “pdf”, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto.
In particolare, la Cassazione, con l'ordinanza n. 16189 del 8 giugno 2023, ha fissato i principi fondamentali in materia di notificazione a mezzo PEC;
il principio cardine affermato è che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'articolo 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo
11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato 4
il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.”.
Sulla scorta del principio appena enunciato, la notificazione dell'atto introduttivo del presente gravame deve essere considerata nulla, mancando il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” e non avendo l'appellante sanato il vizio neppure su invito del Giudice;
le stesse, difatti, sono state prodotto solo in formato “pdf”, sia al momento dell'iscrizione a ruolo che successivamente, col deposito delle note di trattazione scritta del
24.2.2022.
Peraltro, l'appellante non ha indicato eventuali cause di impossibilità a procedere al deposito con modalità telematiche, non fornendo neppure attestazione di conformità della copia fornita su supporto analogico ai documenti informatici;
l'unica attestazione versata in atti (v. attestazione allegata alle note di trattazione scritta del 24.2.2024) riguarda, difatti, la conformità dei documenti depositati sul fascicolo telematico agli originali analogici presenti nel fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso concreto, non risultano neppure emerse circostanze da cui desumere che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia e stante la contumacia dell'appellato, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord.
n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara l'impugnazione inammissibile;
2) compensa interamente tar le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
5
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 26.9.2025
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo
n. 1526/2019 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1526 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS) alla via Isonzo n. 63, presso lo studio dell'avv. Mariateresa BONOFIGLIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso durante il Controparte_1 C.F._1 giudizio di primo grado dall'avv. Simona BARBERIO;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 572/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in data 30.4.2019 e depositata il successivo 6.5.2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 24.6.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi il Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la opponendosi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 315/2017, al fine di ottenere la revoca dello stesso, oltre che: l'accertamento e la dichiarazione che nei finanziamenti oggetto di causa erano stati concordati e corrisposti interessi usurari, con conseguente condanna della società convenuta alla ripetizione della somma di € 2
1.673,00; l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto dare/avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in suo favore;
l'accertamento e la dichiarazione della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1337,
1336 e 1375 c.c., con conseguente condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patiti;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava l'opposizione, infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto, con integrale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 572/2019, oggetto del presente gravame, revocava il decreto ingiuntivo n. 315/2017 emesso dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme e condannava l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 2.068,94, oltre interessi, con spese di lite compensate e spese di c.t.u. poste a carico di entrambe le parti in solido fra loro.
1.1 Avverso la sentenza citata, la proponeva appello, Parte_1 deducendo: l'erroneità del provvedimento impugnato, per essere la decisione del Giudice di primo grado fondata esclusivamente sulle risultanze dell'espletata c.t.u. - errata nella
“metodologia di calcolo” -; l'errata e/o omessa motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e degli atti di causa;
l'errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva, dunque, la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 315/2017, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva e, alla prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Successivamente, con provvedimento del 7.4.2021, rilevato che dalla consultazione del fascicolo telematico non risultava la prova della regolare notifica del ricorso alla controparte, il
Giudie invitava l'appellante alla relativa produzione in giudizio.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 24.2.2022, la parte appellante provvedeva al deposito del messaggio PEC contenete la notificazione dell'atto di appello in formato “eml”, mentre depositava le relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf”.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere scrutinata la questione relativa all'ammissibilità 3
dell'impugnazione, perché da sola idonea alla definizione del giudizio.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 8.10.2019 e, successivamente, iscritto a ruolo tramite deposito in forma cartacea.
Nel corso della prima udienza il Giudice - diversamente personificato – dichiarava erroneamente la contumacia della parte appellata e successivamente - con provvedimento del
7.4.2021 - rilevato che nel fascicolo telematico non era presente la documentazione relativa alla prova della regolare notifica dell'atto di appello nei confronti dell'appellato, invitava l'appellante alla relativa produzione in giudizio.
Tuttavia, la – come anzidetto - provvedeva al deposito del Parte_1 messaggio PEC contenete la notificazione dell'atto di appello in formato “eml”, mentre depositava le relative ricevute di accettazione e consegna in formato “pdf”, provvedendo ad attestare la conformità dei documenti depositati agli originali analogici presenti nel fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, come oramai statuito da costante giurisprudenza le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta notificazione, devono essere prodotte nel loro formato originale - “eml” o
“msg” - e non come semplici riproduzioni in formato “pdf”, in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto.
In particolare, la Cassazione, con l'ordinanza n. 16189 del 8 giugno 2023, ha fissato i principi fondamentali in materia di notificazione a mezzo PEC;
il principio cardine affermato è che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, articoli 3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'articolo 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo
11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato 4
il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.”.
Sulla scorta del principio appena enunciato, la notificazione dell'atto introduttivo del presente gravame deve essere considerata nulla, mancando il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” e non avendo l'appellante sanato il vizio neppure su invito del Giudice;
le stesse, difatti, sono state prodotto solo in formato “pdf”, sia al momento dell'iscrizione a ruolo che successivamente, col deposito delle note di trattazione scritta del
24.2.2022.
Peraltro, l'appellante non ha indicato eventuali cause di impossibilità a procedere al deposito con modalità telematiche, non fornendo neppure attestazione di conformità della copia fornita su supporto analogico ai documenti informatici;
l'unica attestazione versata in atti (v. attestazione allegata alle note di trattazione scritta del 24.2.2024) riguarda, difatti, la conformità dei documenti depositati sul fascicolo telematico agli originali analogici presenti nel fascicolo di parte depositato in forma cartacea all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso concreto, non risultano neppure emerse circostanze da cui desumere che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia e stante la contumacia dell'appellato, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord.
n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara l'impugnazione inammissibile;
2) compensa interamente tar le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
5
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 26.9.2025
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo