CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2024, n. 41566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41566 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD ND HE nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
lette le conclusioni del PG Sabrina Passafiume che chiedeva l'annullament dell'impugnata ordinanza Penale Sent. Sez. 1 Num. 41566 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di. DI LE OR e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonella Pasqualone, articolando un unico motivo di doglianza. 2.1 II ricorrente lamentava la violazione di legge con riferimento all'art. 47 L. 354/1975, nonché il vizio di motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente rilevava come il Tribunale, pur partendo da premesse positive, quali l'assenza di precedenti e di carichi pendenti, il regolare inserimento del DI nel tessuto familiare e sociale e la sua estraneità a logiche delinquenziali, la regolarità della sua condotta e la frequentazione delle attività culturali, nonché l'assenza di altre infrazioni, l'esistenza di un domicilio e l'offerta di lavoro, avesse rigettato l'istanza di affidamento in prova. Rilevava il ricorrente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale che ha ritenuto che DI svolgesse attività di barista presso il locale della zia anche nel momento in cui commetteva il reato, mentre dalla documentazione prodotta emergeva che mai aveva svolto tale attività in precedenza. Tale travisamento dei fatti, operato dal Tribunale di sorveglianza, avrebbe avuto l'effetto di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, stante l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nell'informativa dei Carabinieri della stazione di Velletri sarebbe emerso che non risultavano agli atti collegamenti del DI con eventuali organizzazioni criminali e con pregiudicati. Da ultimo il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare quanto contenuto nella relazione di sintesi redatta nel carcere di Velletri, ove si dava atto del pentimento del DI per avere frequentato cattive compagnie che lo avevano coinvolto nel fatto reato. Rilevava il ricorrente come presupposto per la concessione della misura alternativa fosse non già una completa revisione critica del proprio passato, bensì che tale processo sia almeno stato avviato. In tesi difensiva l'impugnato provvedimento non avrebbe valutato tutti gli aspetti rilevanti al fine di formulare un giudizio prognostico circa la efficacia risocializzante della misura alternativa invocata;
in particolare, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su premesse errate, quali la mancanza di ammissione di responsabilità, che non è dato richiesto e non avrebbe dato il necessario rilievo 1 all'inizio del percorso di revisione critica del proprio passato, insito nel fatto di avere riconosciuto di avere frequentato cattive compagnie. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione al perché l'assenza di revisione critica del DI circa il proprio passato sarebbe di ostacolo alla sua risocializzazione. Il Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiunne concludeva per l'accoglimento del ricorso con correlativo annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154- 01). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 Rv. 277924)._ Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta. (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 Rv. 2858551 - 011F Se, da un lato, è certo che l'ammissione di responsabilità non può essere ritenuta presupposto indefettibile per la concessione della misura, dall'altro la valutazione della condotta successiva al fatto è elemento importante per ponderare la possibilità di reinserimento sociale. Il provvedimento impugnato - che recepisce i risultati dell'osservazione della equipe che suggerisce di proseguire l'osservanza del DI in ambiente intramurario, non avendo egli dimostrato di avere le risorse per intraprendere un percorso restitutorio su via autonoma - non fonda il rigetto semplicemente sulla mancata ammissione di responsabilità, ma esprime una valutazione più complessa, in cui il modo di rapportarsi al fatto commesso, la deresponsabilizzazione e il riconoscimento solo di essere stato sviato dalle cattive 2 ÙA compagnie, in uno con l'accento posto sulla pregressa condotta di vita regolare, sono sintomi di una totale non comprensione del disvalore del fatto, e impediscono di fatto anche solo l'inizio di un processo di revisione critica, di recupero sociale, ovvero di prevenzione del pericolo di recidiva. Ciò che infatti il DI ha ammesso è solo la frequentazione di cattive compagnie che egli ritiene responsabili di quanto accaduto;
quindi, di fatto nessun vero processo di revisione critica è stato iniziato. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza è estremamente accurata e ricomprende tutti gli aspetti rilevanti, quali l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, l'occasionalità del reato, l'inserimento in un tessuto sociale a familiare di riferimento, da un lato, e, dall'altro, l'assenza di revisione critica che ha fatto concludere l'equipe interna per una prognosi intramuraria. Circa, poi, il lamentato travisamento dei fatti con riferimento al fatto che DI svolgesse già attività lavorativa presso la zia nel periodo in cui commise il reato, si osserva che non ha avuto alcun rilievo significativo ai fini del rigetto della misura. 2. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG Sabrina Passafiume che chiedeva l'annullament dell'impugnata ordinanza Penale Sent. Sez. 1 Num. 41566 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di. DI LE OR e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonella Pasqualone, articolando un unico motivo di doglianza. 2.1 II ricorrente lamentava la violazione di legge con riferimento all'art. 47 L. 354/1975, nonché il vizio di motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente rilevava come il Tribunale, pur partendo da premesse positive, quali l'assenza di precedenti e di carichi pendenti, il regolare inserimento del DI nel tessuto familiare e sociale e la sua estraneità a logiche delinquenziali, la regolarità della sua condotta e la frequentazione delle attività culturali, nonché l'assenza di altre infrazioni, l'esistenza di un domicilio e l'offerta di lavoro, avesse rigettato l'istanza di affidamento in prova. Rilevava il ricorrente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale che ha ritenuto che DI svolgesse attività di barista presso il locale della zia anche nel momento in cui commetteva il reato, mentre dalla documentazione prodotta emergeva che mai aveva svolto tale attività in precedenza. Tale travisamento dei fatti, operato dal Tribunale di sorveglianza, avrebbe avuto l'effetto di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, stante l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nell'informativa dei Carabinieri della stazione di Velletri sarebbe emerso che non risultavano agli atti collegamenti del DI con eventuali organizzazioni criminali e con pregiudicati. Da ultimo il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare quanto contenuto nella relazione di sintesi redatta nel carcere di Velletri, ove si dava atto del pentimento del DI per avere frequentato cattive compagnie che lo avevano coinvolto nel fatto reato. Rilevava il ricorrente come presupposto per la concessione della misura alternativa fosse non già una completa revisione critica del proprio passato, bensì che tale processo sia almeno stato avviato. In tesi difensiva l'impugnato provvedimento non avrebbe valutato tutti gli aspetti rilevanti al fine di formulare un giudizio prognostico circa la efficacia risocializzante della misura alternativa invocata;
in particolare, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su premesse errate, quali la mancanza di ammissione di responsabilità, che non è dato richiesto e non avrebbe dato il necessario rilievo 1 all'inizio del percorso di revisione critica del proprio passato, insito nel fatto di avere riconosciuto di avere frequentato cattive compagnie. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione al perché l'assenza di revisione critica del DI circa il proprio passato sarebbe di ostacolo alla sua risocializzazione. Il Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiunne concludeva per l'accoglimento del ricorso con correlativo annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154- 01). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 Rv. 277924)._ Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta. (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 Rv. 2858551 - 011F Se, da un lato, è certo che l'ammissione di responsabilità non può essere ritenuta presupposto indefettibile per la concessione della misura, dall'altro la valutazione della condotta successiva al fatto è elemento importante per ponderare la possibilità di reinserimento sociale. Il provvedimento impugnato - che recepisce i risultati dell'osservazione della equipe che suggerisce di proseguire l'osservanza del DI in ambiente intramurario, non avendo egli dimostrato di avere le risorse per intraprendere un percorso restitutorio su via autonoma - non fonda il rigetto semplicemente sulla mancata ammissione di responsabilità, ma esprime una valutazione più complessa, in cui il modo di rapportarsi al fatto commesso, la deresponsabilizzazione e il riconoscimento solo di essere stato sviato dalle cattive 2 ÙA compagnie, in uno con l'accento posto sulla pregressa condotta di vita regolare, sono sintomi di una totale non comprensione del disvalore del fatto, e impediscono di fatto anche solo l'inizio di un processo di revisione critica, di recupero sociale, ovvero di prevenzione del pericolo di recidiva. Ciò che infatti il DI ha ammesso è solo la frequentazione di cattive compagnie che egli ritiene responsabili di quanto accaduto;
quindi, di fatto nessun vero processo di revisione critica è stato iniziato. La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza è estremamente accurata e ricomprende tutti gli aspetti rilevanti, quali l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, l'occasionalità del reato, l'inserimento in un tessuto sociale a familiare di riferimento, da un lato, e, dall'altro, l'assenza di revisione critica che ha fatto concludere l'equipe interna per una prognosi intramuraria. Circa, poi, il lamentato travisamento dei fatti con riferimento al fatto che DI svolgesse già attività lavorativa presso la zia nel periodo in cui commise il reato, si osserva che non ha avuto alcun rilievo significativo ai fini del rigetto della misura. 2. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore