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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1285/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U652022000188251A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del procedimento in esame è l'invito al pagamento di un contributo unificato tributario (CUT) del
2022 meglio individuato sopra. In sostanza, l'Anninistrazione ritiene che il CUT vada quantificato considerando l'irrogazione della sanzione atto autonomo rispetto all'accertamento dell'omesso versamento.
Di diverso avviso il contribuente che impugnava l'atto impositivo davanti alla CGT di Firenze. Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, con conseguente proposizione di appello da parte del contribuente, il quale rilevava come l'adita CGT si fosse pronunciata sulla tematica del CUT nelle ipotesi di atti congiunti o complessi, mentre il ricorso si limitava a chiedere che, nella determinazione del valore della lite, non si tenesse conto dell'entità delle sanzioni. Concludeva quindi per la nullità dell'accertamento. L'Ufficio, costituitosi, evidenziava nelle controdeduzioni come, essendo l'orientameto giurisprudenziale orientato in senso difforme rispetto alla prassi seguita dall'Amministrazione, si era provveduto ad annullare in autotutela l'invito e si chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si ricava agevolmente dalla pur sintetica ricostruzione delle vicende processuali appena riassunte,
l'atto oggetto del contenzioso risulta annullato dalla Amministrazione, sicché viene a mancare l'oggetto del procedimento. Non essendovi controindicazioni di alcun genere, la Corte dunque non può che prendere atto della cessata materia del contendere e dichiarare conseguentemente estinto il giudizio. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Amministrazione alle spese di giudizio nei termini di seguito indicati.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ragione della soccombenza virtuale condanna l'amministrazione alle spese che liquida in euro 250 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1285/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U652022000188251A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del procedimento in esame è l'invito al pagamento di un contributo unificato tributario (CUT) del
2022 meglio individuato sopra. In sostanza, l'Anninistrazione ritiene che il CUT vada quantificato considerando l'irrogazione della sanzione atto autonomo rispetto all'accertamento dell'omesso versamento.
Di diverso avviso il contribuente che impugnava l'atto impositivo davanti alla CGT di Firenze. Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, con conseguente proposizione di appello da parte del contribuente, il quale rilevava come l'adita CGT si fosse pronunciata sulla tematica del CUT nelle ipotesi di atti congiunti o complessi, mentre il ricorso si limitava a chiedere che, nella determinazione del valore della lite, non si tenesse conto dell'entità delle sanzioni. Concludeva quindi per la nullità dell'accertamento. L'Ufficio, costituitosi, evidenziava nelle controdeduzioni come, essendo l'orientameto giurisprudenziale orientato in senso difforme rispetto alla prassi seguita dall'Amministrazione, si era provveduto ad annullare in autotutela l'invito e si chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si ricava agevolmente dalla pur sintetica ricostruzione delle vicende processuali appena riassunte,
l'atto oggetto del contenzioso risulta annullato dalla Amministrazione, sicché viene a mancare l'oggetto del procedimento. Non essendovi controindicazioni di alcun genere, la Corte dunque non può che prendere atto della cessata materia del contendere e dichiarare conseguentemente estinto il giudizio. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Amministrazione alle spese di giudizio nei termini di seguito indicati.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ragione della soccombenza virtuale condanna l'amministrazione alle spese che liquida in euro 250 oltre accessori di legge.