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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4090/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4090/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Silva Cortesi)
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] (avv. Silva Cortesi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
15/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 21.04.2012 a Ravenna, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 52, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) l'affido condiviso dei minori: e ad entrambi i genitori, che dovranno Persona_1 Persona_2 assumere di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2) che, la casa coniugale sita in LF (RA) via Fiorentini n.11, venga assegnata alla madre genitore collocatario dei figli minori. Il padre, , trasferirà Parte_1 Controparte_1 altrove la propria residenza e domicilio, asportando unicamente i propri effetti personali, entro la data che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi, anche se svolta in modalità cartolare;
3) che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre trascorra con i figli, fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al dopo cena;
4) che, i genitori divideranno tra loro, nel rispetto dell'alternanza annuale, tutte le giornate festive anche del periodo natalizio e pasquale;
5) che, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso del periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6) che il padre, , versi a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per Persona_1 Persona_2 ciascun figlio) il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
(si prenderà come riferimento il mese di ottobre di ogni anno con decorrenza da ottobre 2026). Oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, ivi comprese le spese per mensa e trasporto scolastico, rette, attrezzature e quant'altro necessario per gli sport praticati, gite scolastiche, centri estivi. Tali spese non necessiteranno di specifico accordo fra i genitori, ma dovranno essere rimborsate a semplice richiesta esibendo comprovante documentazione. Per quanto non specificatamente previsto si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
7) che, ordini alla ditta con sede in Lugo (RA) via Arginello n.1/6, P.IVA: Parte_2
02490460397 ( , quale datore di lavoro di , di versare Email_1 Controparte_1 mensilmente in maniera diretta, a favore di sul conto corrente che la stessa Parte_1 indicherà, una quota di stipendio, spettante al sig. , alla data di pagamento Controparte_1 dello stesso, per un importo corrispondente all'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) (di cui € 250,00 per ed € 250,00 CP_1 Persona_3
), oltre all'adeguamento ISTAT quanto e nella misura che verrà maturata, con Persona_4 specifica nella causale del bonifico bancario “mantenimento e con Per_1 Persona_4 indicazione del mese di riferimento”. Tale disposizione di pagamento diretto dovrà valere anche per tutti i futuri datori di lavoro, e si impegna ad attivarsi perché ciò accada, al Controparte_1 fine di garantire il preciso e puntuale adempimento all' obbligo di mantenimento dei figli.
8) che, e , fin dalla sottoscrizione del ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi, si impegnano a pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, mantenendo attivo il conto corrente cointestato, n.328926 presso la BCC Filiale di LF ove ogni mese ciascuno effettuerà il versamento di competenza, rispettando i termini di valuta, in modo che la rata mensile dell'importo di circa € 430,00
(quattrocentotrenta/00) venga regolarmente pagata. Tale conto corrente resterà attivo per permettere all' di accreditare lì, l'assegno unico e universale a sostegno della famiglia con figli CP_2
a carico, che il padre continuerà a percepire al 100%, ma autorizza fin da ora la madre, Parte_1 al prelievo dell'intera somma versata dall' In caso di inadempimento, da parte di
[...] CP_2
, dell'accordo relativo all'assegno unico e universale a sostegno della Controparte_1 famiglia con figli a carico, ed anche in caso di perdita di occupazione da parte di Controparte_1
la sig.ra sarà fin da ora e per allora, autorizzata a percepire direttamente
[...] Parte_1
e nella misura del 100% la somma relativa all'assegno unico per i figli, dopo aver inviato semplice contestazione della circostanza a , il quale, a seguito di tale comunicazione, Controparte_1 ora per allora presta il consenso affinché l'assegno di cui sopra, venga corrisposto direttamente ed integralmente a dall' Entro il mese di gennaio 2026, la carta di credito Parte_1 CP_2 collegata al conto corrente n. 102334836, cointestato, acceso presso filiale di Controparte_3
LF dovrà essere estinta unitamente al relativo conto corrente. I finanziamenti con IN e debiti vari contratti da in costanza di matrimonio, per esigenze personali, Controparte_1 entro novembre 2025, dovranno essere domiciliati presso un conto corrente intestato unicamente a
, ed in ogni caso, saranno onorati e pagati unicamente dallo stesso, che terrà Controparte_1 indenne da ogni esborso e spesa presente e futura. L'autovettura Renault Clio, Parte_1 targata FC853JZ resterà nella disponibilità di . L'autovettura Skoda Kamiq Controparte_1 targata GN568HX resterà nella disponibilità di ed allo scadere del piano Parte_1 finanziario (aprile 2026) le parti valuteranno come estinguere la relativa maxi rata, suddividendo al
50% ogni onere, spesa, ed anche in caso di permuta/acquisto di altra autovettura, da intestare anche solo ad una delle parti, il correlato finanziamento andrà sempre suddiviso al 50% fra Parte_1
e .
[...] Controparte_1
9) Le spese del presente atto sono interamente compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4090/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Silva Cortesi)
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] (avv. Silva Cortesi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
15/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 21.04.2012 a Ravenna, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 52, p. I, anno 2012;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) l'affido condiviso dei minori: e ad entrambi i genitori, che dovranno Persona_1 Persona_2 assumere di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2) che, la casa coniugale sita in LF (RA) via Fiorentini n.11, venga assegnata alla madre genitore collocatario dei figli minori. Il padre, , trasferirà Parte_1 Controparte_1 altrove la propria residenza e domicilio, asportando unicamente i propri effetti personali, entro la data che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi, anche se svolta in modalità cartolare;
3) che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre trascorra con i figli, fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al dopo cena;
4) che, i genitori divideranno tra loro, nel rispetto dell'alternanza annuale, tutte le giornate festive anche del periodo natalizio e pasquale;
5) che, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso del periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6) che il padre, , versi a a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per Persona_1 Persona_2 ciascun figlio) il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
(si prenderà come riferimento il mese di ottobre di ogni anno con decorrenza da ottobre 2026). Oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, ivi comprese le spese per mensa e trasporto scolastico, rette, attrezzature e quant'altro necessario per gli sport praticati, gite scolastiche, centri estivi. Tali spese non necessiteranno di specifico accordo fra i genitori, ma dovranno essere rimborsate a semplice richiesta esibendo comprovante documentazione. Per quanto non specificatamente previsto si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
7) che, ordini alla ditta con sede in Lugo (RA) via Arginello n.1/6, P.IVA: Parte_2
02490460397 ( , quale datore di lavoro di , di versare Email_1 Controparte_1 mensilmente in maniera diretta, a favore di sul conto corrente che la stessa Parte_1 indicherà, una quota di stipendio, spettante al sig. , alla data di pagamento Controparte_1 dello stesso, per un importo corrispondente all'assegno di mantenimento posto a carico di
[...]
, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) (di cui € 250,00 per ed € 250,00 CP_1 Persona_3
), oltre all'adeguamento ISTAT quanto e nella misura che verrà maturata, con Persona_4 specifica nella causale del bonifico bancario “mantenimento e con Per_1 Persona_4 indicazione del mese di riferimento”. Tale disposizione di pagamento diretto dovrà valere anche per tutti i futuri datori di lavoro, e si impegna ad attivarsi perché ciò accada, al Controparte_1 fine di garantire il preciso e puntuale adempimento all' obbligo di mantenimento dei figli.
8) che, e , fin dalla sottoscrizione del ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi, si impegnano a pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, mantenendo attivo il conto corrente cointestato, n.328926 presso la BCC Filiale di LF ove ogni mese ciascuno effettuerà il versamento di competenza, rispettando i termini di valuta, in modo che la rata mensile dell'importo di circa € 430,00
(quattrocentotrenta/00) venga regolarmente pagata. Tale conto corrente resterà attivo per permettere all' di accreditare lì, l'assegno unico e universale a sostegno della famiglia con figli CP_2
a carico, che il padre continuerà a percepire al 100%, ma autorizza fin da ora la madre, Parte_1 al prelievo dell'intera somma versata dall' In caso di inadempimento, da parte di
[...] CP_2
, dell'accordo relativo all'assegno unico e universale a sostegno della Controparte_1 famiglia con figli a carico, ed anche in caso di perdita di occupazione da parte di Controparte_1
la sig.ra sarà fin da ora e per allora, autorizzata a percepire direttamente
[...] Parte_1
e nella misura del 100% la somma relativa all'assegno unico per i figli, dopo aver inviato semplice contestazione della circostanza a , il quale, a seguito di tale comunicazione, Controparte_1 ora per allora presta il consenso affinché l'assegno di cui sopra, venga corrisposto direttamente ed integralmente a dall' Entro il mese di gennaio 2026, la carta di credito Parte_1 CP_2 collegata al conto corrente n. 102334836, cointestato, acceso presso filiale di Controparte_3
LF dovrà essere estinta unitamente al relativo conto corrente. I finanziamenti con IN e debiti vari contratti da in costanza di matrimonio, per esigenze personali, Controparte_1 entro novembre 2025, dovranno essere domiciliati presso un conto corrente intestato unicamente a
, ed in ogni caso, saranno onorati e pagati unicamente dallo stesso, che terrà Controparte_1 indenne da ogni esborso e spesa presente e futura. L'autovettura Renault Clio, Parte_1 targata FC853JZ resterà nella disponibilità di . L'autovettura Skoda Kamiq Controparte_1 targata GN568HX resterà nella disponibilità di ed allo scadere del piano Parte_1 finanziario (aprile 2026) le parti valuteranno come estinguere la relativa maxi rata, suddividendo al
50% ogni onere, spesa, ed anche in caso di permuta/acquisto di altra autovettura, da intestare anche solo ad una delle parti, il correlato finanziamento andrà sempre suddiviso al 50% fra Parte_1
e .
[...] Controparte_1
9) Le spese del presente atto sono interamente compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè