Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 12
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Determinazione valore della lite senza considerare le sanzioni

    L'Amministrazione ha annullato in autotutela l'atto impositivo, venendo meno l'oggetto del contendere. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 12
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo