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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 15489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15489 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA IL FUNZIONA[: ,IARIO L'una sul ricorso proposto da RN FE, nata a [...] il [...], avverso all'ordinanza del 11-07-2024 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DO OS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fabrizio Lamanna, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15489 Anno 2025 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Taranto rigettava l'appello cautelare reale proposto nell'interesse di FE RN avverso l'ordinanza del 22 maggio 2024, con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva disatteso l'istanza di conversione delle quote della B.A. Immobiliare e del compendio aziendale con la somma di euro 1.104.680,18, da versarsi sul conto corrente intestato al Fug. Il sequestro dei predetti beni era stato disposto con decreto del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2019 nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale la RN, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 28 giugno 2023, è stata condannata alla pena di 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di bancarotta fraudolenta e di operazioni dolose ex art. 223 del R.D. n. 267 del 1942, con confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, la RN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il "vizio di motivazione con riferimento agli art. 321, commi 1 e 2 - 310 cod. proc. pen.", evidenziando che il provvedimento cautelare applicato alla B.A. risulta essere riconducibile alla sola ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. e non a quella di cui al comma 1 della medesima norma, risultando solo apparente e non sostanziale il richiamo alla disciplina del sequestro innpeditivo, dovendosi cioè ritenere che il decreto del G.I.P. del luglio 2019, emesso a integrazione di quello del febbraio 2019, rappresenti non tanto uno strumento volto a impedire la commissione di ulteriori condotte delittuose, difettandone del resto i presupposti applicativi, evocati del resto in maniera del tutto generica, ma piuttosto una misura volta ad anticipare e salvaguardare gli effetti di un'eventuale sentenza di condanna definitiva. La Corte di appello prima e il Tribunale del Riesame poi hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di conversione avanzata dalla difesa, ancorandosi al mero dato della qualificazione formale del sequestro, senza valutare i dati sostanziali allegati dalla difesa, che riconducono il sequestro a quello di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non ostativo all'accoglimento dell'istanza di conversione, non essendosi considerato che il valore complessivo del sequestro è di molto superiore al profitto complessivo dei reati indicati dal G.I.P. e che non è configurabile né il rapporto di pertinenza della cosa con il reato, né il concreto pericolo che la disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la commissione di altri reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece dedursi l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione dell'istanza difensiva di conversione dell'oggetto del sequestro, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame (e prima ancora la Corte di appello) adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In particolare, nell'ordinanza impugnata è stato ribadito, in coerenza con quanto già deciso dai giudici di appello, che, alla luce del decreto emesso dal G.I.P. il 14 febbraio 2019 e di quello integrativo del 23 luglio 2019, il sequestro del compendio aziendale della B.A. Immobiliare, oltre che funzionale alla confisca per equivalente, era avvenuto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al delitto di bancarotta pure ascritto alla ricorrente, sicchè, stante la natura impeditiva del sequestro disciplinato da tale norma, non era possibile procedere alla conversione invocata dalla difesa, essendo preclusa una tale soluzione concordata, a fronte della natura pubblicistica del sequestro. Il Tribunale ha peraltro ricordato che il primo decreto del 14 febbraio 2019 era stato impugnato con istanza di riesame oggetto di rinuncia, con conseguente declaratoria di inammissibilità, mentre il decreto integrativo del 23 luglio 2019 non è stato proprio oggetto di riesame, per cui le relative statuizioni dovevano ritenersi non contestate;
a ciò si è poi aggiunto che deve essere considerata legittima la coesistenza sugli stessi beni di sequestri con finalità differenti, come più volte riconosciuto anche da questa Corte (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Rv. 284047 e Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Rv. 278733), per cui la preclusione procedimentale opera solo quando più misure cautelari siano disposte sullo stesso bene a garanzia della medesima esigenza, il che è da escludere nella vicenda in esame, stanti le diverse finalità del sequestro impeditivo e del sequestro funzionale alla confisca per equivalente. 3 Dunque, non vi è stata alcuna sovrapposizione tra le cautele reali, atteso che, con il decreto integrativo del luglio 2019, il G.I.P. ha chiarito che, in relazione ai reati tributari di cui ai capi E, F, G e H, l'esecuzione del sequestro preventivo rientrava nella portata applicativa del primo decreto del febbraio 2019, con cui era stato disposto il sequestro finalizzato al confisca del profitto dei predetti reati, nonché quello per equivalente nel caso di impossibilità di procedervi, mentre, in relazione ai delitti di bancarotta di cui ai capi L e P, è stato disposto il sequestro del compendio aziendale della B.A. Immobiliare, qualificato come profitto di tali reati, sia ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quale sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca, sia ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quale sequestro preventivo con finalità impeditive, come tale ostativo all'accoglimento dell'istanza di conversione del suo oggetto, avendo peraltro il Tribunale rimarcato, in modo pertinente, che le obiezioni dell'appello cautelare circa l'asserita insussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati per cui si procede erano inammissibili, in quanto non sottoposte al primo giudice, per cui si tratta di motivi nuovi e dunque non esaminabili, fermo restando che il G.I.P. aveva compiutamente indicato le ragioni per cui il compendio aziendale della B.A. doveva ritenersi profitto dei reati di bancarotta. 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina attenta dei provvedimenti cautelari adottati e su una corretta esegesi della disciplina normativa dei sequestri, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, ripropositive di temi già adeguatamente vagliati dai giudici cautelari, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto dell'asserita manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della RN, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DO OS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fabrizio Lamanna, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15489 Anno 2025 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 03/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Taranto rigettava l'appello cautelare reale proposto nell'interesse di FE RN avverso l'ordinanza del 22 maggio 2024, con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva disatteso l'istanza di conversione delle quote della B.A. Immobiliare e del compendio aziendale con la somma di euro 1.104.680,18, da versarsi sul conto corrente intestato al Fug. Il sequestro dei predetti beni era stato disposto con decreto del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 23 luglio 2019 nell'ambito di un procedimento penale nel corso del quale la RN, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 28 giugno 2023, è stata condannata alla pena di 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di bancarotta fraudolenta e di operazioni dolose ex art. 223 del R.D. n. 267 del 1942, con confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, la RN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce il "vizio di motivazione con riferimento agli art. 321, commi 1 e 2 - 310 cod. proc. pen.", evidenziando che il provvedimento cautelare applicato alla B.A. risulta essere riconducibile alla sola ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. e non a quella di cui al comma 1 della medesima norma, risultando solo apparente e non sostanziale il richiamo alla disciplina del sequestro innpeditivo, dovendosi cioè ritenere che il decreto del G.I.P. del luglio 2019, emesso a integrazione di quello del febbraio 2019, rappresenti non tanto uno strumento volto a impedire la commissione di ulteriori condotte delittuose, difettandone del resto i presupposti applicativi, evocati del resto in maniera del tutto generica, ma piuttosto una misura volta ad anticipare e salvaguardare gli effetti di un'eventuale sentenza di condanna definitiva. La Corte di appello prima e il Tribunale del Riesame poi hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di conversione avanzata dalla difesa, ancorandosi al mero dato della qualificazione formale del sequestro, senza valutare i dati sostanziali allegati dalla difesa, che riconducono il sequestro a quello di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non ostativo all'accoglimento dell'istanza di conversione, non essendosi considerato che il valore complessivo del sequestro è di molto superiore al profitto complessivo dei reati indicati dal G.I.P. e che non è configurabile né il rapporto di pertinenza della cosa con il reato, né il concreto pericolo che la disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la commissione di altri reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece dedursi l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione dell'istanza difensiva di conversione dell'oggetto del sequestro, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame (e prima ancora la Corte di appello) adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In particolare, nell'ordinanza impugnata è stato ribadito, in coerenza con quanto già deciso dai giudici di appello, che, alla luce del decreto emesso dal G.I.P. il 14 febbraio 2019 e di quello integrativo del 23 luglio 2019, il sequestro del compendio aziendale della B.A. Immobiliare, oltre che funzionale alla confisca per equivalente, era avvenuto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al delitto di bancarotta pure ascritto alla ricorrente, sicchè, stante la natura impeditiva del sequestro disciplinato da tale norma, non era possibile procedere alla conversione invocata dalla difesa, essendo preclusa una tale soluzione concordata, a fronte della natura pubblicistica del sequestro. Il Tribunale ha peraltro ricordato che il primo decreto del 14 febbraio 2019 era stato impugnato con istanza di riesame oggetto di rinuncia, con conseguente declaratoria di inammissibilità, mentre il decreto integrativo del 23 luglio 2019 non è stato proprio oggetto di riesame, per cui le relative statuizioni dovevano ritenersi non contestate;
a ciò si è poi aggiunto che deve essere considerata legittima la coesistenza sugli stessi beni di sequestri con finalità differenti, come più volte riconosciuto anche da questa Corte (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Rv. 284047 e Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Rv. 278733), per cui la preclusione procedimentale opera solo quando più misure cautelari siano disposte sullo stesso bene a garanzia della medesima esigenza, il che è da escludere nella vicenda in esame, stanti le diverse finalità del sequestro impeditivo e del sequestro funzionale alla confisca per equivalente. 3 Dunque, non vi è stata alcuna sovrapposizione tra le cautele reali, atteso che, con il decreto integrativo del luglio 2019, il G.I.P. ha chiarito che, in relazione ai reati tributari di cui ai capi E, F, G e H, l'esecuzione del sequestro preventivo rientrava nella portata applicativa del primo decreto del febbraio 2019, con cui era stato disposto il sequestro finalizzato al confisca del profitto dei predetti reati, nonché quello per equivalente nel caso di impossibilità di procedervi, mentre, in relazione ai delitti di bancarotta di cui ai capi L e P, è stato disposto il sequestro del compendio aziendale della B.A. Immobiliare, qualificato come profitto di tali reati, sia ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quale sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca, sia ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quale sequestro preventivo con finalità impeditive, come tale ostativo all'accoglimento dell'istanza di conversione del suo oggetto, avendo peraltro il Tribunale rimarcato, in modo pertinente, che le obiezioni dell'appello cautelare circa l'asserita insussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati per cui si procede erano inammissibili, in quanto non sottoposte al primo giudice, per cui si tratta di motivi nuovi e dunque non esaminabili, fermo restando che il G.I.P. aveva compiutamente indicato le ragioni per cui il compendio aziendale della B.A. doveva ritenersi profitto dei reati di bancarotta. 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina attenta dei provvedimenti cautelari adottati e su una corretta esegesi della disciplina normativa dei sequestri, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, ripropositive di temi già adeguatamente vagliati dai giudici cautelari, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto dell'asserita manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della RN, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/12/2024