CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 40481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40481 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS DU nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FA TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio , (3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40481 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da RI HI per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze, accogliendola limitatamente ai delitti giudicati con due di esse e respingendo ogni ulteriore richiesta. Il Tribunale ha ritenuto uniti dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 09 ottobre 2006 e dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in data 09 maggio 2003, rideterminando la pena complessiva in quattro mesi di reclusione. Ha invece ritenuto non provato tale vincolo tra il delitto commesso nel giugno e luglio 1999, giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003, quello analogo commesso dal dicembre 2001 al maggio 2002, giudicato con sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 12 dicembre 2008, e quello di ingresso clandestino nello Stato commesso nel 1996, per la eterogeneità di quest'ultimo rispetto agli altri e la eterogeneità di tutti rispetto ai delitti per i quali è stata riconosciuta la continuazione. Inoltre non ha ritenuto applicabile l'istituto tra i soli delitti giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 e dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2008, per avere l'istante beneficiato dell'indulto per la condanna inflitta per il primo di essi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RI HI, per mezzo del suo difensore avv. Paola Verga, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge. La motivazione dell'ordinanza è errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della continuazione, tra i delitti di cui alla condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 e a quella emessa dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2008, l'intervenuta concessione dell'indulto in relazione alla prima di esse, perché la corte di cassazione ha stabilito che l'estinzione della pena non esclude l'interesse del condannato all'applicazione dell'istituto. Nel presente caso il Tribunale avrebbe dovuto ritenere i due delitti avvinti dalla continuazione, sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento, calcolare la pena complessiva per entrambi, e applicare su questa il beneficio dell'indulto, nella misura massima consentita. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO .. 1. Il ricorso proposto è fondato, e deve essere accolto. 2. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'interesse del condannato al riconoscimento del vincolo della continuazione sussiste anche se la pena è stata, per qualunque motivo, dichiarata estinta: con specifico riferimento all'indulto, si è stabilito che «L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata» (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280801; Sez. 1, n. 42905 del 02/10/2013, Rv. 257162). Nel presente caso l'interesse del condannato risulta evidente dal momento che, in caso di applicazione della continuazione tra i due reati di analoga natura indicati nel ricorso, la loro pena complessiva verrebbe ridotta, risultando altresì già estinta per la parte condonata, e il condannato potrebbe beneficiare di una ulteriore applicazione parziale dell'indulto, sulla residua pena pecuniaria. 3. L'ordinanza impugnata non si è conformata a questo principio, dal momento che ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione, con riferimento al delitto giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003, motivando il rigetto solo per l'intervenuta estinzione dell'intera pena irrogata, a seguito di concessione dell'indulto, anche se ha, invece, ritenuto sussistente tale vincolo tra i reati giudicati con altre due sentenze, ad una delle quali era stato ugualmente applicato l'indulto, limitatamente però alla sola pena pecuniaria. L'ordinanza deve, perciò, essere annullata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione con riferimento alla condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 a causa dell'intervenuta estinzione della pena irrogata a seguito di concessione di indulto. Il procedimento deve essere rinviato al Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio;
peraltro, essendo stata la concedibilità della continuazione esclusa solo per la ragione indicata, senza una valutazione nel merito, il giudizio di rinvio dovrà svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto del solo principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione della continuazione ai reati oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Milano il 10.06.2003, irrevocabile il 28.11.2014, e dal Tribunale di Roma il 12.12.2008, irrevocabile il 12.03.2009, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P siden
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FA TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio , (3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40481 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da RI HI per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze, accogliendola limitatamente ai delitti giudicati con due di esse e respingendo ogni ulteriore richiesta. Il Tribunale ha ritenuto uniti dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 09 ottobre 2006 e dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in data 09 maggio 2003, rideterminando la pena complessiva in quattro mesi di reclusione. Ha invece ritenuto non provato tale vincolo tra il delitto commesso nel giugno e luglio 1999, giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003, quello analogo commesso dal dicembre 2001 al maggio 2002, giudicato con sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 12 dicembre 2008, e quello di ingresso clandestino nello Stato commesso nel 1996, per la eterogeneità di quest'ultimo rispetto agli altri e la eterogeneità di tutti rispetto ai delitti per i quali è stata riconosciuta la continuazione. Inoltre non ha ritenuto applicabile l'istituto tra i soli delitti giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 e dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2008, per avere l'istante beneficiato dell'indulto per la condanna inflitta per il primo di essi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RI HI, per mezzo del suo difensore avv. Paola Verga, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge. La motivazione dell'ordinanza è errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della continuazione, tra i delitti di cui alla condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 e a quella emessa dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2008, l'intervenuta concessione dell'indulto in relazione alla prima di esse, perché la corte di cassazione ha stabilito che l'estinzione della pena non esclude l'interesse del condannato all'applicazione dell'istituto. Nel presente caso il Tribunale avrebbe dovuto ritenere i due delitti avvinti dalla continuazione, sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento, calcolare la pena complessiva per entrambi, e applicare su questa il beneficio dell'indulto, nella misura massima consentita. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO .. 1. Il ricorso proposto è fondato, e deve essere accolto. 2. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'interesse del condannato al riconoscimento del vincolo della continuazione sussiste anche se la pena è stata, per qualunque motivo, dichiarata estinta: con specifico riferimento all'indulto, si è stabilito che «L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata» (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280801; Sez. 1, n. 42905 del 02/10/2013, Rv. 257162). Nel presente caso l'interesse del condannato risulta evidente dal momento che, in caso di applicazione della continuazione tra i due reati di analoga natura indicati nel ricorso, la loro pena complessiva verrebbe ridotta, risultando altresì già estinta per la parte condonata, e il condannato potrebbe beneficiare di una ulteriore applicazione parziale dell'indulto, sulla residua pena pecuniaria. 3. L'ordinanza impugnata non si è conformata a questo principio, dal momento che ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione, con riferimento al delitto giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003, motivando il rigetto solo per l'intervenuta estinzione dell'intera pena irrogata, a seguito di concessione dell'indulto, anche se ha, invece, ritenuto sussistente tale vincolo tra i reati giudicati con altre due sentenze, ad una delle quali era stato ugualmente applicato l'indulto, limitatamente però alla sola pena pecuniaria. L'ordinanza deve, perciò, essere annullata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione con riferimento alla condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2003 a causa dell'intervenuta estinzione della pena irrogata a seguito di concessione di indulto. Il procedimento deve essere rinviato al Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio;
peraltro, essendo stata la concedibilità della continuazione esclusa solo per la ragione indicata, senza una valutazione nel merito, il giudizio di rinvio dovrà svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto del solo principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione della continuazione ai reati oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Milano il 10.06.2003, irrevocabile il 28.11.2014, e dal Tribunale di Roma il 12.12.2008, irrevocabile il 12.03.2009, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Pavia. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P siden